Si
tratta di fondi sostitutividell'Assicurazione
generale obbligatoria gestiti dall'Inps (telefonici,
elettrici, volo, dazieri, trasporto).
FONDO
DI GARANZIA DEL TFR
Accantonamento
monetario istituito presso l'INPS, in conformità con la L.
29/05/82 n. 297, che ha lo scopo di intervenire in
sostituzione del datore di lavoro inadempiente nel pagamento
del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il fondo, che ha una
contabilità separata rispetto alla gestione
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione,
viene alimentato da un contributo dello 0,03% della
retribuzione assoggettabile a contribuzione ( ai sensi
dell'art. 12 della L. 30/04/69 n. 153) ed é totalmente a
carico dei datori di lavoro. L'intervento del fondo avviene
soltanto su iniziativa del lavoratore, ovvero dei suoi aventi
causa, e alla condizione che il credito relativo alla
mancata prestazione da parte del datore di lavoro non sia
soggetto alle eventuali opposizioni o impugnazioni previste
per legge. Con il decreto legislativo del 27/01/92 n. 80, la
tutela offerta dal fondo in favore dei lavoratori
subordinati è stata estesa anche ai crediti relativi agli
ultimi tre mesi di lavoro rientranti nei 12 mesi che
precedono la data dei provvedimenti e dei fatti
espressamente individuati dalla normativa. La legge non
individua un termine specifico entro il quale la domanda di
intervento può essere utilmente presentata; si ritiene
pertanto che vadano applicati i termini di prescrizione
quinquennale, dalla data di cessazione del rapporto,
previsti dall'art. 2948 del c.c.
FPLD
Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, al quale sono iscritti
obbligatoriamente i lavoratori del settore privato. è
gestito dall'Inps.