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I.P.A.B.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

(a cura del dott. Giovanni Soliani)

        

         

          

      

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Dottrina (A.P.S.P.)

      

Ipab (Aziende di Servizi) tra Sociale e Sanitario

  

  

  

La storia fra Sociale e Sanitario è una storia intrisa di paure, di potere, di paradigmi rigidi che non hanno favorito la nascita di un nuovo modello di assistenza pre-riforma. Uno dei rischi maggiori, tutt'oggi presente, è quello del permanere, in parte, la negazione del valore "dell'uno rispetto  all'altro" e di cercare di annullarsi non riconoscendo la loro "naturale complementarietà".

L'altro rischio è quello che il "soffocamento" culturale e la dispersione di risorse (finanziarie, umane e tecnologiche) possano impedire l'attivarsi di sinergie, raccordi e collaborazioni funzionali all'utenza.

Il modificarsi della domanda e la differenziazione dell'offerta richiedono, invece, con la definizione di un nuovo modello di assistenza intorno all'anziano, sia all'esterno che all'interno dei servizi, attraverso "ristrutturazioni di campo" di tipo culturale e metodologico, che determinino un sistema di offerta regolato da un approccio e da una programmazione integrata.

La complessità della domanda richiede che sia progettata una diversa presenza del sanitario all'interno dei servizi sul piano sia della quantità, che della qualità rispetto agli obiettivi, allo scopo e alle modalità della sua azione. 

Quindi per cercare di ovviare alle cause della crisi dei processi di integrazione è necessario superare situazioni di stallo, e non infrequentemente di crisi in cui nel recente passato, ma anche ultimamente, versano un poco ovunque i processi di integrazione Socio Sanitaria, è fondamentale in questa logica superare:

·        La diffidenza dei Comuni di maggiori dimensioni nei confronti delle ASL, viste come entità estranee, quando non anche antagoniste agli interessi di tutela della domanda di assistenza sociale espressa dalle popolazioni residenti.

·        Superare l'oggettiva difficoltà di non poche ASL in particolare nell'ambito di situazioni regionali dove è stato ridotto rapidamente il disavanzo accumulato, difficoltà quindi a mantenere per i servizi Socio Sanitari i livelli di spesa già raggiunti, e spesso ancora insufficienti nel far fronte ad una domanda nuova e crescente.

·        Superare la tendenza più o meno esplicita a "disfarsi" se possibile, in tutto o in parte delle funzioni assistenziali di "confine" non collocabili, con certezza nell'alveo della competenza sanitaria. (oggi l'atto di indirizzo sulla Integrazione Socio Sanitaria dovrebbe fare chiarezza una volta per tutte sulle funzioni assistenziali di confine).

Per perseguire l'integrazione è necessaria la convinzione che i processi di integrazione devono invece, nonostante i limiti della contingenza, essere perseguiti con assiduità e scrupolo allo scopo di:

·        Ottenere risposte assistenziali più efficaci a fronte di una domanda multifattoriale, connotata da bisogni afferenti ad aspetti fisici, psichici, relazionali, socio ambientali, ecc. e ai quali occorre rispondere con una offerta unitariamente costruita in ambito sanitario e sociale.

·        Garantire una minore dispersione di risorse, e quindi una maggiore efficienza, tramite opportune forme di progettazione comune, di coordinamento operativo e di appropriata determinazione del rapporto fra ogni tipo di domanda e corrispondente scelta della risposta più congrua.

·        Favorire sempre di più approcci multidisciplinari da parte di nuclei inter-professionali integrati, gli unici in grado di leggere le situazioni ad alta problematicità e di costruire, conseguentemente, processi assistenziali organici completi.

·        Evitare il più possibile il frazionamento, non solo istituzionale ma anche gestionale delle competenze, in modo tale da favorire l'ottenimento di una visione unitaria delle dinamiche di spesa correlate ai processi assistenziali.

·        Prevedere un percorso di rilancio dell'integrazione, promuovendone lo sviluppo, sia tramite la rimozione totale o parziale delle cause che ne hanno segnato la crisi, sia mediante la valorizzazione degli aspetti positivi che, all'opposto, ne devono rimarcare l'essenzialità.

L'utilità dell'integrazione

 

Partendo dalla constatazione che la spesa storica pro-capite deve essere riallocata in sintonia con l'equilibrio tra domanda e offerta, secondo logiche economiche che valorizzano la marginalità dei costi di produzione, ciò impegna una chiara definizione degli obiettivi di salute e a parità degli stessi la pianificazione, la programmazione e quindi l'acquisto di prestazioni o meglio, per quel che riguarda l'assistenza primaria in strutture residenziali e non, di pacchetti di prestazioni in cui, a maggiore efficacia, il costo marginale sia più conveniente e non v'è dubbio che i costi marginali delle varie, possibili forme dell'assistenza di base (in strutture residenziali protette) siano inferiori a quelli corrispondenti a livelli superiori (2° e 3° livello - ospedaliere ed extra ospedaliere)

Poiché larghissima parte dei servizi e delle attività di base hanno caratterizzazione Socio Sanitaria, le ragioni dell'efficienza ne postulano lo sviluppo.

Non diversamente, le ragioni dell'efficacia (completezza, incisività, appropriatezza dell'intervento assistenziale) sospingono verso la promozioni di attività sociali e sanitarie ineludibilmente integrate.

Quindi per favorire lo sviluppo dell'integrazione Socio Sanitaria, e il suo corretto consolidarsi non possono prescindere da premesse classificatorie, strutture organizzative e logiche programmatorie che si sintetizzano in 3 punti:

 

1.     Un presupposto classificatorio indispensabile.

L'integrazione si realizza fra competenze sanitarie e sociali e queste ultime si articolano in socio assistenziali e sociali a rilievo sanitario, le prime afferenti alla titolarità comunale, le seconde a quella dell'ASL. La possibilità dunque di ottenere il massimo di integrazione tramite la unicità gestionale garantita dalla ASL a seguito di deleghe conferite dalla Conferenza dei Sindaci tramite l'Accordo di Programma (o altri strumenti indicati nella Legge n° 142), in relazione ad uno o più servizi e attività socio-assistenziali, tramite una previa e chiara identificazione tipologica di tali servizi e/o attività.

 

2.     Il Distretto come principale luogo organizzativo in cui realizzare "l'integrazione".

Il Distretto come "universo" di prestazioni i cui costi marginali possono raggiungere efficienti punti di equilibrio. La struttura operativa Distrettuale può infatti in relazione alle priorità individuate a livello del PSN e del PSR e dei relativi Piani Attuativi e in rapporto alle attività o ai processi individuati, presentare un peculiare mix di prestazioni, fra le quali, in caso di delega sono ricomprese anche le prestazioni socio-assistenziali.Il Distretto come "linea erogativa" di produzione in cui sviluppare soluzioni operative originali ed economie di scala nell'uso delle risorse. Premesso che l'ambito privilegiato delle attività e/o dei processi gestionali è il Distretto Sanitario e anche le attività socio-assistenziali, quando delegate, devono sottostare alla regola della programmazione integrata e configurata quantitativamente, oltre alla identificazione degli assetti che modulano l'organizzazione distrettuale  la quale deve essere opportunamente orientata a garantire, sul piano operativo, lo svolgimento di una pluralità di processi assistenziali assimilati a progetti continui.

 

3.     Il ruolo dei Comuni nella programmazione.

I Comuni attraverso la Conferenza dei Sindaci (o altri organismi), definiscono d'intesa con il Direttore Generale dell'ASL competente per territorio, la pianificazione dei servizi socio-sanitari a livello distrettuale, pianificazione che comprende risorse sanitarie e dei Comuni adottando il Piano di Zona, con particolare riferimento alla priorità degli interventi da effettuare e alla distribuzione territoriale dei servizi socio-sanitari di tipo ambulatoriale, domiciliare, residenziale a degenza permanente e diurna.

I Comuni per particolari obiettivi di salute e qualità della vita (in generale) che richiedono prestazioni sanitarie e assistenziali integrate, devono provvedere ad una pianificazione coordinata con le ASL, quale unica modalità per realizzare gli obiettivi sopra indicati. La Regione con il concorso dei Comuni deve determinare gli ambiti ottimali per tale pianificazione, rispondendo altresì, per finanziamenti sussidiari e incentivi facilitanti le modalità programmatorie.

 

·        La Legge Quadro sull'Assistenza apre prospettive per un effettivo inserimento delle IPAB nella Rete Integrata di Prestazioni e Servizi Sociali, modifica un quadro legislativo obsoleto sia dal punto di vista della allocazione delle risorse, sia per quanto riguarda gli istituti monetari, seguendo una logica non di semplice "riparazione del danno" ma di inclusione del soggetto danneggiato. Se a questo aggiungiamo che con le Bassanini il legislatore ha avuto il pregio di dare il via al trasferimento a costituzione invariata verso le Autonomie Locali di molte funzioni strategiche fino a ieri gestite dallo Stato o da altri Enti Pubblici Nazionali, è comprensibile come le nuove autonomie trovino una esplicitazione di principi che conferiscono poteri e responsabilità alla periferia totalmente nuovi, ne richiamo alcuni:

·        I Comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali, e concorrono alla programmazione regionale.

·        Indicano le priorità e determinano i criteri di accesso ai servizi in particolare dei cittadini in stato di "bisogno".

·        Provvedano l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e diurne, al loro accreditamento quali "prestatori di servizi", verificano e controllano il funzionamento in generale di quanto erogato.

·        Adottano il controllo di gestione finalizzato a valutare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni e servizi.

·        Garantiscono ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi.

 

Il D.lgvo del 24 Maggio 2001 n° 207.

Il decreto definisce i criteri per l'inserimento delle Ipab nell'ambito della Rete degli Interventi di Integrazione Sociale. I criteri all'art. 2 fanno riferimento alle Ipab operanti prevalentemente nel campo socio assistenziale, anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri Enti, utilizzando le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, anche in questo di "gestione indiretta" sono inserite nella Rete Integrata di Interventi e Servizi Sociali.

La Regione dovrà disciplinare (vedi Legge di recepimento della 328) le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali, e in sede di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari determinare la pianificazione territoriale e definire gli interventi prioritari. In specifico la Regione deve definire:

a)     Le modalità di partecipazione delle Ipab (e loro rappresentanze) alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi.

b)     L'apporto delle Ipab al sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari.

c)      Le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi delle Ipab nell'ambito della Rete dei Servizi.

All'art. 4 si definisce il riordino delle Ipab in Aziende di Servizi pubbliche o in personalità giuridiche di diritto privato conservando i diritti e gli obblighi precedenti al riordino.

Le Ipab riordinate in Aziende o privatizzate si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 del DPR n° 601/73 (riduzione dell'imposta su reddito delle persone giuridiche che comprende Enti, Istituti di Assistenza Sociale, società di mutuo soccorso, Enti Ospedalieri, e ex. Ipab. Ovviamente l'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, il personale dipendente conserva i diritti maturati all'atto del riordino.

La normativa all'art. 4 comma 4 del D.lgvo n° 207 prevede che in sede di prima applicazione fino al 31-12-2003 gli atti relativi al riordino delle Ipab in Aziende di Servizi o in personalità giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. I Comuni, le Provincie e le Regioni possono adottare nei confronti delle "istituzioni" riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in personalità giuridiche di diritto privato, la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

L'art. 5 regolamenta e definisce quali sono le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali, le quali sono tenute a trasformarsi in APS, ed adeguare i propri Statuti entro il Maggio 2003, sono escluse dall'obbligo le "istituzioni" con personalità giuridica di diritto privato.

La trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è esclusa nei casi:

·        In cui le dimensioni dell'ex. Ipab non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

·        In cui l'entità del patrimonio e il bilancio siano insufficienti per la realizzazioni delle finalità e dei servizi previsti dallo Statuto.

·        Di verificata inattività in campo sociale da almeno 2 anni.

·        Che risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste negli "atti fondativi".

La Regione definirà criteri generali, determinati con un atto d'intesa in sede di Conferenza Regionale dei Sindaci, acquisendo anche il parere delle Ipab e delle associazioni di rappresentanza in generale.

Le ex. Ipab possono comunicare alla Regione entro il Maggio 2003, un piano di risanamento anche mediante la fusione con altre Ipab, tale da consentire la ripresa delle attività in campo sociale, e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

La Regione nel termine di 180 giorni dalla comunicazione, nel caso in cui il piano di risanamento non sia stato attuato, promuove lo scioglimento della "istituzione" prevedendo la destinazione del patrimonio, nel rispetto degli "atti fondativi" in favore di altre "istituzioni" del territorio possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.

Art. 6 - All'Azienda Pubblica di Servizi si applicano i principi relativi alla distinzione fra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.

Sono gli Statuti che disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di governo e di direzione, ne definiscono i loro poteri nel rispetto delle norme vigenti.

L'Azienda Pubblica di Servizi nell'ambito della sua autonomia può porre in essere tutti gli atti e le negoziazioni (anche di diritto privato) funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali, e all'espletamento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

In particolare l'APS può costituire società o fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, come la gestione del patrimonio e la sua manutenzione affidando a soggetti esterni in base a criteri "comparativi" rispondenti all'esclusivo interesse della APS.

Art. 7 - Gli organi di governo della APS è il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente nominati secondo forme indicate negli Statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è il rappresentante legale della APS.

Gli Statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di Presidente o Consigliere sulla base dei criteri stabiliti nell'atto di intesa, assunto in sede di Conferenza Unificata (art. 25 Legge Reg. n°3/99).  

Gli organi di governo della APS restano in carica per non più di 2 mandati consecutivi, salvo che lo Statuto disponga diversamente.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione  esercita la funzione di indirizzo, definendo gli obiettivi i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli indirizzi impartiti.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, definisce obiettivi priorità piani, programmi, e direttive generali per la gestione, e individua e assegna al Direttore le risorse umane, materiali, economico finanziarie da destinare al raggiungimento delle finalità perseguite.

La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo. Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonchè della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'APS, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, e dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

Art. 10 - Le APS nell'ambito della loro autonomia si dotano degli strumenti di controllo della regolarità amministrativa e contabile, di gestione e valutazione della dirigenza, oltre alla valutazione e controllo strategico che mira a verificare l'effettiva attuazione delle direttive e atti di indirizzo, consistenti nell'analisi preventiva e successiva degli scostamenti tra la "mission" affidata dalle norme, e gli obiettivi operativi prescelti.

Art. 11 - Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle APS è di natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinate dal regolamento aziendale fermo restando i criteri definiti nell'Atto di Intesa con la Regione.

Gli Statuti devono garantire l'applicazione del contratto di lavoro.

Art. 12 - Lo  Statuto dell'APS, fermo restando le originarie finalità statutarie, viene adeguato al fine della trasformazione da Ipab in APS dal Consiglio di amministrazione e inviato agli organi regionali competenti che li approvano nel termine e con le modalità previste all'art. 189 della Legge Reg. n° 3/99.

Art. 13 - Il patrimonio delle APS è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di donazione.

All'atto della trasformazione delle Ipab in aziende si procederà all'inventario dei beni in generale, segnalando alla Regione tutti gli immobili e i mobili aventi particolare interesse monumentale o artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento o di restauro. Tutti i beni mobili ed immobili che le APS destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio INDISPONIBILE.

Il vincolo della indisponibilità dei beni grava:

·        In caso di sostituzione di beni mobili per degrado sui beni acquistati in sostituzione.

·        In caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili acquistati o ristrutturati, il tutto grava sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio DISPONIBILE.

·        Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione la quale può richiedere chiarimenti nei casi in cui non sia documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di 30 giorni  dalla comunicazione se non vi sono chiarimenti gli atti acquistano efficacia.

·        Nel caso la Regione chieda chiarimenti i tempi di efficacia degli atti sono prorogati di ulteriori 30 giorni.

·        Gli atti NON sono efficaci se la Regione si oppone in quanto l'atto di trasferimento risulti pregiudizievole per le attività istituzionali della APS in tal caso la Regione adotta gli atti conseguenti entro i termini previsti.

Art. 14 - La regione definisce i criteri generali in materia di contabilità delle APSD, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello fissato dalla normativa comunitaria.

Prevedendo:

·        L'adozione del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio preventivo annuale.

·        Le modalità di copertura dei disavanzi di esercizio.

·        La contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

·         L'obbligo di renderli pubblici annualmente.

Le APS sono sottoposte a controlli sull'amministrazione, sulla qualità delle prestazioni secondo le leggi regionali.

La Regione disciplina le procedure per la soppressione  e la messa in liquidazione delle APS che si trovano in condizioni di dissesto economico.

Art. 15 - Le Ipab che svolgono indirettamente le attività socio assistenziali mediante l'erogazione di "elargizioni" economiche derivanti dalle rendite delle attività amministrazione del proprio patrimonio, e delle donazioni eventuali, ed hanno natura originariamente  pubblica, possono qualora lo Statuto e gli atti fondativi lo prevedano, l'erogazione diretta di servizi, e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in APS, ove gli organi di governo deliberino la trasformazione entro il Maggio 2003, adeguando successivamente lo Statuto, ed attivando gli interventi e servizi sociali coerenti con la loro finalità.

Le Ipab che svolgono indirettamente attività socio assistenziale, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora debba escludersi, per quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, la loro trasformazione in APS, si trasformano in Fondazioni di diritto privato.

Art. 16 - Le Ipab per le quali i criteri previsti all'art. 5 del decreto escludano la possibilità di trasformazione in APS, procedano alla loro riconversione in associazioni o Fondazioni di diritto privato, nel termine di 2 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Trascorso inutilmente tale termine la Regione nomina un commissario che provvede. Per le Ipab che operano in più regioni la nomina è effettuate di intesa. Se la Regione non provvede alla nomina del commissario, questa viene effettuata dal prefetto.

Le associazioni e fondazioni sono persone giuridiche di diritto privato SENZA FINI di LUCRO dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono sc opi di utilità sociale, utilizzando le modalità che la loro natura giuridica consente.   

La Regione quale autorità competente esercita il controllo e la vigilanza.

La Regione disciplina, applicando il DPR n° 361/2000, (Regolamento sulle norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo e delle Statuto), l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato.

Art. 17 - La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, vanno attuate nel rispetto degli atti fondativi, e avviene con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella forma di atto pubblico contenente lo Statuto, che può disciplinare:

·        Le modalità di impegno delle risorse anche con finalità di conservazione, valorizzazione, e rivalutazione del patrimonio.

·        La possibilità di mantenere la nomina pubblica dei consigli di amministrazione.

Nello statuto sono indicate inoltre, i beni immobili e i beni di valore storico destinati dagli statuti e dagli atti fondativi alla realizzazione dei fini istituzionali.

Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

Art. 18 - il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato, è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e successiva rivalutazione. L'ex. Ipab è tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario evidenziando i beni espressamente destinati dagli statuti e atti fondativi alla realizzazione degli scopi istituzionali.

I beni restano destinati alle finalità stabilite negli atti fondativi, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi.

Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinate dagli statuti e dagli atti fondativi delle Ipab alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione che nel  caso ritenga la delibera in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione di salvaguardia del patrimonio, e delle finalità ad esso legate che non può essere imposta se non in base alla Legge (art. 23 del codice civile).

Art. 19 - La Regione al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nella forma di APS, stabilisce nell'ambito territoriale individuato (Distretti), i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più Ipab.

La Regione allo scopo di favorire il processo riorganizzativo può disciplinare procedure semplificate di fusione e costituire un fondo per l'incentivazione delle stesse.

In caso di fusione lo statuto della costituenda APS deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e atti fiondativi, anche per quanto riguarda i soggetti destinatari dei servizi e degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento (Distretto).

Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e le estinzioni delle APS sono soggette ai controlli stabiliti dalla Regione.    

Infine all'art. 20 sono previsti "I poteri sostitutivi" da parte della Regione la quale rilevata una accertata inattività che comporti un sostanziale inadempimento, assegna alla APS un congruo termine entro il quale provvedere al ripristino della propria "mission", decorso tale termine infruttuosamente, nomina un commissario che provvede alla gestione in generale. Le Regioni inoltre disciplinano l'intervento di commissariamento nei casi di gravi violazioni di Legge, di Statuto e di regolamento, oltre a gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle APS, nonchè di irregolare costituzione del Consiglio di Amministrazione.   

   

 

 (Regione Emilia Romagna)

 


 
 

 

 

 

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