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ONERI
DEDUCIBILI
Costi
sostenuti da un soggetto economico che possono essere
dedotti dalla base imponibile, in genere entro determinati
limiti dipendenti dalla tipologia dei costi. Il risparmio
d'imposta così ottenibile è una percentuale degli oneri
medesimi che tende a coincidere con l'aliquota marginale cui
è assoggettata la stessa base imponibile. Dal 1993, molti
di questi oneri deducibili (tra cui le spese mediche per
prestazioni specifiche, mutui ipotecari, premi per
assicurazioni sulla vita, alcune categorie di donazioni,
ecc.) sono stati trasformati in detrazioni d'imposta, ossia
importi che vanno detratti non alla base imponibile bensì
alla imposta lorda sulla stessa calcolata. Ciò si è reso
possibile ammettendo una detrazione pari ad una percentuale
fissa dei suddetti oneri, dapprima pari al 27% e poi ridotta
al 22% (L. 22/03/95 n. 85). Tale trasformazione oltre a
favorire, a parità di altre condizioni, un maggiore flusso
d'imposta per l'Erario, risponde ad un principio di maggiore
equità fiscale, dato che con il metodo precedente erano
favoriti i possessori di reddito più elevato (a parità di
oneri si otteneva un maggiore risparmio per effetto di una
più elevata aliquota marginale).
ONERI
SOCIALI
Insieme
dei versamenti obbligatori alla gestione previdenziale,
quali quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione,
gli infortuni, o per il trattamento in caso di malattia. Gli
oneri sociali accrescono il costo del lavoro svolgendo un
ruolo indispensabile nel finanziamento della sicurezza
sociale. In alcuni paesi, l'esistenza di sistemi di
assicurazione privati o di fiscalizzazione degli oneri
sociali può produrre storture al meccanismo concorrenziale
tra aziende sottoposte a regimi diversi.
OPZIONE
Facoltà
concessa al lavoratore di scegliere fra due o più
alternative (regime previdenziale, prosecuzione rapporto di
lavoro, età pensionabile, metodo di calcolo, benefici
attività usurante, ecc.).