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A.P.S.P.
(Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona)
Con
la legge
8 novembre 2000 n. 328, sono stati delineati i nuovi
criteri per l’emanazione della riforma delle
I.P.A.B. Secondo quanto afferma infatti
l’art.
10 della legge 328/2000, il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo
recante una nuova disciplina delle istituzioni
pubbliche d’assistenza e beneficenza, sulla
base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)definire
l’inserimento delle I.P.A.B. che operano in
campo socio-assistenziale nella programmazione
regionale del sistema
integrato d’interventi e servizi sociali,
prevedendo anche modalità per la
partecipazione alla programmazione;
b)prevedere,
nell’ambito del riordino della disciplina,
la trasformazione della forma
giuridica delle I.P.A.B. al fine di garantire
l’obiettivo di un’efficace ed efficiente
gestione, assicurando autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
compatibile con il mantenimento
della personalità giuridica
pubblica;
c)prevedere
l’applicazione alle I.P.A.B. di un
regime giuridico del personale di tipo
privatistico e di forme contrattuali coerenti
con la loro autonomia, nonché di forme di
controllo relative all’approvazione degli
statuti, dei bilanci annuali e pluriennali,
delle spese di gestione del patrimonio in
materia d’investimenti, delle alienazioni,
cessioni e permute, nonché di forme di
verifica dei risultati di gestione, coerenti
con la loro autonomia;
d)prevedere
la possibilità della trasformazione delle
I.P.A.B. in associazioni o in fondazioni di
diritto privato fermo restando il rispetto dei
vincoli posti dalle tavole di fondazione e
dagli statuti, tenuto conto della normativa
vigente che regolamenta la trasformazione dei
fini e la
privatizzazione delle I.P.A.B., nei casi
di particolari condizioni statutarie e
patrimoniali;
e)prevedere
che, le I.P.A.B. che svolgono esclusivamente
attività d’amministrazione del proprio
patrimonio adeguino gli statuti, entro due
anni dalla data d’entrata in vigore del
decreto legislativo, nel rispetto delle tavole
di fondazione, a principi d’efficienza,
efficacia e trasparenza ai fini del
potenziamento dei servizi; prevedere che negli
statuti siano inseriti appositi strumenti di
verifica della attività d’amministrazione
dei patrimoni;
f)
prevedere
linee d’indirizzo e criteri che incentivino
l’accorpamento e la fusione delle I.P.A.B.
ai fini della loro riorganizzazione;
g)
prevedere
la possibilità di separare la gestione
dei servizi da quella dei patrimoni
garantendo comunque la finalizzazione degli
stessi allo sviluppo e al potenziamento del
sistema integrato d’interventi e servizi
sociali;
h) prevedere
la possibilità di scioglimento delle
I.P.A.B. nei casi in cui, a seguito di
verifica da parte delle Regioni o degli enti
locali, risultino essere inattive nel campo
sociale da almeno due anni ovvero
risultino esaurite le finalità previste
nelle
tavole di fondazione o negli statuti;
salvaguardare, nel caso di scioglimento delle
I.P.A.B., l’effettiva destinazione dei
patrimoni alle stesse appartenenti, nel
rispetto degli interessi originari e delle tavole
di fondazione o, in mancanza di disposizioni
specifiche, a favore, prioritariamente,
d’altre I.P.A.B. del territorio o dei Comuni
territorialmente competenti, allo scopo di
promuovere e potenziare il sistema integrato
d’interventi e servizi sociali;
i) esclusione
di nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Spetta
poi alle Regioni adeguare la propria disciplina
ai principi del decreto legislativo.
Con
il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 di
riordinamento del sistema delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma
dell’art. 10 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, il Governo
emana, dopo oltre cento anni, la nuova legge
di riforma che costituisce il nuovo assetto
normativo di queste istruzioni.
Il
provvedimento è ispirato alle più recenti
leggi di riforma della pubblica
amministrazione, che prevedono la separazione
fra organi di governo, che esercitano le
funzioni d’indirizzo,
definendo gli obiettivi ed i programmi dalle
funzioni gestionali, attribuite
al direttore. È altresì previsto la
trasformazione delle I.P.A.B. in aziende di
servizi sull’esempio degli enti pubblici non
economici
(es. A.S.L., università, camere di commercio,
ecc.) e la formulazione di bilanci annuali e
pluriennali su modelli analoghi a quelli per
gli enti non profit (fondazioni, enti
lirici, cooperative sociali, enti di formazione
professionale, ecc.).
Il
decreto è così suddiviso:
-
Capo 1
Disposizioni generali (artt. 1-4);
-
Capo 2
Aziende di servizi (artt. 5-15);
-
Capo 3
Persone giuridiche di diritto privato
(artt. 16-18);
-
Capo 4 Fusioni (art. 19);
-
Capo 5 Disposizioni varie (artt. 20-22).
Il
nuovo decreto legislativo di riordino delle
I.P.A.B. pone una prioritaria differenza fra
quelle istituzioni che operano nel campo socio
assistenziale e quelle che operano in settori
diversi (es. formazione, convitti, conservatori,
eremi, ritiri, ecc.). I primi, trasformati
in aziende di servizi, sono inseriti nel
sistema integrato d’interventi e servizi sociali,
gli altri sono privatizzati oppure trasformati
in enti pubblici o privati disciplinati da
specifiche norme.
Al
riguardo l’art. 2 del D.Lgs. 207/2001 recita
“le
istituzioni di cui al presente decreto legislativo
che operano prevalentemente nel campo
socio-assistenziale anche mediante il
finanziamento di attività e interventi
sociali realizzati da altri enti con le
rendite derivanti
dalla gestione del loro patrimonio sono
inserite nel sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui all’articolo 22 della
legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità
statutarie”.
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