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COMMENTO D. LGS. 4 MAGGIO 2001 N. 207
Finalmente il Governo ha approvato dopo un lungo lavoro il nuovo
D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 di riordinamento del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della
L. 8 novembre 2000 n.
328.
Il nuovo provvedimento è ispirato alle più recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, che prevedono la separazione fra organi di governo, che esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi dalle funzioni gestionali, attribuito al direttore.
è altresì previsto la trasformazione delle IPAB in aziende di servizi sull'esempio degli enti pubblici non
economici (es. università, camere di commercio, ecc.) e la formulazione di bilanci annuali e pluriennali su modelli analoghi a quelli per gli enti non profit
(fondazioni, enti lirici, cooperative sociali, enti di formazione professionale, ecc.).
Il decreto è così suddiviso:
- capo 1 - Disposizioni generali (artt. 1 - 4);
- capo 2 - Aziende di servizi (artt. 5 - 15);
- capo 3 - Persone giuridiche di diritto privato (artt. 16 - 18);
- capo 4 - Fusioni (art. 19);
- capo 5 - Disposizioni varie (artt. 20 - 22).
In ordine all'ambito di applicazione e al quadro di riferimento del D. Lgs. 207/2001 l'art. 1 precisa che "Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate "istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione della delega prevista dall'articolo 10".
Per quanto attiene alla lettura ed ai problemi applicativi dell'art. 10 si richiamano le considerazioni già fatte sul mensile Prime Note n. 12 anno 2000 pag 163.
Appare qui opportuno, invece, osservare che il secondo comma dell'art. 1 precisa che " gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali".
Quest'ultima disposizione sembra evidenziare due aspetti. In primo luogo la norma parla di "interventi ed attività svolte da istituzioni riordinate" e non di istituzioni che hanno mantenuto l'attuale assetto statutario ed organizzativo. In altre parole il legislatore vuole la trasformazione delle IPAB senza ammissibilità di eccezione.
Quest'interpretazione è confermata anche dall'art. 20 (poteri sostitutivi) ove è previsto per gli enti inadempienti un congruo termine per provvedere alla trasformazione, decorso il quale, è previsto la nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.
In secondo luogo c'è un'evidenziazione del rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni statutarie.
La norma apparirebbe superflua se non intendesse esprimere e sottolineare una precisa volontà del legislatore di far sì che le I.P.A.B. operino nell'ambito di una serie di principi che saranno illustrati meglio nei successivi articoli, quali il loro inserimento nell'ambito della rete dei servizi, l'autonomia statutaria, organizzativa e gestionale di questi enti, la finalità non di lucro, ecc.; principi che non sono definiti soltanto dalle vigenti e future leggi nazionali, ma anche dalle leggi e direttive regionali, alle quali sono delegate specifiche competenze in materia di beneficenza ed assistenza sociale.
L'art. 2, del capo primo parla dell'inserimento delle IPAB nel sistema integrato di interventi e servizi sociali che operano "prevalentemente" nel campo socio
assistenziale (evidentemente ne rimangono escluse colore che esercitano attività sanitaria, educativa, gestione del patrimonio, erogazione di servizi di diversa tipologia come la produzione di pasti, convitti, alloggi per studenti, ecc.).
L'inserimento nel sistema integrato di cui all'art. 22, L. 328/2000 (Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte) significa coordinamento ed integrazione dell'attività dell'istituto con gli assessorati alle politiche sociali competenti per territorio in termini di inserimenti, definizione delle rette, contributi erogati dai comuni, convenzioni, ecc.
Le istituzioni mantengono in ogni caso la propria autonomia organizzativa e statutaria.
Alla regione compete la definizione delle modalità di concertazione e cooperazione fra i diversi livelli istituzionali, ossia, assessorato alle politiche sociali e istituzioni pubbliche e aziende for profit e non profit in ordine a:
1. partecipazione delle istituzioni alla programmazione e gestione dei servizi;
2. l'apporto di risorse delle istituzioni al sistema integrato
(si presuppone la disponibilità anche di forte risorse da parte di enti pubblici che dovrebbero essere conferite ed utilizzate per lo sviluppo del sistema integrato quali ad es. costruzione di r.s.a., centri diurni, comunità alloggio, ecc.)
3. contributi regionali sia a riduzione del costo dei servizi erogati, sia per lo sviluppo di progetti e di potenziamento della rete dei
servizi (es. finanziamenti per la costruzione di case di riposo, comunità di tossicodipendenti, ecc.).
Il modello così disegnato presuppone il riconoscimento ai servizi sociali non solo di un compito di collaborare con gli altri soggetti pubblici e privati, ma consente ad esso di sostituirsi in tutto o in parte all'attività del servizio
sanitario (es. malati Alzheimer), della casa, della scuola, della formazione professionale, ecc. In sostanza, acquisiscono i poteri necessari per fornire adeguate risposte ai soggetti più deboli svolgendo, di fatto, un ruolo di controllo sociale.
I comuni non hanno l'obbligo di istituire servizi (in quanto per i molti comuni più piccoli sarebbero troppo costosi) e, pertanto, è previsto la possibilità su indicazione delle regioni di associarsi secondo quanto previsto dal comma 3, art. 8, L. 328/2000.
Per le IPAB che operano nel settore scolastico (art. 3 D. Lgs. 207/2001) è prevista la possibilità di privatizzarsi se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ossia:
quelle aventi il carattere associativo, oppure, istituzione promossa ed amministrata da privati o di ispirazione religiosa.
Gli istituti che non rientrano nelle condizioni sopra indicate rimangono pubbliche fuori dalla rete dei servizi socio assistenziali e disciplinate da questa nuova legge.
Le IPAB che operano nel settore scolastico sia pubbliche, sia private, possono essere disciplinate dalle regioni.
L'ultimo comma dell'art. 3 elenca diverse tipologie di IPAB per il quale è previsto la "possibilità" di privatizzarsi, non l'obbligo di privatizzarsi, senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti come è previsto invece per le IPAB che operano nel settore scolastico.
Il legislatore non parla, invece, di IPAB che operano nel campo
sanitario (es. ospedali, poliambulatori, fisioterapia, ecc.), c'è da pensare, per analogia, che anche queste possano privatizzarsi senza sottostare alla verifica dei
requisiti (salvo specifici interventi delle regioni), ovvero, mantenere la natura giuridica pubblica ed operare anche al di fuori del sistema integrato dei servizi.
L'art. 4 precisa che le IPAB diventano aziende di servizi mantenendo i
diritti (es. contributi regionali, finanziamenti pubblici, ecc.) ed
obblighi (es. contratti di diritti privato, rispetto delle direttive regionali, ecc.) dei precedenti enti.
Il personale di ruolo e a tempo determinato conserva i diritti e l'anzianità all'entrata in vigore del decreto legislativo.
Inoltre, sono previste una serie di agevolazioni tributarie sia alle aziende di servizi, sia alle persone giuridiche private in tema di imposta sul reddito delle persone
giuridiche (l'IRPEG è ridotta alla metà).
Per la trasformazione in aziende private o aziende di servizi è prevista un'esenzione dell'imposta di registro, ipotecarie, catastali, INVIM e imposta
sostitutiva (fino al 31.12.2003).
La norma prevede altresì la possibilità per i comuni, le province, le regioni che possono prevedere una riduzione od esenzioni dei tributi di loro competenza(sia per enti pubblici, sia per aziende private).
Sono previste riduzione per il pagamento delle imposte di registro.
Per le erogazioni liberali a favore delle sole aziende di
servizi (enti di diritto pubblico) l'applicazione della disciplina prevista per le onlus.
Evidentemente, tutte queste norme sono inserite nel corpo del provvedimento legislativo sotto la pressioni delle diverse associazioni che sono portatici degli interessi specifici di questi enti anche se, certamente, non è stato fatto tutto quello che si poteva per ridurre il carico fiscale, in particolare in materia di riduzione od esenzione dell'IVA sulle forniture.
Il capo secondo costituisce il punto centrale della riforma delle IPAB. All'art. 5 è previsto l'obbligo delle IPAB che erogano servizi assistenziali di
trasformarsi in aziende di servizi (per le altre c'è soltanto una facoltà: aziende
privatizzabili, enti scolastici, convitti, conservatori, ecc.) entro due anni dall'entrata in vigore del decreto.
è esclusa la trasformazione in aziende di servizi nei casi previsti ai punti a) - d) del comma 2.
Il comma 3 prevede l'elaborazione di criteri generali per la definizione delle ipotesi di cui al comma 2, sentito i rappresentanti delle associazioni o rappresentanze delle aziende di servizi alla persona e delle IPAB:
a. territorio servito;
b. tipologia dei servizi;
c. complessità delle attività svolte;
d. numero degli utenti;
e. tipologia degli utenti.
Inoltre, al comma 4 e comma 5, è prevista ed incentivata la possibilità di fusione di IPAB, modificando le finalità statutarie. La norma sembra in qualche modo spingere queste amministrazioni verso un sempre più accentuato accorpamento al fine di superare l'attuale diffusa frammentazione che caratterizza queste istituzioni situate in moltissimi comuni piccoli e grandi.
In caso di scioglimento delle IPAB è prevista la destinazione dei patrimoni a favore di altre IPAB o di comuni secondo le indicazioni espresse dalle regioni. La disposizione sembra in qualche modo privilegiare prioritariamente la collocazione di patrimoni verso altre IPAB e solo successivamente verso i comuni.
Le regioni in conferenza unificata e sentito i rappresentanti delle IPAB e degli enti
pubblici (la distinzione fra enti pubblici e IPAB non appare del tutto chiara) stabiliscono direttive per i compensi agli amministratori e ai direttori da aggiornare ogni tre anni.
La norma attribuisce, di fatto, alla regione un compito di controllo e di indirizzo in tema di retribuzioni al fine di garantire maggiormente la conservazione e tutela del patrimonio dell'ente e la corretta gestione.
Per i direttori si tratta evidentemente di una novità che deve essere interpretata come una forma di controllo ed indirizzo regionale a tutela, come si è sottolineato, dei patrimoni delle istituzioni.
Spetta alle regioni entro 30 mesi emanare norme che disciplinano la trasformazione. Si tratta, evidentemente, di disciplinare anche materie totalmente dimenticate dal legislatore quali: la nomina e la durata dei consigli di amministrazione, le adunanze, le convocazioni, la pubblicità della seduta, la pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni, il controllo sugli atti, le competenze dei commissari, ecc.
è altresì indispensabile sottolineare, ancora una volta, che la norma non parla dello svolgimento di attività commerciali. Pertanto, sarà necessario intervenire sull'argomento quanto prima considerato che molte istituzione di fatto svolgono detta attività sia pure, a volte, in modo residuale.
Infine, è previsto l'esenzione di redditi derivate da dette attività assistenziali e la conseguente applicazione del D.P.R. 1968 n. 917, art. 88 che dispone che non costituiscono esercizio di attività commerciali ai fine IRPEG:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali.
Le nuove aziende di servizi si caratterizzano per i seguenti
elementi (art 6):
- non hanno fini di lucro;
- hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, autonomia patrimoniale, autonomia contabile, autonomia gestionale, autonomia tecnica ed operano con criteri imprenditoriali;
- operano con criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- perseguono il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
è altresì prevista la distinzione fra i poteri di indirizzo e programmazione e poteri gestionali che spettano al direttore.
Operano utilizzando gli strumenti previsti dal diritto
amministrativo (es. concorsi, appalti, ecc.) senza specificarli.
Pongono in essere atti e negozi di diritto privato (es. contratti di compravendita, mutui, contratti di locazione, ecc.).
Devono perseguire gli scopi istituzionali e quindi non devono svolgere attività commerciali(es. produzione di pasti per l'esterno, attività di fisioterapia per soggetti esterni, gestione di cinema e teatri per finalità non istituzionali, ecc.) nell'ambito degli indirizzi regionali.
L'importante novità è quella prevista al comma 3 dell'art. 6 che prevede la possibilità per questi enti pubblici di costituire società od istituire fondazioni di diritto
privato (controllate totalmente dalle aziende di servizio) al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali e alla gestione del patrimonio.
è altresì possibile l'affidamento della gestione patrimoniale a soggettive
esterni (es. società, cooperative, ecc.) mediante specifico appalto.
Lo statuto, precisa il comma 4, art 6, può prevedere l'esercizio di attività anche al di fuori di ambiti regionali o infraregionali.
Gli organi di governo (art 7) sono due: il consiglio di amministrazione e il presidente.
Durata e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite dallo statuto.
Il legale rappresentante è il presidente.
I requisiti per ricoprire le cariche di presidente e consiglio di amministrazione sono stabilite dalla direttive regionali di intesa con la conferenza unificata e sentiti rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB.
Da più parti è sentita la necessità di accrescere il livello di professionalità e competenza dei consigli di amministrazione stabilendo una sorta di griglia di
selezione (es. diploma di scuola media superiore). Soltanto le regioni o gli stessi consigli di amministrazione potranno intervenire nella materia, ma non è certamente possibile oggi esprimere una precisa ed univoca interpretazione in tal senso.
Sono previsti soltanto due mandati consecutivi salvo che lo statuto non disponga diversamente.
Per i componenti il consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 87 del D. Lgs. 267/2000 in ordine ai Consiglieri degli enti locali.
è previsto l'approvazione di un regolamento di funzionamento sottoposto al controllo
regionale (di legittimità).
Agli organi di governo spettano in base quanto stabilito dall'art. 8:
a) compiti di indirizzo (obiettivi, programmi e verifica della gestione);
b) nomina del direttore;
c) definizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
d) approvazione dei bilanci;
e) verifica dell'azione amministrativa e dei risultati;
f) adozione di provvedimenti conseguenti;
g) approvazione dello statuto;
h) approvazione dei regolamenti interni.
Alle figure direttive spettano tutte le funzioni tecniche, amministrative e gestionali compresa l'assunzione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno:
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti.
Al direttore spetta un compiti di direzione generale (alle altre figure di staff compiti di responsabile di procedimento o di servizio):
- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'ente
- sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario.
Il Segretario, quando non coincide con il direttore:
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti (e figure apicali) e ne coordina l'attività,
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di regolarità tecnica nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti;
- esercita le funzioni di direttore generale quando non sia stato nominato un direttore generale.
L'art 9 stabilisce che il direttore può essere:
- nominato fra i dipendenti dell'azienda;
- fuori dalla dotazione organica;
- attribuito allo stesso segretario che già svolge detta funzione.
Il direttore:
- può avere qualifica dirigenziale;
- non avere qualifica dirigenziale;
- avere esperienza.
In ogni caso l'atto deliberativo di nomina deve essere motivato.
L'assetto così delineato ricalca il modello sviluppato per gli enti locali al quale sembra ispirarsi, in alcuni aspetti, questo decreto legislativo di riforma.
I criteri per l'individuazione del direttore, a secondo delle tipologie di ente, sono fissate dalla regione di intesa con la conferenza unificata e sentiti rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB.
Il rapporto di lavoro è:
a) di diritto privato;
b) a tempo determinato;
c) di durata non superiore a quello del consiglio di amministrazione;
d) eventualmente rinnovato;
e) disciplinato dal regolamento di funzionamento dell'ente;
f) incompatibile con quella di dipendente o lavoratore autonomo;
g) produttivo di collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
Il direttore è responsabile:
a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione;
b) della realizzazione dei programmi;
c) dei progetti attuativi;
d) del risultato finale;
e) della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda;
f) delle decisioni organizzative;
g) della gestione del personale dal punto di vista organizzativo;
h) della direzione, del coordinamento e del controllo dei rapporti sindacali;
i) di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- la valutazione ex art. 10;
- assumere provvedimenti in caso di inosservanze delle direttive;
- in caso di grave risultato negativo, recedere dal contratto secondo le disposizioni del codice civile.
L'art. 10 prevede la costituzione di strumenti di valutazione della
dirigenza (ma non soltanto dei dirigenti) ex D. Lgs. 286/1999 e la nomina di organi di revisione su indicazione delle regioni. Al riguardo, si tratterà di stabilire chi deve nominare l'organo di revisione tenuto conto che non appare corretto attribuire detto potere alo stesso consiglio di amministrazione che approva i bilanci. Una possibile soluzione potrebbe essere quello di attribuirlo alla regione o comunque un soggetto esterno all'organo deliberante.
L'art. 11 prevede che, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di servizi presenti le seguenti caratteristiche:
a) sia di natura privatistica;
b) disciplinato da un autonomo contratto collettivo di comparto;
c) con assunzioni mediante concorso pubblico;
d) disciplinati dal regolamento di funzionamento.
E' altresì previsto una programmazione triennale di assunzioni.
Gli articoli 13 e 14 disciplinano le norme di gestione patrimoniale e di contabilità
Il patrimonio delle aziende di servizi è costituito da:
- beni mobili;
- beni immobili;
- beni acquisiti dall'attività;
- beni acquisiti da atti di liberalità.
Al momento della trasformazione deve essere redatto un inventario e comunicato alla regione eventuali beni di valore storico, monumentale e di pregio artistico.
Beni mobili ed immobili sono beni indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione ex art. 828 c.c. se non nei casi previsti dalla legge.
Il vincolo di indisponibilità grava anche sui nuovi beni mobili ed immobili che sostituiscono altri obsoleti o non più utilizzabili.
I beni mobili ed immobili sostituiti diventano beni disponibili.
E' previsto la tenuta di appositi registri di conservazione dei beni mobili ed immobili che devono ancora essere emanate e il controllo di legittimità, entro 30 giorni dall'invio, per gli atti che prevedono il trasferimento di diritti reali:
a) proprietà;
b) diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù prediale, enfiteusi;
c) diritti reali di garanzia: pegno ed ipoteca.
I trasferimento di beni da parte di enti pubblici a favore delle aziende di servizi è esente da imposte e tasse.
Queste diverse norma hanno palesemente la funzione di garantire il patrimonio degli enti ed in ogni caso di evitare che questi possano essere utilizzati per spese correnti. Le disposizioni non sono prive di rilievo se si considera che su oltre 4000 IPAB poche sono quelle che tengono correttamente gli inventari. Le ragioni di tali inadempienze sono diverse ma, certamente, le principali sono l'assenza di vere e proprie sanzioni, la mancanza di un reale organo di controllo ed ispettivo ed il disinteresse delle stesse amministrazioni pubbliche.
E' altresì previsto che il Governo si impegna, entro tre mesi, ad emanare uno schema di bilancio annuale, pluriennale ed il conto consuntivo valido per tutti gli enti.
Le regioni possono definire i criteri generali di contabilità che si fonda sui seguenti principi:
a) bilancio economico annuale;
b) bilancio economico pluriennale;
c) copertura dei disavanzi;
d) contabilità analitica per centri di costo per la comparazione dei costi e dei rendimenti;
e) pubblicità dei bilanci consuntivi;
f) valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso dismissioni e
conferimenti (questa disposizione è stata interpretata da alcuni come alienazione di immobili per ristrutturazioni ed ampliamenti, ovvero, per acquisire entrate da destinate alle spese correnti).
Certamente è opportuno costruire un bilancio che evidenzi più gli aspetti economici, ma, sicuramente, non è possibile pensare che un semplice bilancio economico possa evidenziare tutti gli aspetti gestionali, in quanto soltanto una contabilità analitica è parte della contabilità direzionale, cioè della contabilità diretta alle esigenze di chi dirige (segretario/direttore, coordinatore dei servizi, coordinatore sanitario, capo sala, ecc.) o amministra l'ente (presidente e consiglio di amministrazione) e consiste in una tecnica amministrativa riguardante la predeterminazione, l'assegnazione, il controllo e l'analisi dei costi e dei ricavi di gestione. Ha origine e si sviluppa dall'esigenza di conoscere meglio determinati aspetti riguardanti i servizi interni forniti, come ad esempio, i costi del servizio di casa protetta, i costi del servizio di centro diurno, i costi del servizio di residenza sanitaria assistenziale, di fisioterapia, ecc. In sostanza si tratta di una contabilità economica focalizzata su servizi specifici, particolarmente significativi e diretta a fornire utili informazioni per una gestione più razionale attraverso una scomposizione delle unità elementari del bilancio (capitoli e articoli), in modo da ottenere maggiori informazioni sulla determinazione delle spese.
Anche il bilancio economico pluriennale può diventare un semplice aggravio burocratico e non agevolare, di fatto, l'effettivo controllo aziendale.
La norma dispone altresì la soppressione della contabilità finanziaria ex articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
La regione esercita un controllo sul bilancio e sulla qualità dei servizi forniti. Sotto quest'ultimo aspetto si ritiene tuttavia di osservare che ben difficilmente potrà essere realmente effettuato, se non nella misura fatta fino ad oggi nelle regioni più all'avanguardia.
Un'importante novità è la disposizione che prevede procedure semplificate per la fornitura di beni e servizi. Ciò allo scopo di ridurre i tempi e rendere più tempestiva ed efficiente il funzionamento degli enti.
La regione disciplina, altresì, la soppressione e la liquidazione di enti in grave dissesto ex L. 1404/1956 che prevede:
a) eventuale nomina di un liquidatore;
b) presentazione della contabilità comprensiva delle attività esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione;
c) termine per l'espletamento delle procedure;
d) definizione delle competenze dell'ufficio di liquidazione che può, nell'espletamento delle operazioni, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sull'alienazione dei beni dello Stato e sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
e) gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti ad altre aziende di servizio o a enti locali;
f) definizione del compenso spettante al liquidatore.
Le IPAB che svolgono indirettamente attività socio assistenziali possono trasformarsi in aziende di servizio di diritto pubblico quando siano accertate l'esistenza di specifiche condizioni ex art. 15.
Se non possono trasformazioni in aziende di servizio di diritto pubblico in quanto rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 5 si trasformano in fondazioni diritto privato.
Il capo tre è dedicato integralmente alle norme che disciplinano la trasformazione degli enti pubblici in persone giuridiche di diritto privato
L'art. 16 prevede la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, per le IPAB che non possono mantenere la personalità di diritto pubblico nel rispetto delle tavole di fondazione e dello statuto e la conseguente applicazione delle disposizioni di diritto privato.
Queste istituzioni hanno autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale.
Le regioni possono nominare un commissario che provvede in tal senso e, nel caso non provveda la regione, la nomina del commissario spetta al prefetto.
L'attribuzione al prefetto di detto potere non appare tuttavia in linea con il dettato costituzionale che attribuisce alle Regioni e non allo Stato poteri in materia di assistenza e beneficenza.
Inoltre, la regione esercita potere di vigilanza e controllo su questi enti:
- può nomina e sostituzione degli amministratori o rappresentanti nei casi previsti dal codice civile;
- annulla le deliberazioni contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume,
- può sciogliere le amministrazioni e nominare un commissario;
- dichiara l'estinzione qualora tutti gli associati siano venuti a mancare, quando lo scopo è raggiunto, è divenuto impossibile o nei casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.
Al procedimento per l'acquisizione della personalità di diritto privato si applica il DPR 361/2000:
a) presentazione della domanda (atto costituivo e deliberazione di trasformazione);
b) documenti da presentare;
c) iscrizione al registro delle persone giuridiche;
d) estinzione dell'ente;
e) competenze delle regioni e province.
L'art. 17 prevede la trasformazione in persone giuridiche di diritto avvenga mediante deliberazione e quindi nella forma di atto pubblico che deve contenere lo statuto.
Lo statuto di questi enti può disciplinare:
a) l'utilizzo delle risorse e del patrimonio;
b) nomina degli organi di amministrazione;
c) le maggioranze previste per la dismissione di beni ed il loro reinvestimento per il conseguimento delle finalità dell'ente;
d) la separazione della gestione del patrimonio da quella dei servizi erogati.
L'art. 18 prevede altresì la formulazione di un inventario, la dismissione di beni ed il loro reinvestimento per il conseguimento delle finalità dell'ente.
Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private sono inviate alle regioni per il controllo di legittimità.
L'art. 19, capo quattro, attribuisce alle regioni il potere di stabilire contributi ed incentivi alle fusioni fra aziende di diritto pubblico.
Infine, l'art. 20 prevede in caso d'inadempienza delle IPAB la nomina di un commissario e l'art. 22 attribuisce alla regione a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano una particolare autonomia in materia.
Giovanni
Soliani
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