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Glossario Pensionistico "lettera L"

  


 

 

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LAVORO USURANTE

Vedi attività usurante.

 

LEGGE DELEGA

Legge che demanda parte della sua attuazione a provvedimenti da emanare da parte del governo (delega al governo).

 

LEGGE FINANZIARIA (e programmazione economica)

La legge finanziaria è uno degli strumenti principali della politica economica; essa è il complesso di disposizioni che mirano a realizzare la manovra di bilancio (dello Stato), coerentemente con gli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico-finanziaria. La legge finanziaria è stata istituita con la L. 468/78 al fine di ovviare ad una eccessiva rigidità del bilancio dello Stato; il suo disegno di legge doveva essere presentato contestualmente al disegno di legge di bilancio dello Stato ed approvato da Parlamento entro il 31 dicembre (ovviamente dell'anno precedente a quello di riferimento). Tuttavia, nei primi anni di applicazione si sono riscontrate numerose difficoltà, connesse principalmente alla complessità dell'iter procedurale e alla tendenza del Parlamento a trasformare la L. finanziaria come epicentro di innumerevoli interessi e quindi come complesso eterogeneo di norme molto spesso non proprio attinenti alla manovra di bilancio. Le problematiche sono state in larga misura risolte dapprima con la riforma regolamentare del 1983, che ha introdotto il principio della sessione di bilancio, che impone al Parlamento di procedere all'esame dei documenti contabili entro termini precisi, e poi con la riforma attuata dalla L. 362/88. Quest'ultima separa il momento delle decisioni sugli obiettivi da quello sulle decisioni di bilancio, individuando una precisa scansione dei tempi e all'uopo introducendo una sessione primaverile dedicata all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, (che il Governo deve presentare entro il 15 maggio) che definisce, appunto, gli obiettivi della manovra finanza pubblica per un periodo pluriennale, ne delinea il contesto economico generale di inserimento, e pone a confronto l'andamento programmatico con quello a legislazione vigente per l'intero settore pubblico allargato. Viene anticipato al 31 luglio il termine per la presentazione del disegno di bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente ed entro il 30 settembre (in avvio di sessione autunnale) devono essere presentati il disegno di L. finanziaria e i disegno di legge "collegati" alla manovra di bilancio, in conformità con i quali deve risultare il bilancio pluriennale programmatico, che va contestualmente presentato e che deve ovviamente recepire gli obiettivi fissati dal documento di programmazione approvato nella sessione primaverile. Altro aspetto particolarmente rilevante della riforma è l'istituzione del "principio della copertura", in funzione del quale la stessa L. finanziaria o i progetti di legge che determinino maggiori spese devono contenere anche le modalità di copertura delle stesse, da individuare in minori spese o maggiori entrate, fermi restando i limiti di crescita di entrambe le poste fissate nel documento di programmazione.

 

LIQUIDAZIONE

Vedi trattamento di fine rapporto.

 

 

 

 

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