Ai
fini del calcolo della pensione bisogna considerare i due
metodi retributivo e contributivo e i relativi elementi
presi a base per il calcolo. Vedi voci specifiche metodo
retributivo e metodo contributivo.
CAPITALIZZAZIONE
è
un sistema finanziario del sistema pensionistico nel quale a
ciascun iscritto al fondo i contributi versati sono
accresciuti (ossia capitalizzati) mediante un determinato
tasso di rendimento. Si accende una posizione personale del
lavoratore.
CAUSA
DI SERVIZIO
Riconoscimento
di un danno fisico o di una malattia verificatasi in
servizio (o ad esso riconducibile) e per cause inerenti al
servizio stesso e alle condizioni di lavoro. Esiste un
rapporto diretto tra attività svolta e danno subito o
malattia contratta. Ai fini del riconoscimento della causa
di servizio è richiesto il giudizio della commissione
medica insediata presso gli ospedali militari.
CESSIONE
DEL QUINTO
Prestito
concesso dall'Inpdap mediante la cessione di un quinto della
retribuzione con trattenuta sullo stipendio. Le sovvenzioni,
rateizzabili, possono essere concesse, per esempio, per
l'acquisto di prima casa, riscatto di alloggi popolari,
costruzione di casa, matrimonio del richiedente e dei figli,
ecc.
COEFFICIENTI
DI CONVERSIONE
Sono
coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo contributivo.
Si applicano al montante contributivo in base all'età del
pensionamento, che va da 57 a 65 anni.
COEFFICIENTI
(ALIQUOTE) DI RENDIMENTO
Aliquote
percentuali, in riferimento agli anni di anzianità
contributiva, da applicare sulla retribuzione pensionabile
(o reddito pensionabile), al fine della determinazione della
misura delle pensioni. Dal 1° gennaio 1995 i coefficienti
sono unificati per tutte le gestioni previdenziali al 2%. Sulle retribuzioni (o redditi) eccedenti la
retribuzione massima pensionabile (o reddito massimo
pensionabile), tali coefficienti di rendimento sono
decrescenti con riferimento a fasce di retribuzioni (o
redditi) determinate.
CONTENZIOSO
Sorge
tra il lavoratore e l'ente previdenziale per controversie
riguardanti il riconoscimento o meno di determinate
prestazioni. Nell'area pubblica il contenzioso generalmente
si attiva tramite la procedura del ricorso, nelle sue varie
articolazioni del ricorso gerarchico, nonché ricorso al Tar,
al presidente della Repubblica, alla Corte dei conti. Nel
settore privato il contenzioso si esplica tramite il ricorso
agli enti previdenziali ed il ricorso alla magistratura
ordinaria.
CONTRIBUTI
SOCIALI
L'insieme
dei contributi obbligatori che lavoratori e datori di lavoro
versano per il funzionamento del sistema previdenziale
(pensioni, cassa integrazione, disoccupazione, ecc.), nonché
per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.
CONTRIBUZIONE
DA RICONGIUNZIONE
Vedi
ricongiunzione periodi assicurativi.
CONTRIBUZIONE
DA RISCATTO
Vedi
riscatto periodi assicurativi.
CONTRIBUZIONE
OBBLIGATORIA
Versamento
obbligatorio effettuato dai datori di lavoro agli enti
previdenziali (o fondi, casse, istituti) in percentuale
sulla retribuzione (aliquote contributive) con onere
ripartito a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.
Per
i lavoratori autonomi e liberi professionisti il contributo
è a totale carico dell'iscritto (con eccezioni per i medici
iscritti ai fondi speciali, per i quali il contributo è
ripartito con il Servizio sanitario nazionale).
CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA
Periodi
riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della
pensione, anche se per essi non sono stati versati
contributi né dal lavoratore né dal datore di lavoro (per
esempio, servizio militare, tubercolosi, malattia, maternità,
disoccupazione, cassa integrazione, ecc.), né dai
lavoratori autonomi (per esempio, servizio militare). E' una
contribuzione a carico della solidarietà.
CONTRIBUZIONE
VOLONTARIA
Facoltà
concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai
lavoratori autonomi di poter versare contributi, con onere a
proprio carico, per raggiungere quanto meno i requisiti
minimi contributivi che danno diritto alla pensione.
CPDEL
Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (e del
Servizio sanitario nazionale). Oggi è soppressa ed è
confluita nell'Inpdap, quale gestione autonoma degli ex
istituti di previdenza. Eroga prestazioni pensionistiche e
sovvenzioni dietro cessione del quinto.
CUMULO
(DIVIETO DI)
Disciplina
della cumulabilità (o incumulabilità) tra la pensione e la
retribuzione, nonché tra la pensione ed i redditi da lavoro
autonomo.
La
cumulabilità è parziale o totale a seconda del tipo di
pensione (di vecchiaia o di anzianità) o di reddito
(retribuzione o reddito da lavoro autonomo).