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Dottrina
(A.P.S.P.)
Il
nuovo welfare dopo la riforma del titolo v
della costituzione (legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3)
di Danilo Corrà
Con
la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001,
intervenuta ad esito del referendum
confermativo del 7 ottobre 2001, è stata
impressa una notevole spinta verso forme più
accentuate di federalismo del nostro sistema
delle autonomie locali, le quali escono da
tale riforma rafforzate nelle competenze e
nella libertà da vincoli formali.
Con
riferimento alla recente riforma
dell’assistenza in Italia, avviata con
l’approvazione della legge n. 328
dell’8.11.2000 e dei provvedimenti
governativi conseguenti, l’interprete deve
seriamente interrogarsi in ordine alla tenuta
della riforma medesima a seguito
dell’intervenuta modifica della
costituzione.
Rilevano
pertanto in tal senso le novità introdotte
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 in
merito alla ripartizione di competenze e
funzioni in materia di servizi sociali; ci si
riferisce in particolare alla nuova
formulazione dell’art. 117 Cost. di cui
all’art. 3 del citato provvedimento, che
trasferisce la materia alla potestà
legislativa esclusiva regionale per
esclusione: la stessa, infatti, non figura nè
tra le competenze esclusive statali nè tra
quelle regionali concorrenti.
Rimane
invece allo Stato la competenza esclusiva in
ordine alla "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio
nazionale" (art. 3, comma 1, lett. m)
della legge costituzionale n. 3 del 2002).
Tale
"rivoluzione" di competenze ha
indotto parte della dottrina a ritenere che la
legge n. 328 del 2000 abbia acquisito natura
"cedevole", nel senso che continuerà
ad applicarsi in quelle regioni che non
approveranno specifiche norme in materia
socio-assistenziale, mentre sarà destinata ad
essere disapplicata qualora l’intervento
regionale introduca elementi di novità con
essa contrastanti e/o incompatibili.
Questa
interpretazione sembrerebbe trarre conferma
anche dal d.d.l. n. 1545 del 26.6.2002
("Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"),
che all’art. 1, comma 2 espressamente
prevede che "le disposizioni normative
statali vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in ciascuna regione,
fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali in materia".
Si
intende qui invece sostenere la sostanziale
tenuta dell’impianto di riforma
dell’assistenza di cui alla legge n. 328 del
2000, fondando tale asserzione sulla
competenza esclusiva statale in ordine alla
"determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali" di cui alla legge
costituzionale in esame.
Tale
competenza, già prevista dall’art. 9, comma
1, lett. b) della legge n. 328 del 2000, non
rappresenta infatti un vincolo di poco conto,
ed anzi la sua corretta applicazione potrebbe
comportare l’esplicazione di un paradigma di
intervento che potrebbe, in ipotesi,
coincidere con le linee fondamentali
introdotte dalla legge n. 328 del 2000.
Una
corretta individuazione dei livelli essenziali
di assistenza dovrebbe infatti garantire
"la qualità della vita, pari opportunità,
non discriminazione e diritti di
cittadinanza", ciò che è esattamente e
testualmente previsto all’art. 1 della legge
n. 328 del 2000 in sede di enunciazione dei
principi cardine del nuovo sistema; dovrebbe
garantire il diritto alle prestazioni di cui
all’art. 2 della legge medesima; dovrebbe
assicurare un sistema di finanziamento in
grado di prevenire le sperequazioni tra
diverse aree geografiche (art. 4 della legge);
dovrebbe valorizzare le risorse private locali
(art. 5 della legge) e, infine, individuare
nell’ente pubblico più vicino al cittadino,
il comune, il perno attorno al quale far
ruotare l’intero sistema dei servizi (art. 6
della legge).
E
proprio con riferimento al ruolo del comune la
legge n. 328 del 2000 si dimostra in linea con
quanto ulteriormente ribadito dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, che all’art. 4
propone una nuova formulazione dell’art. 118
della Cost., in virtù del quale viene meno il
principio costituzionale del parallelismo tra
competenza legislativa e amministrativa e
vengono attribuite al comune tutte le funzioni
amministrative, ivi comprese quelle relative
ai servizi socio-assistenziali.
Viene
quindi definitivamente attuato dal legislatore
costituzionale il principio di sussidiarietà
di cui alla legge n. 59 del 1997, che il d.
lgs. n. 112 del 1998 prima e la legge n. 328
del 2000 poi avevano ribadito, e
conseguentemente il nuovo assetto del sistema
socio-assistenziale trae sostanziale conferma,
come correttamente rilevato in dottrina.
Un’ultima
annotazione merita l’avviata riforma delle
IPAB, che l’art. 10 della legge n. 328 del
2000 prima ed il d. lgs. n. 207 del 2001 poi
hanno concretamente abbozzato.
Non
sembra potersi in questo caso ribadire quanto
sin qui affermato per la sostanziale tenuta
dell’impianto della legge n. 328 del 2000 a
seguito dell’intervenuta riforma del titolo
V della Costituzione; infatti i poteri già
attribuiti dalle regioni in materia erano
anche precedentemente alla legge
costituzionale n. 3 del 2001 particolarmente
ampi e, per certi versi, esclusivi, stante
l’ampio rinvio all’autonomia regionale
effettuato dal legislatore nazionale.
Ciò
non significa che quanto sin qui indicato dal
legislatore nazionale debba ritenersi, in
ipotesi, completamente ignorabile dal
legislatore regionale, risultando tra
l’altro il frutto elaborazioni
giurisprudenziali ormai consolidate in
materia, ma le regioni potranno ora più di
prima disciplinare autonomamente la disciplina
giuridica delle IPAB.
Lo
potranno fare senza tra l’altro
preoccupazioni di sperequazioni tra diverse
zone geografiche: ciò che viene in rilievo è
infatti il servizio erogato, questo sì
garantito in termini uniformi sull’intero
territorio nazionale in virtù della previa
definizione dei livelli uniformi di
assistenza, mentre la mera disciplina formale
della fattispecie giuridica di riferimento non
necessita di un’omogeneità diffusa, non
trovando in tal senso riferimenti
costituzionali pregnanti.
Le
regioni dovranno invece considerare in modo
attento il ruolo rafforzato del comune in
materia, di cui al nuovo testo dell’art. 118
della costituzione, ossia disciplinare in modo
puntuale il rapporto tra due enti pubblici
titolari di competenze in parte coincidenti,
dei quali però soltanto il comune ha ricevuto
a livello costituzionale un’espressa
attribuzione di funzioni, mentre alle IPAB
resta riconosciuta in termini più generali
cittadinanza nel sistema delle autonomie
dall’art. 5 della costituzione.
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