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REDDITO
CONTRIBUTIVO (IMPONIBILE)
è
il reddito sul quale si paga la contribuzione.
REDDITO
MASSIMO PENSIONABILE
è
il reddito sul quale si computa il rendimento massimo per il
calcolo della pensione. Oltre tale soglia sono previsti
rendimenti decrescenti, corrispondenti a fasce di reddito
eccedenti tale massimale. Interessa i lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e talvolta i
liberi professionisti.
REDDITO
PENSIONABILE
è
il reddito preso a base di calcolo per la liquidazione delle
pensioni. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti) e liberi professionisti.
REGIME
PENSIONISTICO
- per capitalizzazione.
Sistema
di finanziamento nel quale gli individui attivi si
costituiscono un capitale mediante il risparmio regolare,
facendo gestire tali somme da un fondo il quale le riversa
poi, sotto forma di rendita, al momento della pensione. Si
tratta di un sistema individualistico, utilizzato
principalmente dai lavoratori dei settori privati dei paesi
anglosassoni, che risulta totalmente impermeabile alle
scosse demografiche poiché non crea redistribuzioni tra
diverse generazioni. Chi versa, acquisisce un diritto di
credito nei confronti del fondo che, in caso di decesso,
cade in successione a beneficio degli eredi. Il potere
d'acquisto delle pensioni dipende direttamente dalla buona
tenuta dei mercati finanziari e dall'evoluzione
dell'inflazione che può ridurre il valore reale degli
investimenti fatti.
-
per ripartizione. Sistema in uso in
diversi paesi (Stati Uniti, Giappone ecc.) per finanziare le
pensioni dei funzionari. In Italia su tale sistema si basa
la totalità della gestione pensionistica. La ripartizione
presuppone la solidarietà tra generazioni (si parla a tale
proposito di "contratto intergenerazionale"): nel
corso di un dato anno i versamenti effettuati dalla
popolazione attiva vengono erogati direttamente a favore dei
pensionati, realizzando una redistribuzione tra classi di età
in quanto sono coloro che lavorano a pagare le pensioni delle
generazioni precedenti. La ripartizione presenta alcuni
inconvenienti di rilievo:
-
i versamenti effettuati appartengono all'ente previdenziale
e il diritto a percepire la pensione non si trasmette per
via ereditaria, esistendo solamente una clausola di
reversibilità che consente ai superstiti (coniuge o ad
altri parenti) di ricevere una quota delle spettanze del
defunto;
-
il lavoratore che versa i contributi si costituisce un
diritto a percepire la pensione, il cui ammontare non é però
determinabile a priori, in quanto viene stabilito sulla base
della retribuzione degli ultimi anni prima della cessazione
del lavoro attivo. Non esiste un aggancio tra l'andamento
delle pensioni e l'inflazione, sparito del resto anche per
le retribuzioni (abolizione della scala mobile) e la
rivalutazione avviene con provvedimenti legislativi ad hoc.
Il sistema inoltre può funzionare solo se il rapporto tra
lavoratori attivi e pensionati resta in favore dei primi,
situazione che, soprattutto negli ultimi anni, inizia a
cambiare, rendendo indispensabile, per il mantenimento delle
erogazioni in corso, un inasprimento degli oneri
contributivi o un maggior interessamento della fiscalità
generale. Secondo ipotesi formulate dall'OCSE e dal CEPS nel
1992, la previsione della spesa pubblica per le pensioni per
il nostro paese varierà dal 2000 al 2050 dal 19,7 al 33%
del reddito nazionale rispetto a una media CEE
rispettivamente del 12,6 e 20,9%;
-
tale sistema presenta da ultimo vistosi squilibri rispetto
alla durata della vita, essendo coloro che vivono più a
lungo a beneficiare appieno della retribuzione operata.
REGIME
TRANSITORIO
Rappresenta
generalmente il periodo del passaggio dal vecchio al nuovo
sistema pensionistico in seguito ad un provvedimento
legislativo di riforma.
REGIMI
ESCLUSIVI DELL'AGO
Si
intendono i regimi pensionistici dei dipendenti dello Stato,
delle ex aziende autonome, delle casse pensioni confluite
presso l'Inpdap.
REGIMI
ESONERATIVI DELL'AGO
Ex
regimiprevidenziali di dieci istituti di credito,
oggi confluiti in una gestione contabile separata nell'Inps.
REGIMI
INTEGRATIVI DELL'AGO
Si
tratta dei fondi dei gasisti, esattoriali e minatori gestiti
dall'Inps, che sono integrativi del Fpld e del fondo dei
rappresentanti di commercio gestito dall'Enasarco, che è
integrativo della gestione pensionistica dei commercianti.
REGIMI
SOSTITUTIVI DELL'AGO
Si
tratta dei cinque fondi speciali Inps (trasporti, dazieri,
elettrici, telefonici, volo) nonché dei fondi Enpals
(lavoratori dello spettacolo), Inpdai (dirigenti d'azienda)
e dell'Inpgi (giornalisti), quest'ultimo privatizzato.
RENDIMENTO
Vedi
coefficienti di rendimento.
REQUISITI
ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Per
quanto concerne detti requisiti, essi si differenziano in
base al tipo di prestazione richiesta: requisito minimo di
anzianità contributiva per i pensionamenti anticipati, di
vecchiaia, di inabilità, ecc. oppure requisito massimo
contributivo (per esempio 40 anni) oltre il quale non matura
altra anzianità contributiva (eventualmente supplemento di
pensione).
RETRIBUZIONE
CONTRIBUTIVA (IMPONIBILE)
è
la retribuzione valutabile ai fini pensionistici sulla quale
si paga la contribuzione. Con la legge 335/95 anche il
salario accessorio è retribuzione contributiva.
RETRIBUZIONE
MASSIMA PENSIONABILE
(MASSIMALE
DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE)
è
la retribuzione sulla quale si computa il rendimento massimo
per il calcolo della pensione. Oltre tale soglia sono
previsti rendimenti decrescenti corrispondenti a fasce di
retribuzione eccedenti tale massimale.
RETRIBUZIONE
PENSIONABILE
è
la retribuzione presa a base di calcolo per la liquidazione
della pensione. Nell'area pubblica anche la Iis ed il
salario accessorio sono retribuzione pensionabile.
RICONGIUNZIONE
PERIODI ASSICURATIVI
Possibilità
di unificare, a titolo gratuito oppure a titolo oneroso,
periodi coperti già da contribuzione, al fine di ottenere
un'unica pensione.
RICORSO
GIURISDIZIONALE
Vedi
contenzioso.
RIESAME
AMMINISTRATIVO
è
un atto amministrativo con il quale si intende rivedere un
provvedimento già definito (pensione, riscatti,
ricongiunzioni), sulla base di determinate condizioni e
procedure.
RIFORMA
AMATO
Si
tratta del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con
il quale si sono dettate norme per l'armonizzazione della
normativa tra pubblico e privato, nonché modifiche
sostanziali alla disciplina dell'età pensionabile, alla
retribuzione pensionabile, ai requisiti contributivi minimi,
ecc.
RIFORMA
DINI
Si
tratta della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la quale si
sono gettate le basi della riforma del sistema pensionistico
futuro, con il passaggio dal calcolo della pensione con il
metodo retributivo a quello contributivo, oltre ad aver
modificato notevolmente la normativa di alcuni istituti:
invalidità, superstiti, ecc.
RIPARTIZIONE
(SISTEMA A)
Sistema
di finanziamento dei regimi pensionistici nel quale è
previsto un utilizzo immediato dei contributi versati per
pagare le prestazioni pensionistiche in essere. Rappresenta
una solidarietà intergenerazionale tra lavoratori in
attività e lavoratori collocati a riposo.
RISCATTO
PERIODI ASSICURATIVI
Facoltà
concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico,
ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali
non è riconosciuta la copertura assicurativa.
RITENUTA
ALLA FONTE
Allorquando un soggetto debitore (persona giuridica o
persona fisica che svolge attività professionale) effettua
un pagamento in favore di un terzo e tale pagamento
rappresenta per il creditore una forma di reddito soggetta
alla tassazione (ad esempio interessi su un prestito o
corrispettivi pagati per prestazioni di lavoro), il debitore
è generalmente obbligato ad agire come "sostituto
d'imposta", ossia operare sull'ammontare lordo del
pagamento una ritenuta alla fonte da versare all'Erario in
luogo del creditore. La ritenuta può essere a titolo di
imposta sostitutiva (ad esempio la ritenuta del 12,50% sulle
cedole dei titoli pubblici o quella del 27% applicata sugli
interessi prodotti dai depositi bancari, in entrambi i casi
con riferimento a creditori "persone fisiche"),
che estingue per il creditore l'obbligo fiscale in merito a
quegli specifici redditi percepiti esentandoli dalla base
imponibile.
La ritenuta può essere effettuata anche a titolo di acconto
d'imposta, valevole cioè come anticipo sulle imposte che il
percettore del reddito dovrà versare in sede di
dichiarazione. è
- quest'ultimo - il caso delle trattenute
operate dal datore di lavoro sui redditi da lavoro
dipendente e assimilati e delle ritenute sui redditi da
lavoro autonomo (aliquota al 20% dall'1/1/98), sulle
provvigioni e sugli interessi (fino allo scorso anno erano
compresi quelli relativi ai titoli pubblici e ai depositi
bancari, quando percepiti da "persone giuridiche";
dal 1° gennaio 1997 tali soggetti per questa tipologia di
interessi sono esenti da ritenute).
RIVALUTAZIONE
DELLE PENSIONI
Vedi
perequazione automatica delle pensioni.
RIVALUTAZIONE
DELLE RETRIBUZIONI (O DEI REDDITI)
Ai
fini della determinazione della retribuzione pensionabile,
con riferimento a un periodo temporale ben individuato (per
esempio ultimi 10 anni, o l'arco della vita lavorativa), le
retribuzioni sono rivalutate in base all'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato
dall'Istat tra l'anno solare cui la retribuzione si
riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione,
aumentato di un punto percentuale.
Per
i lavoratori autonomi la rivalutazione naturalmente
interessa i redditi.