Legge
che demanda parte della sua attuazione a provvedimenti da
emanare da parte del governo (delega al governo).
LEGGE
FINANZIARIA (e programmazione economica)
La
legge finanziaria è uno degli strumenti principali della
politica economica; essa è il complesso di disposizioni che
mirano a realizzare la manovra di bilancio (dello Stato),
coerentemente con gli obiettivi definiti nel documento di
programmazione economico-finanziaria. La legge finanziaria
è stata istituita con la L. 468/78 al fine di ovviare ad
una eccessiva rigidità del bilancio dello Stato; il suo
disegno di legge doveva essere presentato contestualmente al
disegno di legge di bilancio dello Stato ed approvato da
Parlamento entro il 31 dicembre (ovviamente dell'anno
precedente a quello di riferimento). Tuttavia, nei primi
anni di applicazione si sono riscontrate numerose difficoltà,
connesse principalmente alla complessità dell'iter
procedurale e alla tendenza del Parlamento a trasformare la
L. finanziaria come epicentro di innumerevoli interessi e
quindi come complesso eterogeneo di norme molto spesso non
proprio attinenti alla manovra di bilancio. Le problematiche
sono state in larga misura risolte dapprima con la riforma
regolamentare del 1983, che ha introdotto il principio della
sessione di bilancio, che impone al Parlamento di procedere
all'esame dei documenti contabili entro termini precisi, e
poi con la riforma attuata dalla L. 362/88. Quest'ultima
separa il momento delle decisioni sugli obiettivi da quello
sulle decisioni di bilancio, individuando una precisa
scansione dei tempi e all'uopo introducendo una sessione
primaverile dedicata all'esame del documento di
programmazione economico-finanziaria, (che il Governo deve
presentare entro il 15 maggio) che definisce, appunto, gli
obiettivi della manovra finanza pubblica per un periodo
pluriennale, ne delinea il contesto economico generale di
inserimento, e pone a confronto l'andamento programmatico
con quello a legislazione vigente per l'intero settore
pubblico allargato. Viene anticipato al 31 luglio il termine
per la presentazione del disegno di bilancio annuale e
pluriennale a legislazione vigente ed entro il 30 settembre
(in avvio di sessione autunnale) devono essere presentati il
disegno di L. finanziaria e i disegno di legge
"collegati" alla manovra di bilancio, in conformità
con i quali deve risultare il bilancio pluriennale
programmatico, che va contestualmente presentato e che deve
ovviamente recepire gli obiettivi fissati dal documento di
programmazione approvato nella sessione primaverile. Altro aspetto particolarmente rilevante della riforma è
l'istituzione del "principio della copertura", in
funzione del quale la stessa L. finanziaria o i progetti di
legge che determinino maggiori spese devono contenere anche
le modalità di copertura delle stesse, da individuare in
minori spese o maggiori entrate, fermi restando i limiti di
crescita di entrambe le poste fissate nel documento di
programmazione.