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Dottrina
(A.P.S.P.)
LA
RIFORMA DELLE II.PP.A.B. TRA LA NOSTALGIA DEL
PASSATO E LA DINAMICA DEL FUTURO
di
Michelangelo Cibin
La
legge
8 novembre 2000 n. 328 ad oggetto: Legge
quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali,
all’art. 10 prevede dopo oltre un secolo il
superamento della legge Crispi, la 6972 del 17
luglio 1890.
Si
tratta di un evento storico anche se, come
molte normative di questi ultimi tempi,
risente di una situazione compromissoria che
certamente non giova né alla chiarezza, né
risulta utile per dar corso ad una effettiva
riforma di tali storiche Istituzioni.
Esiste
infatti sia nella normativa generale, ma in
special modo per quanto riguarda le II.PP.A.B.
una serie di vincoli ideologici che mal si
prestano e si conciliano con un effettivo
spirito riformatore che deve permeare
l’importante mondo del sociale.
Già
il Prof. Massimo Saverio Giannini nel lontano
1981 nella relazione illustrativa sugli
"Enti Privati d’Interesse
Pubblico" (Riv.Trim. di Diritto Pubblico
1981) rilevava come uno dei maggiori difetti
nell’azione della Pubblica Amministrazione
era quello d’aver considerato pubblici tutti
gli interessi collettivi e viceversa,
ingenerando una perversa corsa alla
pubblicizzazione, gravando quindi lo Stato di
inutili sovrastrutture e di costi di cui
stiamo ancor oggi pagando lo scotto.
In
sostanza non veniva fatta quella fondamentale
distinzione tra attività d’interesse
pubblico e pubblico in senso lato.
Tale
confusione ideologica che incarna l’attività
d’interesse pubblico nel pubblico è
superata dai fatti e dalla storia.
Oggi
nessuno nega che il terzo settore faccia
un’attività d’interesse pubblico, tanto
che la citata legge di riforma dedica a tale
settore un apposito articolo, il 5 : ma
concretamente che differenza vi è con le
II.PP.A.B ? La risposta è ovvia: nessuna.
Le
II.PP.A.B. sono state infatti il primo esempio
di terzo settore che ha avuto la società
italiana.
Val
la pena ricordare che la citata legge Crispi,
non è stata una legge sulla pubblicizzazione
del settore della beneficenza e poi, per
effetto del D.L. 2841 del 1923
dell’assistenza, ma – come dice il titolo
– una legge sulle istituzioni aventi tali
finalità: una legge, cioè, di ordinamento
degli enti per quanto concerne
l’amministrazione e la contabilità, la
vigilanza, la tutela e le eventuali riforme, e
non una legge sui servizi, i quali sono
determinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione.
Non
va inoltre sottaciuto che lo scopo di Crispi
era quello di porre sotto tutela gli ingenti
patrimoni delle opere pie: infatti da
un’indagine del 1870 questo era pari al
doppio delle entrate statali, allora circa 500
milioni, e quindi il patrimonio era di oltre
un miliardo.
La
giurisprudenza Costituzionale con tutta una
serie di pronunce ricordava tale aspetto:
infatti con la 195/87 riporta: "Non
poteva essere ignorato lo spessore storico
delle istituzioni disciplinate da questa legge
organica, né si poteva omettere una
riconsiderazione dei principi fondamentali che
la ispirarono (rispetto della volontà dei
fondatori, controlli giustificati dal fine
pubblico dell’attività svolta in situazione
di autonomia). Inoltra sarebbe stato motivo di
riflessione la pluralità di forme e di modi
in cui l’attività assistenziale viene
prestata, differenze non prese come tali in
considerazione dalle legge Crispi, preoccupata
di unificare sul piano delle figure soggettive
(al fine di sottoporle al controllo
dell’autorità civile) i vari tipi di opere
pie formatesi nel corso di una vicenda di
durata ultrasecolare."
Su
tali premesse ecco che la bozza di decreto
legislativo da emanarsi ai sensi dell’art.
10 appare non solo insufficiente, ma
addirittura antistorico.
Nella
relazione abbiamo una frase significativa che
sembrerebbe presagire esiti diversi da quelli
che poi la bozza di decreto contiene: "La
svolta definitiva è stata impressa però
dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
396 del 24 marzo – 7 aprile 1988, che ha
aperto la via alla trasformazione delle IPAB
che ne avessero requisiti in associazioni o
fondazioni di diritto privato, recuperando la
vera identità di tutti quegli enti che hanno
dovuto assumere la personalità di diritto
pubblico non per volontà dei fondatori, ma
per obbligo di legge."
Orbene
la quasi totalità di tali Istituzioni e
divenuta pubblica per volontà di legge, per
cui era opportuno che il decreto legislativo
recuperasse in primis, la volontà dei
fondatori e che la figura di diritto pubblico
fosse sussidiaria a quella privata.
Questa
grave mancanza di visione storica del
problema, la confusione tra attività
d’interesse pubblico ed attività gestita
dal pubblico, il pensare che chiamando
un’Istituzione Azienda, questa
improvvisamente diventi efficiente, crei
economie di scala ecc. è illusorio: un
esempio è dato dalle Azienda Sanitarie già
ULSS che si sono portate dietro sia i difetti
del pubblico che quelli del privato senza
riuscire ad avere i pregi dell’uno o
dell’altro.
L’emulazione
con le Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale è lampante, tanto che l’art. 6
della proposta di legge di riordino copia
quasi integralmente l’art. 3 della legge
30.12.1992 n. 502 che per l’appunto
trasformava le ULSS in ASL.
Inoltre
sarebbe opportuno, anche sotto il profilo
lessicale e di contenuto giuridico non abusare
del termine di "azienda":infatti
l’art. 2555 del C.C. ci ricorda che
l’Azienda è " il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa" e
imprenditore è " chi esercita
professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi " ( art.
2082 C.C.) e può essere sia una persona
fisica che una persona giuridica.
Perché
far assurgere a figura giuridica un complesso
di beni? Non sarebbe meglio ricordarsi e
prendere atto come è stato fatto dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 396/1988 che
tali istituzioni "sono per lo più il
prodotto del riconoscimento d’iniziative
private, sia inter vivos che mortis
causa"?.
Non
sarebbe più opportuno utilizzare un termine
che calza esattamente con la storia e con
quanto ha sopra indicato la Corte
Costituzionale e precisamente quello di
"Fondazione" e lasciare alla libera
valutazione degli Enti, anche in funzione
della storia derivante dagli statuti e dalle
tavole di fondazione se divenire Fondazione di
diritto pubblico o di diritto privato?
Il
termine Azienda potrebbe essere utilizzato da
quelle poche II.PP.A.B. sorte per iniziativa
di Enti Pubblici in epoche nelle quali non
esisteva tale figura giuridica.
Sarebbe
un processo logico, rispettoso della storia e
non farebbe violenza sulle volontà di chi
volle lasciare un concreto segno di solidarietà.
In
tale contesto lascia inoltre perplesso è
l’estensione agli amministratori delle
disposizioni di cui all’art. 87 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con il
quale ai fini del compenso vi è la
parificazione con gli amministratori delle
aziende speciali.
Tale
scelta legittima il sospetto che la modifica
di terminologia implica anche l’abbandono di
quella centenaria storia di solidarietà.
Come
osservatore dell’evolversi dei modi con cui
il pubblico opera, constato che quasi tutte le
Aziende Speciali si attualmente stanno
trasformando in S.p.A.
L’intero
assetto se da una parte sembra volersi aprire
al privato, nel concreto date le disposizioni
presenti, implica una pubblicizzazione di gran
lunga superiore a quella voluta da Crispi.
Un
moderno ed efficace sistema di servizi sociali
deve innanzi tutto privilegiare il controllo
sull’attività svolta a tutela dei diritti
del singolo e questo indipendentemente dalla
figura giuridica di chi svolge l’attività:
la P.A. da gestrice di servizi deve diventare
garante della qualità degli stessi,
nell’interesse del cittadino: per tale
motivo fondamentale è il concetto di attività
d’interesse pubblico.
Certamente
è una rivoluzione copernicana, che rivaluta
la funzione del pubblico : infatti questo si
pone quale tutore dei diritti dei cittadini e
non quale gestore, proprio per i limiti
dimostrati in tale veste, oltre al notevole
aggravio per la finanza pubblica.
Si
tratta di superare l’attuale concezione di
" pubblico " per una visione più
moderna e dinamica contro le nostalgie del
passato che sanno di " centralismo
democratico" e per un effettiva ed
efficace tutela del singolo e dei suoi diritti
in un sistema che privilegia il controllo
delle attività sul controllo degli atti.
Bisognerebbe
inoltre tener presente la funzione delle
Regioni nel campo dell’assistenza e della
beneficenza: funzioni che l’art. 117
attribuisce come esclusive, pur nell’ambito
dei principi fondamentali delle leggi dello
Stato: dalla proposta emerge uno spaccato di
sfiducia da parte del proponente nelle capacità
delle Regioni nel legiferare in modo armonico
su tale settore.
Fare
una disanima dell’articolato si ritiene non
utile, in quanto sono ben evidenti le numerose
imperfezioni lessicali e giuridiche, dovute
forse al desiderio di voler a tutti i costi
produrre un Decreto Legislativo.
Al
legislatore vorremmo ricordare che si tratta
di un atto avente valore di legge e non si può
per l’incombenza della fine legislatura
sacrificare secoli di storia della solidarietà
italiana.
Non
vorremmo assistere nei prossimi anni a decreti
bis, ter, quater ecc. come purtroppo è
successo alla Riforma Sanitaria.
Nel
titolo abbiamo messo in risalto lo scontro tra
la nostalgia del passato e la dinamica del
futuro: il passato è il voler difendere una
concezione di "Pubblico", gestore di
servizi, superata dalla storia e dai fatti
contro un futuro lo vede invece sempre più
protagonista, ma in modo diverso secondo quel
principio di sussidiarietà molto spesso
richiamato ma male applicato.
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