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Dottrina
(A.P.S.P.)
La
Regione Veneto e le Ipab da trasformare
I
risultati del Convegno organizzato dal
Consorzio Symphony.
IPAB
OGGI: FONDAZIONI O AZIENDE DI SERVIZI ALLA
PERSONA DOMANI?
Il
5 luglio 2002 si è tenuto in Padova il
convegno sul modello Veneto di trasformazione
delle Ipab, patrocinato da URIPA, ANSDIPP e
REGIONE VENETO. La sala gremita della
Fondazione Breda ha confermato l’interesse e
l’urgenza degli Enti a conoscere la
posizione della Regione Veneto in merito
all’applicazione del D lgsl 207/2001,
presentata dall’assessore De Poli, che ha
illustrato i contenuti del Testo Organico dei
Servizi Sociali presentato dalla Giunta
Regionale del Veneto oltre che il progetto di
legge 278 del 12 giugno 2002.
L’organizzatore
dell’interessante convegno è il Consorzio
Symphony, nato dalla felice comunione delle
esperienze di Kairos SpA, consulenza di
direzione e formazione, dello studio
Consulenti Associati R. Gangai, e da
Assistudio srl. Il consorzio riunisce quindi
professionalità che da sempre hanno rivolto i
propri servizi al settore dei servizi alla
persona in tutto il territorio nazionale, e
che ora seguono con particolare fervore
intellettuale il complesso tema della
trasformazione delle IPAB.
In
sede del convegno, tre sono gli aspetti
fondamentali emersi da considerare nella
valutazione del processo di transizione:
-
sviluppo strategico e gestionale,
-
aspetti amministrativo – tributari
-
i principi giuridici
Tuttavia,
a prescindere dall’aspetto considerato, una
considerazione comune è l’estrema urgenza
di una precisa posizione da parte della
Regione Veneto, evidenziata dall’emissione
di una legislazione ad attuazione del d lgsl
207/2001. I disegni di legge non bastano e non
servono. La scadenza del 31.12.2003 è vicina.
LA
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB nel modello Veneto
SVILUPPO
STRATEGICO E GESTIONALE
Oltre
110 anni di storia hanno insegnato molto alle
IPAB che hanno saputo inserirsi e dare un
contributo rilevante nella realizzazione del
welfare. In particolare nel Veneto questi enti
che si occupano di servizi alle componenti più
deboli di popolazione hanno trovato un terreno
particolarmente favorevole al loro sviluppo.
Un territorio, il Veneto, che ha visto
dialogare e agire in rete una serie di
soggetti: la solidarietà diffusa, la chiesa,
una imprenditorialità attenta, oltre che ai
propri interessi, anche alle esigenze della
comunità, una classe politica dominante che
si ispirava ai valori del cristianesimo e
della solidarietà.
Come
il sistema ha retto fino ai primi anni
novanta, così anche le IPAB non hanno
avvertito l’esigenza di modifiche
strutturali, ma, successivamente, con il
venire meno del sostegno e dei punti di
riferimento di quel periodo, è cominciato il
processo di modifica e di sviluppo, di
innovazione sociale, necessario per competere
nel mercato dei servizi sociali ed educativi.
Questo molto prima che una legge intervenisse
imponendo la variazione dell’assetto
giuridico e di quello amministrativo
gestionale.
Infatti,
come è noto, prima erano i patrimoni donati
da benefattori che garantivano la parte più
cospicua dei costi di funzionamento. Con il
trascorrere del tempo il patrimonio è stato
utilizzato per migliorare le strutture
adeguandole alla crescente domanda di qualità
da parte dei clienti. Non più ospizi quindi,
ma strutture residenziali e non, per i servizi
sociali e sanitari che la comunità richiede;
pertanto oggi i costi sono, nella maggior
parte dei casi, coperti interamente dai
clienti, dai loro familiari e dall’Ente
locale.
E’
urgente quindi, e questo lo sanno bene
amministratori e direttori, rivedere il
posizionamento strategico di queste aziende
nel “mercato” dei servizi sociali,
sanitari ed educativi alla persona; IPAB come
aziende perché oramai le IPAB tendono ad
avere il medesimo funzionamento di ogni altra
organizzazione privata di servizi,
Sinteticamente,
alcuni spunti per le linee strategiche su cui
si fonda la trasformazione saranno
-
Ottimizzazione del proprio assetto
organizzativo e analisi accurata di ciò che
si deve fare all’interno e ciò che si deve
terziarizzare
-
identificazione delle aree di eccellenza e
quindi passaggio da monoservizio a
multiservizi,
-
ricerca della dimensione ottimale, che spesso
vuol dire crescere di dimensioni per
assicurare economie di scala, e quindi risorse
da destinare agli investimenti, ivi compresi
quelli in comunicazione e ricerca e sviluppo.
-
maggiore orientamento alla Qualità Sociale,
intesa come sintesi di tutte le varie
dimensioni qualitative: Qualità
tecnica-organizzativa-economica, Qualità
relazionale e comunicativa, Qualità
sociale-ambientale-culturale.
-
minori costi
-
maggiori entrate da servizi diversi
Infine,
occorre lavorare per assumere, nella rete dei
servizi, un ruolo di riferimento autorevole
per la comunità nella erogazione dei servizi
sociali, sanitari ed educativi per determinate
fasce di popolazione dove l’ex IPAB è
particolarmente esperta ed ha del know how da
offrire.
Per
aumentare la qualità del servizio e contenere
i costi, occorre che l’intero processo di
erogazione del servizio sia governato dal
medesimo soggetto che, nell’esempio dei
servizi all’anziano, è rappresentato dal
servizio a domicilio, come pure da quello in
semiresidenzialità fino alla residenzialità
protetta.
Per
raggiungere questi obiettivi occorre che le
aziende adottino di strumenti di gestione
efficaci. Spazio quindi al marketing sociale e
alla comunicazione verso i diversi pubblici,
all’utilizzo delle nuove tecnologie di rete
e alla creazione stessa di reti integrate, ai
sistemi di comunicazione organizzativa, di
qualità e miglioramento continuo, di
controllo di gestione, di lavoro per
obiettivi, di valorizzazione delle risorse
umane e valutazione delle prestazioni, ai
piani di formazione permanente, ecc.
Se
le IPAB sapranno avviare questi processi, le
leggi non potranno che registrare i
cambiamenti già attuati, a tutto vantaggio
dei clienti che non possono certo attendere le
modifiche legislative.
LA
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB nel modello Veneto
ASPETTI
AMMINISTRATIVO TRIBUTARI
Venendo
al secondo aspetto considerato nella mattinata
del Convegno, è noto che il legislatore con
la 328/2000 ancor prima del 207, ha
riaffermato la caratteristica delle IPAB quali
soggetti attivi nella rete integrata dei
servizi territoriali e la loro autonomia:
gestionale e tecnica, ma anche statutaria,
patrimoniale e contabile.
Occorre
ricordare che le ipotesi giuridiche di
modifica delle IPAB previste dal DLgs. 207/01
sono:
1)
istituzioni di diritto pubblico (aziende di
servizio alla persona) che operano
prevalentemente nel campo socio-assistenziale;
2)
istituzioni di diritto privato che operano
prevalentemente nel settore scolastico e che
hanno i requisiti di cui al DPCM 1990 (decreto
Andreotti)
3)
istituzioni che troveranno la loro
collocazione in una specifica disciplina
regionale;
4)
enti assimilati alle IPAB (confraternite,
eremi, congregazioni, ecc) che si potranno
trasformare in enti di diritto privato senza
sottostare ad alcun controllo regionale.
Il
decreto all’art. 6 contiene una definizione
di azienda pubblica di servizi alla persona e
all’art. 4, in particolare e 13 detta una
serie di disposizioni di carattere fiscale. Si
tratta di agevolazioni che riguardano la fase
di trasformazione (esenzione imposte di
registro ipotecarie e catastali), che
ribadiscono la conservazioni in capo agli enti
trasformati di tutti i diritti e doversi degli
enti da cui provengono (art. 88 TUIR sulla
decomercializzazione dell’attività delle
IPAB), della riduzione al 50% dell’aliquota
IRPEG, della tassa fissa per le modifiche
statutarie e per gli atti traslativi della
proprietà di terreni e fabbricati (a
condizioni che i beni siano entro due anni
adibiti all'attività ) e dell'applicazione
anche alle IPAB trasformate dell'art. 13 della
L 470/97 (erogazioni liberali a favore delle
ONLUS).
Inoltre
il decreto 207 stabilisce dei termini entro i
quali deve essere attuato il processo di
trasformazione e cioè il 31/12/2003.
Sorge
il dubbio che trascorso tale termine si corra
il rischio di non poter usufruire dei benefici
fiscali previsti per la fase di
trasformazione.
A
nostro parere il decreto 207/01 ha attuato una
riforma a metà e soffre di un grosso difetto:
non ha “finito il lavoro” e non ha saputo
consegnare alle Istituzioni tutta la loro
autonomia. Nel decreto si privilegia infatti
l’Istituzione di diritto pubblico. Si
pongono limiti , controlli e prescrizioni che
finiranno di fatto per creare un altro
“ibrido giuridico” – come sono state
fino ad oggi le IPAB (quante volte ci siamo
trovati di fronte al dilemma se una certa
disposizione riguardasse o meno le IPAB) –
che sarà di notevole ostacolo per, ,
“informare la propria attività di gestione
a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità nel rispetto del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, in
questi compresi i trasferimenti”, come
recita il decreto.
Sotto
questo profilo di gran lunga più efficace si
presenta l’ultimo disegno di Legge Regionale
sulla trasformazione delle IPAB che non
preclude a nessuna delle IPAB di diventare
un’istituzione di diritto privato.
Un
po’ di quesiti ed altrettante risposte.
Istituzione
di diritto pubblico o di diritto privato
(fondazione)?
Ritengo
che ogni scelta, azione e decisione siano più
facili da assumere se supportate dalla
certezza del diritto, se tutto è nebuloso ed
incerto, molte decisioni possono,
legittimamente venire rinviate in attesa di
chiarezza.
Proprio
per questo credo che la scelta
dell’istituzione di diritto privato,
fondazione in modo particolare, possa
rispondere:
•
da un lato dare certezza nel diritto (le
fondazioni sono disciplinate da codice civile
e supportate anche da giurisprudenza
sufficiente ad evitare problemi e qualche
volta guai a chi deve gestire);
•
da un altro consentire all’Ente Comune (gli
organi amministrativi sono quasi tutti di
nomina comunale) di continuare a svolgere il
proprio potere di indirizzo sull’Ente
tramite la nomina dei consigli di
amministrazione,
•
dall’altro dare alla Regioni il controllo
sugli atti fondamentali (nascita, modifica e
morte) dell’ente fondazione (in termini
regolamentari potrebbero essere previste delle
prescrizioni particolari con riferimento ai
beni di interesse storico posseduti
dall’ente, alla modifica patrimoniale ed
alla elaborazione di dati contabili in
particolare per quegli enti che usufruiscono
dei contributi)
E’
importante ed urgente che la Regione legiferi
sugli Enti IPAB che svolgono essenzialmente
attività di scuola per capire quale sarà il
loro futuro, in particolare per quegli enti
che non hanno i requisiti per diventare
privati così come previsto dal decreto 207 e
dalla proposta di legge regionale.
Il
problema non è molto diffuso ma è abbastanza
urgente in quanto può condizionare le scelte
sull’IPAB casa di riposo che ha anche la
gestione, con ente autonomo giuridicamente, di
una scola materna.
Patrimonio
e contabilità?
Sia
il decreto legislativo 207 che la bozza di
legge regionale danno una indicazioni su cosa
si intende per patrimonio dell’ente
trasformato. Entrambe le norme richiedono la
separata indicazione e valutazione dei beni
mobili ed immobili che rivestono un
particolare valore artistico e che richiedono
intervento di risanamento e restauro.
Infine
entrambe le norme prevedono l’abbandono
della contabilità pubblica (Legge 1890) e
l’introduzione di una contabilità
economico-finanziaria e patrimoniale. La legge
regionale fa riferimento all’art. 14 del
decreto 207, rinviando correttamente ad un
momento successivo e di regolamentazione la
definizione dei principi contabili per la
stesura del bilancio patrimoniale di apertura
e la compilazione di un piano dei conti e di
modalità di rilevazione dei dati il più
possibile uniforme per tutti gli enti e che
consenta l’analisi comparativa dei costi,
dei rendimenti e dei risultati e la pubblicità
di tali dati.
Aspetti
fiscali
Di
tali aspetti si è già detto e sono tutti
ricompresi negli art. 4 e 13 del decreto
207/01,
Per
concludere, è bene sottolineare un aspetto
particolare che riguarda il concetto di ONLUS.
Il
concetto di ONLUS è un concetto meramente
fiscale, non esiste la figura giuridica delle
onlus; esistono degli enti che svolgendo una
delle attività previste dall’art. 10 della
L 470/77 e rispondendo giuridicamente ai
requisiti richiesti dalla legge stessa, godono
di alcune agevolazioni fiscali principalmente
per il fatto che la loro attività è rivolta
a persone in stato di disagio e/o di bisogno
(come concetto generale sintetico).
Come
è noto le IPAB non potevano, per precisa
disposizione di legge (art. 10 comma 10 della
L. 470/77) assumere la qualifica di ONLUS e
riteniamo non potranno farlo neppure in futuro
se assumeranno la struttura giuridica di ente
di diritto pubblico, mentre lo potrebbero
diventare le fondazioni di diritto privato,
semprechè ne abbiano i requisiti di cui alla
legge istitutiva delle ONLUS ( a tale
proposito è doveroso segnalare come il
pensiero del Ministero delle finanze in ordine
alla possibilità che l’attività di casa di
riposo possa considerarsi rientrante tra
quelle di cui all’art. 10 della L 470/77 sia
negativo)
LA
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB nel modello Veneto
ASPETTI
GIURIDICI
Per
dare un quadro omogeneo e complessivo della
situazione “trasformazione IPAB nel
Veneto”, è necessario richiamare alcuni
aspetti legislativi, che vanno al di là del
protagonista del momento, il d lgls 207/2001.
In
primis le disposizioni delle leggi "Bassanini",
in materia di Enti pubblici non economici. Un
principio contenuto in tale normativa e'
quello della privatizzazione per tutti gli
Enti per i quali la personalità giuridica
pubblica non sia indispensabile al
perseguimento dello scopo. Il recente DPR
10.2.2000 n. 361 reca le norme per la
semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento delle persone giuridiche
private e per l’ approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto. Questo decreto dà continuità alla
linea di tendenza che assimila gli Enti su
base oggettiva in relazione allo scopo e non
sulla base dello stato giuridico (nella
fattispecie assenza dello scopo di lucro e
finalità conformi ai principi generali della
L. quadro in materia di assistenza).
Pur
consapevoli della costante evoluzione della
normativa di settore e dell'ancora non
definita univoca interpretazione delle nuove
norme costituzionali, siamo convinti che sin
d'ora il legislatore regionale può e anzi
deve procedere a disciplinare la
trasformazione delle Ipab prevedendo lo status
di azienda di servizi alla persona per gli
Enti che potranno conservare la personalita'
giuridica pubblica. Ovvero, per gli Enti che
opteranno per la personalita' giuridica di
diritto privato, operanti nel settore, la
sostanziale uguaglianza di collocazione nella
rete dei servizi.
Due
certezze inducono a sostenere la necessità e
l'urgenza dell'intervento del legislatore
regionale del Veneto, a stralcio dell'organico
progetto legislativo di T.U. relativo
all'assistenza sociale:
1.
il termine previsto dall'art. 4 DL 207/01 del
31.12.2003 non e' verosimilmente prorogabile
considerando l'attuale situazione
socio-economica del Paese e le restrizioni nel
settore che vengono sollecitate dall'Unione
Europea. Cio' significa che gli Enti, ove non
vi sia una apposita normativa che consenta
loro entro tale data di effettuare la
prescritta trasformazione, non potranno, dopo
il 31.12.2003, beneficiare delle agevolazioni
fiscali previste dal Decreto di cui trattasi;
2.
comunque si voglia interpretare la competenza
legislativa regionale in materia di assistenza
(concorrente o autonoma) certo e' che le
Regioni -non avendo alcuna competenza
legislativa in materia fiscale- si
renderebbero responsabili di un considerevole
danno economico agli Enti (probabilmente
configurabile come danno erariale) qualora non
provvedessero ad emanare la disciplina
relativa alle trasformazioni della Ipab in
tempo utile (cioè immediatamente!).
Per
concludere: per cogliere gli elementi positivi
della vigente normativa nazionale in materia
di trasformazione delle Ipab, i tempi tecnici
sono ormai strettissimi.
Le
Ipab rischiano di perdere le esenzioni fiscali
connesse alla trasformazione antecedente il
31.12.2003: non conoscendo sin d'ora le
conseguenze di una trasformazione della
propria personalità giuridica, vivono un
momento di gravissima incertezza sul loro
futuro. L'auspicio è quindi di una immediata,
indifferibile presa di coscienza circa le
responsabilità e le conseguenze economiche
che possono derivare agli Enti dalla tardiva,
ma indispensabile, innovazione normativa
regionale, che può certamente ritenersi
libera dai vincoli del DPCM 1990, relativo
alla attuale procedura di depubblicizzazione.
Questo,
quindi, in sintesi quanto emerso a Padova il
05 luglio scorso. Il Consorzio Symphony, che
ha sede in Padova, viale Stazione 6 (tel 049
652490), ha già programmato alcuni incontri
di portata interprovinciale che verranno
comunicati alle diverse strutture, durante i
quali, oltre a presentare le proprie attività,
si farà il punto della situazione.
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