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Glossario Pensionistico "lettera R"


 

 

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REDDITO CONTRIBUTIVO (IMPONIBILE)

è il reddito sul quale si paga la contribuzione.

 

REDDITO MASSIMO PENSIONABILE

è il reddito sul quale si computa il rendimento massimo per il calcolo della pensione. Oltre tale soglia sono previsti rendimenti decrescenti, corrispondenti a fasce di reddito eccedenti tale massimale. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e talvolta i liberi professionisti.

 

REDDITO PENSIONABILE

è il reddito preso a base di calcolo per la liquidazione delle pensioni. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e liberi professionisti.

 

REGIME PENSIONISTICO 

- per capitalizzazione. Sistema di finanziamento nel quale gli individui attivi si costituiscono un capitale mediante il risparmio regolare, facendo gestire tali somme da un fondo il quale le riversa poi, sotto forma di rendita, al momento della pensione. Si tratta di un sistema individualistico, utilizzato principalmente dai lavoratori dei settori privati dei paesi anglosassoni, che risulta totalmente impermeabile alle scosse demografiche poiché non crea redistribuzioni tra diverse generazioni. Chi versa, acquisisce un diritto di credito nei confronti del fondo che, in caso di decesso, cade in successione a beneficio degli eredi. Il potere d'acquisto delle pensioni dipende direttamente dalla buona tenuta dei mercati finanziari e dall'evoluzione dell'inflazione che può ridurre il valore reale degli investimenti fatti. 

- per ripartizione. Sistema in uso in diversi paesi (Stati Uniti, Giappone ecc.) per finanziare le pensioni dei funzionari. In Italia su tale sistema si basa la totalità della gestione pensionistica. La ripartizione presuppone la solidarietà tra generazioni (si parla a tale proposito di "contratto intergenerazionale"): nel corso di un dato anno i versamenti effettuati dalla popolazione attiva vengono erogati direttamente a favore dei pensionati, realizzando una redistribuzione tra classi di età in quanto sono coloro che lavorano a pagare le pensioni delle generazioni precedenti. La ripartizione presenta alcuni inconvenienti di rilievo:

- i versamenti effettuati appartengono all'ente previdenziale e il diritto a percepire la pensione non si trasmette per via ereditaria, esistendo solamente una clausola di reversibilità che consente ai superstiti (coniuge o ad altri parenti) di ricevere una quota delle spettanze del defunto;

- il lavoratore che versa i contributi si costituisce un diritto a percepire la pensione, il cui ammontare non é però determinabile a priori, in quanto viene stabilito sulla base della retribuzione degli ultimi anni prima della cessazione del lavoro attivo. Non esiste un aggancio tra l'andamento delle pensioni e l'inflazione, sparito del resto anche per le retribuzioni (abolizione della scala mobile) e la rivalutazione avviene con provvedimenti legislativi ad hoc. Il sistema inoltre può funzionare solo se il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati resta in favore dei primi, situazione che, soprattutto negli ultimi anni, inizia a cambiare, rendendo indispensabile, per il mantenimento delle erogazioni in corso, un inasprimento degli oneri contributivi o un maggior interessamento della fiscalità generale. Secondo ipotesi formulate dall'OCSE e dal CEPS nel 1992, la previsione della spesa pubblica per le pensioni per il nostro paese varierà dal 2000 al 2050 dal 19,7 al 33% del reddito nazionale rispetto a una media CEE rispettivamente del 12,6 e 20,9%;

- tale sistema presenta da ultimo vistosi squilibri rispetto alla durata della vita, essendo coloro che vivono più a lungo a beneficiare appieno della retribuzione operata.

 

REGIME TRANSITORIO

Rappresenta generalmente il periodo del passaggio dal vecchio al nuovo sistema pensionistico in seguito ad un provvedimento legislativo di riforma.

 

REGIMI ESCLUSIVI DELL'AGO

Si intendono i regimi pensionistici dei dipendenti dello Stato, delle ex aziende autonome, delle casse pensioni confluite presso l'Inpdap.

 

REGIMI ESONERATIVI DELL'AGO

Ex regimi previdenziali di dieci istituti di credito, oggi confluiti in una gestione contabile separata nell'Inps.

 

REGIMI INTEGRATIVI DELL'AGO

Si tratta dei fondi dei gasisti, esattoriali e minatori gestiti dall'Inps, che sono integrativi del Fpld e del fondo dei rappresentanti di commercio gestito dall'Enasarco, che è integrativo della gestione pensionistica dei commercianti.

 

REGIMI SOSTITUTIVI DELL'AGO

Si tratta dei cinque fondi speciali Inps (trasporti, dazieri, elettrici, telefonici, volo) nonché dei fondi Enpals (lavoratori dello spettacolo), Inpdai (dirigenti d'azienda) e dell'Inpgi (giornalisti), quest'ultimo privatizzato.

 

RENDIMENTO

Vedi coefficienti di rendimento.

 

REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI

Per quanto concerne detti requisiti, essi si differenziano in base al tipo di prestazione richiesta: requisito minimo di anzianità contributiva per i pensionamenti anticipati, di vecchiaia, di inabilità, ecc. oppure requisito massimo contributivo (per esempio 40 anni) oltre il quale non matura altra anzianità contributiva (eventualmente supplemento di pensione).

 

RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA (IMPONIBILE)

è la retribuzione valutabile ai fini pensionistici sulla quale si paga la contribuzione. Con la legge 335/95 anche il salario accessorio è retribuzione contributiva.

 

RETRIBUZIONE MASSIMA PENSIONABILE

(MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE)

è la retribuzione sulla quale si computa il rendimento massimo per il calcolo della pensione. Oltre tale soglia sono previsti rendimenti decrescenti corrispondenti a fasce di retribuzione eccedenti tale massimale.

 

RETRIBUZIONE PENSIONABILE

è la retribuzione presa a base di calcolo per la liquidazione della pensione. Nell'area pubblica anche la Iis ed il salario accessorio sono retribuzione pensionabile.

 

RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI

Possibilità di unificare, a titolo gratuito oppure a titolo oneroso, periodi coperti già da contribuzione, al fine di ottenere un'unica pensione.

 

RICORSO GIURISDIZIONALE

Vedi contenzioso.

 

RIESAME AMMINISTRATIVO

è un atto amministrativo con il quale si intende rivedere un provvedimento già definito (pensione, riscatti, ricongiunzioni), sulla base di determinate condizioni e procedure.

 

RIFORMA AMATO

Si tratta del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con il quale si sono dettate norme per l'armonizzazione della normativa tra pubblico e privato, nonché modifiche sostanziali alla disciplina dell'età pensionabile, alla retribuzione pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, ecc.

 

RIFORMA DINI

Si tratta della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la quale si sono gettate le basi della riforma del sistema pensionistico futuro, con il passaggio dal calcolo della pensione con il metodo retributivo a quello contributivo, oltre ad aver modificato notevolmente la normativa di alcuni istituti: invalidità, superstiti, ecc.

 

RIPARTIZIONE (SISTEMA A)

Sistema di finanziamento dei regimi pensionistici nel quale è previsto un utilizzo immediato dei contributi versati per pagare le prestazioni pensionistiche in essere. Rappresenta una solidarietà intergenerazionale tra lavoratori in attività e lavoratori collocati a riposo.

 

RISCATTO PERIODI ASSICURATIVI

Facoltà concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa.

 

RITENUTA ALLA FONTE
Allorquando un soggetto debitore (persona giuridica o persona fisica che svolge attività professionale) effettua un pagamento in favore di un terzo e tale pagamento rappresenta per il creditore una forma di reddito soggetta alla tassazione (ad esempio interessi su un prestito o corrispettivi pagati per prestazioni di lavoro), il debitore è generalmente obbligato ad agire come "sostituto d'imposta", ossia operare sull'ammontare lordo del pagamento una ritenuta alla fonte da versare all'Erario in luogo del creditore. La ritenuta può essere a titolo di imposta sostitutiva (ad esempio la ritenuta del 12,50% sulle cedole dei titoli pubblici o quella del 27% applicata sugli interessi prodotti dai depositi bancari, in entrambi i casi con riferimento a creditori "persone fisiche"), che estingue per il creditore l'obbligo fiscale in merito a quegli specifici redditi percepiti esentandoli dalla base imponibile.
La ritenuta può essere effettuata anche a titolo di acconto d'imposta, valevole cioè come anticipo sulle imposte che il percettore del reddito dovrà versare in sede di dichiarazione. è - quest'ultimo - il caso delle trattenute operate dal datore di lavoro sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo (aliquota al 20% dall'1/1/98), sulle provvigioni e sugli interessi (fino allo scorso anno erano compresi quelli relativi ai titoli pubblici e ai depositi bancari, quando percepiti da "persone giuridiche"; dal 1° gennaio 1997 tali soggetti per questa tipologia di interessi sono esenti da ritenute).

 

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Vedi perequazione automatica delle pensioni.

 

RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (O DEI REDDITI)

Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, con riferimento a un periodo temporale ben individuato (per esempio ultimi 10 anni, o l'arco della vita lavorativa), le retribuzioni sono rivalutate in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, aumentato di un punto percentuale.

Per i lavoratori autonomi la rivalutazione naturalmente interessa i redditi.

 

 

 

 

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