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I.P.A.B.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

(a cura del dott. Giovanni Soliani)

     

     

     

   

Commento all’art. 10, L. 8 novembre 2000 n. 328

    

I singoli aspetti che caratterizzano questa norma possono essere così sintetizzati.

a)     L’art. 10 delega il governo ad emanare un decreto legislativo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si tratta evidentemente di un termine che, alla data di approvazione del provvedimento, essendo di fine legislatura, non è certo che possa dare effettive garanzie di attuazione. La legge non precisa, espressamente, che la delega riguarda soltanto la emanazione di un decreto legislativo oppure anche l’emanazione di uno o più regolamenti attuativi, così come fece il legislatore nell’ottocento. Certamente il problema non è privo di rilevanza pratica e giuridica dato che una nuova disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, deve essere completa e precisa, in grado di rispondere a molteplici esigenze organizzative  gestionali e a realtà territoriali e costitutive di singoli enti, così come lo è l’attuale legge. Pensare di delegare il governo ad emanare un decreto di riforma appare una strada corretta ma, certamente, complessa. Di conseguenza è indispensabile evitare gli errori del passato, emanando leggi che superano la legge delega, che si pongano in contrasto con i principi costituzionali e che si presentino frammentarie, lacunose o indeterminate, producendo, di fatto, una situazione di stallo, difficoltà applicative o il susseguirsi di più provvedimenti legislativi che nel tempo creerebbero confusione, rallentamenti e difficoltà interpretative ed applicative, così come è avvenuto per la legge di riforma delle autonomie locali(L. 142/1990) e di riforma del pubblico impiego(D. Lgs. 29/1993) continuamente modificate ed integrate.

b)     La lett. a) dell’art. 10 prevede l’inserimento delle I.P.A.B., che operano in campo socio-assistenziale, nella programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui all’art. 22 dello stesso disegno di legge, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione. L’inserimento delle I.P.A.B. che operano nel settore socio-assistenziale(es. case di riposo, centro diurno, istituti per handicappati, ciechi, sordomuti, bambini, recupero di prostitute e tossicodipendenti, ecc.) nel sistema integrato di intervento programmato dalla regione è un fatto sicuramente positivo e, di fatto, in larga misura realizzato nelle singole realtà regionali, grazie ad una serie di leggi e direttive regionali in tal senso. Non bisogna però dimenticare che le I.P.A.B. operano da anni anche in settori diversi da quello esclusivamente sociale, quale quello sanitario ed educativo. Pertanto, non si capisce la ragione per la quale il legislatore non parli anche di questi enti. Si può trattare di una voluta esclusione o di una semplice dimenticanza? Si ritiene più rispondente alla realtà pensare a quest’ultima ragione. Tuttavia, appare indispensabile, in sede di approvazione del successivo decreto legislativo, apportare le correzioni dovute in tal senso anche perché, ancora oggi si assiste, in alcune regioni, ad una scarsa integrazione di questi enti nella rete locale dei servizi e più in generale ad una certa rigidità ed immobilismo di alcune strutture. La collocazione delle I.P.A.B. nell’ambito del solo contesto politico di protezione sociale non risulta rispondente alla diversificata ed eterogenea realtà di questi enti. Da questo, poi, non si vorrebbe che il governo, nell’emanare una legge di riforma delle I.P.A.B., quando volesse enunciare le finalità che devono avere dette istituzioni voglia rilegarle soltanto alle attività assistenziali. E’ meglio ricordare, al riguardo, che attualmente le istituzioni pubbliche sono disciplinate da una legge(L. 6972/1990) che all’art. 1, nel parlare delle finalità dell’ente recita “….a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia; b) di promuovere l’educazione , l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico …”. Ora, se questa legge non deve costruire le basi di riforma di un nuovo modello istituzionale di ente pubblico, bensì ammodernare una precedente normativa, non apparirebbe in linea con i principi costituzionali(artt. 5, 30, 32, 33, 38 della Cost.) limitare la volontà e la libertà dei singoli individui.

E’ opportuno, altresì, sottolineare che l’inserimento nella rete e servi sociali regionali comporta benefici derivanti dalla ripartizione delle risorse. Conseguentemente l’accesso a detta rete delle sole I.P.A.B. che operano in campo socio – assistenziale potrebbe avere origine proprio dal disegno politico di gestione e ripartizione delle risorse che è sottinteso al dettato normativo. Questa lettura sarebbe anche avvalorata dal richiamo inerente al punto a), art. 10, dell’art. 3, comma 2, lett. b), dello stesso disegno di legge, che parla di risorse per la realizzazione della rete, di verifica della qualità e di efficacia delle prestazioni.

Da ultimo, si osserva che la lett. a) dell’art. 10, dispone in merito all’inserimento delle I.P.A.B. nei programmi regionali di pianificazione della rete e servizi sociali, al fine di promuovere, altresì, procedure di accreditamento e valutazione da realizzarsi da parte delle regioni d’intesa con gli enti locali, delle attività svolte dalle I.P.A.B. medesime nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia(L. 15.3.1997 n. 59).

c)     Il legislatore ha previsto il riordino della disciplina e la trasformazione della forma giuridica delle I.P.A.B. Il punto b) dell’art. 10 precisa che questo è uno dei punti fondamentali di riforma delle I.P.A.B., ossia, un ammodernamento e la riforma della vecchia disciplina, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza della gestione dell’ente , assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile gestionale e tecnica, mantenendo la personalità giuridica pubblica.

L’espressione usata al punto b) non è del tutto chiara, però, quando parla della “trasformazione della forma giuridica delle I.P.A.B.”, in quanto appare in contraddizione con l’indicazione successiva “mantenimento della personalità giuridica pubblica”. Che sia possibile procedere ad una privatizzazione delle I.P.A.B. nell’ambito dei poteri di autonomia riconosciuti ai singoli enti è fuori di dubbio. E’ altrettanto vero che, non si può parlare di una riforma delle norme di funzionamento delle I.P.A.B. se non pensando ad istituzioni che comunque mantengono la personalità giuridica pubblica. Tantomeno, si deve pensare che il concetto di “trasformazione”, indicato, deve essere inteso come acquisito ad assorbimento di altri modelli istituzionali(es. aziende municipalizzate, onlus, ecc.). In sostanza il legislatore sembra riconoscere e mantenere per le I.P.A.B. una sua specificità istituzionale pubblica, ancorata alle disposizioni della legge 142/90 ed ispirata alle norme che regolano il funzionamento delle aziende sociali. Questa lettura sembra rafforzata anche dal fatto che nello stesso punto si afferma il riconoscimento di principi fondamentali e tipici di enti pubblici autonomi, quali la presenza di un proprio ed autonomo statuto(e quindi un proprio organo di amministrazione), di un proprio patrimonio ed un’autonomia contabile, gestionale e tecnica.

Su quest’ultimo aspetto è opportuno sottolineare che il nuovo modello contabile che potrebbe essere applicato alle I.P.A.B. è già esistente. Si tratta del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 in tema di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che delinea alcuni principi che, se pienamente applicati alle I.P.A.B., rappresenterebbero un importante strumento di gestione finanziaria ed economica ispirata ai seguenti principi quali:

a)    l’abbandono dell’obbligo di redigere un bilancio di cassa,

b)    l’adozione di voci di bilancio più moderne di quelle attualmente previste dalla L. 6972/1890 ed utilizzate per la formazione dell’attuale bilancio di previsione;

c)    l’uniformità di struttura fra i bilanci di previsione e quelli consuntivi,

d)    l’introduzione della voce di ammortamento;

e)    la formazione di un piano esecutivo di gestione che contribuisca a separare e definire i compiti del consiglio di amministrazione e delle figure direttive;

f)     la disciplina del conto economico e di quello patrimoniale in modo da valutare i risultati di gestione, non soltanto in termini finanziari, ma anche in termini economico – patrimoniali;

g)    l’obbligo di una corretta tenuta degli inventari;

d)     Al punto c) è previsto per il personale delle I.P.A.B. un regime giuridico di tipo privatistico. Si tratta di una norma che è in linea con il D. Lgs. 29/1993, art. 2, che già prevede la privatizzazione del rapporto di lavoro. Inoltre, è prevista la presenza di forme di controllo, attribuite alla regione, sugli statuti, sui bilanci annuali e pluriennali, sulla gestione di patrimoni, già attuata da tempo.

Sono delineate, altresì, “forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia” che certamente non appaiono logicamente e tecnicamente inseribili fra i compiti della regione. La verifica dei risultati di gestione è, nell’attuale assetto normativo, di competenza degli stessi consigli di amministrazione, dei nuclei interni (art. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286) o dei nuclei di valutazione (art. 20, comma 2, D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29). Pertanto, non appare chiaro e fattibile, in tutti i suoi aspetti, l’attribuzione di dette funzioni alle regioni, tenuto conto che la complessità dell’attività, che è alla base della verifica dei risultati di gestione, non permette certamente di farla ricadere in capo alla regione.

e)     Il punto d) prevede poi la possibilità di trasformare delle I.P.A.B. in associazioni o in fondazioni di diritto privato. Si tratta di una disposizione che si inserisce nell’ambito del discorso presentato nel paragrafo precedente sulla privatizzazione al quale si rinviano le considerazioni fatte.

In questo contesto è opportuno osservare che le disposizioni del punto succitato sembrano combinarsi con quanto indicato al punto b) quando si parla della trasformazione della forma giuridica.

f)      al punto e) non risulta chiaro, invece, l’obbiettivo che, il legislatore. intende perseguire quando precisa che le I.P.A.B. che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio devono adeguare gli statuti, entro due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ai “principi di efficienza, efficacia e trasparenza …”. Che i patrimoni delle I.P.A.B. nel corso degli anni possano non sempre essere stati utilizzati nel modo più opportuno può essere anche vero, ma è però certo che il legislatore, su questo argomento, aveva già emanato una specifica norma(l’art. 32, L. 23 dicembre 1994 n. 724). E’ pure giusto osservare che spesso le I.P.A.B. non hanno curato la corretta gestione e tenuta del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Certamente, il D. Lgs. 29/1993 e le singole leggi regionali hanno imposto una modifica degli statuti ai principi succitati. Così come molte leggi (es. D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni) e gli stessi ultimi contratti collettivi del comparto sanità ed enti locali (es. artt. 3, 15, 17) contengono varie norme in questo senso.

Ora, se tutto questo è certo è da ritenere che le disposizioni di cui al punto e) appaiono superflue, ripetitive, probabilmente giustificate da pressioni di enti in tal senso, che, nel corso degli anni non sono riusciti o non hanno potuto approfittare delle opportunità offerte da leggi già esistenti, ovvero, da una non precisa conoscenza delle norme.

g)     Sono poi previste linee di indirizzo e criteri che incentivino l’accorpamento e la fusione delle I.P.A.B. al punto f). Si tratta di una disposizione che ricalca le norme già esistenti che, nel corso degli anni, non hanno trovato una grande applicazione, ma tuttavia utili in particolari situazioni.

h)     Al punto g) è prevista la possibilità di separare la gestione dei servizi da quello dei patrimoni. Recentemente è stata avanzata l’ipotesi di scorporare l’I.P.A.B. in due entità giuridico – organizzative distinte; da un lato una fondazione per la gestione patrimoniale e, dall’altro, un’azienda erogatrice di servizi, in analogia alle fondazioni bancarie. Le I.P.A.B. azienda potrebbero così godere di alcuni privilegi simili a quelli conseguiti dalle onlus con il D. Lgs. 460/97. Il vantaggio che ne conseguirebbe potrebbe essere quello di sollevare i bilanci delle I.P.A.B. dal peso della gestione di molte unità immobiliari e svincolare le fondazioni da controlli pubblicistici ormai incongruenti e non funzionali.

La soluzione prospettata potrebbe in effetti essere valida. Si tratta però di studiare attentamente se è più utile e funzionale la gestione di patrimoni attraverso le fondazioni, oppure, attraverso forme societarie. In ogni caso la soluzione non può essere imposta per legge, bensì deve costituire una semplice facoltà spettante alle singole amministrazioni che valuteranno caso per caso la scelta più opportuna.

Il legislatore non ha, invece, assolutamente esaminato il problema relativo all’esercizio di attività non istituzionali o attività commerciali, che da anni caratterizzano queste istituzioni. Si tratta di capire, in altre parole, come regolamentare l’attività commerciale che, occasionalmente o non occasionalmente, vengono svolte dai singoli enti. Il problema sotto diversi aspetti è molto simile a quello esaminato per la gestione dei patrimoni. Ecco perché la soluzione al problema potrebbe venire dal riconoscimento delle attività commerciali svolte da questi enti, oppure, dalla possibilità di separare la gestione dei servizi istituzionali da quelli non istituzionali dando la possibilità agli enti di costituire (o aderire) a società disciplinate dalle norme del codice civile.

i)       Sulla possibilità di scioglimento delle I.P.A.B. inattive nel campo sociale da almeno due anni, non ci sono eccezioni da sollevare. Tuttavia appare necessario evidenziare che il legislatore anziché parlare di semplice scioglimento dovrebbe in qualche modo promuovere la conversione delle I.P.A.B. allo svolgimento di altre attività sociali, sanitarie od educative, sia preoccupandosi di imporre la modificazione di statuti, sia incentivando l’assorbimento di enti inattivi da parte di altre I.P.A.B., sia sollecitando le stesse amministrazioni comunali in tal senso. Una semplice destinazione dei patrimoni ad altre I.P.A.B. del territorio o dei comuni territorialmente competenti, (senza tra l’altro indicare chi ha priorità e lasciando alle stesse regioni ex L. 59/97 ogni problema) non appare essere la soluzione ideale in linea con lo spirito di solidarietà che sono all’origine della nascita prima delle opere pie e poi delle I.P.A.B.

I comuni nel corso del tempo non hanno dato sempre valida dimostrazione di utilizzare al meglio i patrimoni acquisiti.

l)       Infine desta qualche perplessità il fatto che si enuncia (punto i), in modo così chiaro, che sono esclusi “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Si tratta, probabilmente, di disposizioni rivolte esclusivamente al governo che dovrà emanare la nuova legge di riforma e non dirette alle regioni che in materia hanno ampia autonomia.

Una volta approvata la legge di riforma spetterà alle regioni adeguare la propria disciplina entro centottanta giorni. Certamente, essendo la materia dell’assistenza di competenza regionale il governo non potrà che approvare una legge che detti i principi generali validi per tutto il territorio nazionale, contenendo al limite le differenziazioni in materia che sono emerse nel corso degli anni fra diversi enti territoriali.

    

 Giovanni Soliani

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