|
Dottrina
(A.P.S.P.)
Ipab
(Aziende di Servizi) tra Sociale e Sanitario
La
storia fra Sociale e Sanitario è una storia
intrisa di paure, di potere, di paradigmi
rigidi che non hanno favorito la nascita di un
nuovo modello di assistenza pre-riforma. Uno
dei rischi maggiori, tutt'oggi presente, è
quello del permanere, in parte, la negazione
del valore "dell'uno rispetto
all'altro" e di cercare di
annullarsi non riconoscendo la loro
"naturale complementarietà".
L'altro
rischio è quello che il
"soffocamento" culturale e la
dispersione di risorse (finanziarie, umane e
tecnologiche) possano impedire l'attivarsi di
sinergie, raccordi e collaborazioni funzionali
all'utenza.
Il
modificarsi della domanda e la
differenziazione dell'offerta richiedono,
invece, con la definizione di un nuovo modello
di assistenza intorno all'anziano, sia
all'esterno che all'interno dei servizi,
attraverso "ristrutturazioni di
campo" di tipo culturale e metodologico,
che determinino un sistema di offerta regolato
da un approccio e da una programmazione
integrata.
La
complessità della domanda richiede che sia
progettata una diversa presenza del sanitario
all'interno dei servizi sul piano sia della
quantità, che della qualità rispetto agli
obiettivi, allo scopo e alle modalità della
sua azione.
Quindi
per cercare di ovviare alle cause della crisi
dei processi di integrazione è necessario
superare situazioni di stallo, e non
infrequentemente di crisi in cui nel recente
passato, ma anche ultimamente, versano un poco
ovunque i processi di integrazione Socio
Sanitaria, è fondamentale in questa logica
superare:
·
La
diffidenza dei Comuni di maggiori dimensioni
nei confronti delle ASL, viste come entità
estranee, quando non anche antagoniste agli
interessi di tutela della domanda di
assistenza sociale espressa dalle popolazioni
residenti.
·
Superare
l'oggettiva difficoltà di non poche ASL in
particolare nell'ambito di situazioni
regionali dove è stato ridotto rapidamente il
disavanzo accumulato, difficoltà quindi a
mantenere per i servizi Socio Sanitari i
livelli di spesa già raggiunti, e spesso
ancora insufficienti nel far fronte ad una
domanda nuova e crescente.
·
Superare
la tendenza più o meno esplicita a
"disfarsi" se possibile, in tutto o
in parte delle funzioni assistenziali di
"confine" non collocabili, con
certezza nell'alveo della competenza
sanitaria. (oggi l'atto di indirizzo sulla
Integrazione Socio Sanitaria dovrebbe fare
chiarezza una volta per tutte sulle funzioni
assistenziali di confine).
Per
perseguire l'integrazione è necessaria la
convinzione che i processi di integrazione
devono invece, nonostante i limiti della
contingenza, essere perseguiti con assiduità
e scrupolo allo scopo di:
·
Ottenere
risposte assistenziali più efficaci a fronte
di una domanda multifattoriale, connotata da
bisogni afferenti ad aspetti fisici, psichici,
relazionali, socio ambientali, ecc. e ai quali
occorre rispondere con una offerta
unitariamente costruita in ambito sanitario e
sociale.
·
Garantire
una minore dispersione di risorse, e quindi
una maggiore efficienza, tramite opportune
forme di progettazione comune, di
coordinamento operativo e di appropriata
determinazione del rapporto fra ogni tipo di
domanda e corrispondente scelta della risposta
più congrua.
·
Favorire
sempre di più approcci multidisciplinari da
parte di nuclei inter-professionali integrati,
gli unici in grado di leggere le situazioni ad
alta problematicità e di costruire,
conseguentemente, processi assistenziali
organici completi.
·
Evitare
il più possibile il frazionamento, non solo
istituzionale ma anche gestionale delle
competenze, in modo tale da favorire
l'ottenimento di una visione unitaria delle
dinamiche di spesa correlate ai processi
assistenziali.
·
Prevedere
un percorso di rilancio dell'integrazione,
promuovendone lo sviluppo, sia tramite la
rimozione totale o parziale delle cause che ne
hanno segnato la crisi, sia mediante la
valorizzazione degli aspetti positivi che,
all'opposto, ne devono rimarcare l'essenzialità.
L'utilità
dell'integrazione
Partendo
dalla constatazione che la spesa storica
pro-capite deve essere riallocata in sintonia
con l'equilibrio tra domanda e offerta,
secondo logiche economiche che valorizzano la
marginalità dei costi di produzione, ciò
impegna una chiara definizione degli obiettivi
di salute e a parità degli stessi la
pianificazione, la programmazione e quindi
l'acquisto di prestazioni o meglio, per quel
che riguarda l'assistenza primaria in
strutture residenziali e non, di pacchetti di
prestazioni in cui, a maggiore efficacia, il
costo marginale sia più conveniente e non v'è
dubbio che i costi marginali delle varie,
possibili forme dell'assistenza di base (in
strutture residenziali protette) siano
inferiori a quelli corrispondenti a livelli
superiori (2° e 3° livello - ospedaliere ed
extra ospedaliere)
Poiché
larghissima parte dei servizi e delle attività
di base hanno caratterizzazione Socio
Sanitaria, le ragioni dell'efficienza ne
postulano lo sviluppo.
Non
diversamente, le ragioni dell'efficacia
(completezza, incisività, appropriatezza
dell'intervento assistenziale) sospingono
verso la promozioni di attività sociali e
sanitarie ineludibilmente integrate.
Quindi
per favorire lo sviluppo dell'integrazione
Socio Sanitaria, e il suo corretto
consolidarsi non possono prescindere da
premesse classificatorie, strutture
organizzative e logiche programmatorie che si
sintetizzano in 3 punti:
1.
Un
presupposto classificatorio indispensabile.
L'integrazione
si realizza fra competenze sanitarie e sociali
e queste ultime si articolano in socio
assistenziali e sociali a rilievo sanitario,
le prime afferenti alla titolarità comunale,
le seconde a quella dell'ASL. La possibilità
dunque di ottenere il massimo di integrazione
tramite la unicità gestionale garantita dalla
ASL a seguito di deleghe conferite dalla
Conferenza dei Sindaci tramite l'Accordo di
Programma (o altri strumenti indicati nella
Legge n° 142), in relazione ad uno o più
servizi e attività socio-assistenziali,
tramite una previa e chiara identificazione
tipologica di tali servizi e/o attività.
2.
Il
Distretto come principale luogo organizzativo
in cui realizzare "l'integrazione".
Il
Distretto come "universo" di
prestazioni i cui costi marginali possono
raggiungere efficienti punti di equilibrio. La
struttura operativa Distrettuale può infatti
in relazione alle priorità individuate a
livello del PSN e del PSR e dei relativi Piani
Attuativi e in rapporto alle attività o ai
processi individuati, presentare un peculiare
mix di prestazioni, fra le quali, in caso di
delega sono ricomprese anche le prestazioni
socio-assistenziali.Il Distretto come
"linea erogativa" di produzione in
cui sviluppare soluzioni operative originali
ed economie di scala nell'uso delle risorse.
Premesso che l'ambito privilegiato delle
attività e/o dei processi gestionali è il
Distretto Sanitario e anche le attività
socio-assistenziali, quando delegate, devono
sottostare alla regola della programmazione
integrata e configurata quantitativamente,
oltre alla identificazione degli assetti che
modulano l'organizzazione distrettuale
la quale deve essere opportunamente
orientata a garantire, sul piano operativo, lo
svolgimento di una pluralità di processi
assistenziali assimilati a progetti continui.
3.
Il
ruolo dei Comuni nella programmazione.
I
Comuni attraverso la Conferenza dei Sindaci (o
altri organismi), definiscono d'intesa con il
Direttore Generale dell'ASL competente per
territorio, la pianificazione dei servizi
socio-sanitari a livello distrettuale,
pianificazione che comprende risorse sanitarie
e dei Comuni adottando il Piano di Zona, con
particolare riferimento alla priorità degli
interventi da effettuare e alla distribuzione
territoriale dei servizi socio-sanitari di
tipo ambulatoriale, domiciliare, residenziale
a degenza permanente e diurna.
I
Comuni per particolari obiettivi di salute e
qualità della vita (in generale) che
richiedono prestazioni sanitarie e
assistenziali integrate, devono provvedere ad
una pianificazione coordinata con le ASL,
quale unica modalità per realizzare gli
obiettivi sopra indicati. La Regione con il
concorso dei Comuni deve determinare gli
ambiti ottimali per tale pianificazione,
rispondendo altresì, per finanziamenti
sussidiari e incentivi facilitanti le modalità
programmatorie.
·
La
Legge Quadro sull'Assistenza apre prospettive
per un effettivo inserimento delle IPAB nella
Rete Integrata di Prestazioni e Servizi
Sociali, modifica un quadro legislativo
obsoleto sia dal punto di vista della
allocazione delle risorse, sia per quanto
riguarda gli istituti monetari, seguendo una
logica non di semplice "riparazione del
danno" ma di inclusione del soggetto
danneggiato. Se a questo aggiungiamo che con
le Bassanini il legislatore ha avuto il pregio
di dare il via al trasferimento a costituzione
invariata verso le Autonomie Locali di molte
funzioni strategiche fino a ieri gestite dallo
Stato o da altri Enti Pubblici Nazionali, è
comprensibile come le nuove autonomie trovino
una esplicitazione di principi che
conferiscono poteri e responsabilità alla
periferia totalmente nuovi, ne richiamo
alcuni:
·
I
Comuni sono titolari delle funzioni
concernenti gli interventi sociali, e
concorrono alla programmazione regionale.
·
Indicano
le priorità e determinano i criteri di
accesso ai servizi in particolare dei
cittadini in stato di "bisogno".
·
Provvedano
l'autorizzazione al funzionamento delle
strutture residenziali e diurne, al loro
accreditamento quali "prestatori di
servizi", verificano e controllano il
funzionamento in generale di quanto erogato.
·
Adottano
il controllo di gestione finalizzato a
valutare l'efficienza e l'efficacia delle
prestazioni e servizi.
·
Garantiscono
ai cittadini i diritti di partecipazione al
controllo di qualità dei servizi.
Il
D.lgvo del 24 Maggio 2001 n° 207.
Il
decreto definisce i criteri per l'inserimento
delle Ipab nell'ambito della Rete degli
Interventi di Integrazione Sociale. I criteri
all'art. 2 fanno riferimento alle Ipab
operanti prevalentemente nel campo socio
assistenziale, anche mediante il finanziamento
di attività e interventi sociali realizzati
da altri Enti, utilizzando le rendite
derivanti dalla gestione del loro patrimonio,
anche in questo di "gestione
indiretta" sono inserite nella Rete
Integrata di Interventi e Servizi Sociali.
La
Regione dovrà disciplinare (vedi Legge di
recepimento della 328) le modalità di
concertazione e cooperazione dei diversi
livelli istituzionali, e in sede di
programmazione dei servizi sociali e socio
sanitari determinare la pianificazione
territoriale e definire gli interventi
prioritari. In specifico la Regione deve
definire:
a)
Le
modalità di partecipazione delle Ipab (e loro
rappresentanze) alle iniziative di
programmazione e gestione dei servizi.
b)
L'apporto
delle Ipab al sistema integrato di servizi
sociali e socio sanitari.
c)
Le
risorse regionali disponibili per potenziare
gli interventi delle Ipab nell'ambito della
Rete dei Servizi.
All'art.
4 si definisce il riordino delle Ipab in
Aziende di Servizi pubbliche o in personalità
giuridiche di diritto privato conservando i
diritti e gli obblighi precedenti al riordino.
Le
Ipab riordinate in Aziende o privatizzate si
applicano le disposizioni contenute nell'art.
6 del DPR n° 601/73 (riduzione dell'imposta
su reddito delle persone giuridiche che
comprende Enti, Istituti di Assistenza
Sociale, società di mutuo soccorso, Enti
Ospedalieri, e ex. Ipab. Ovviamente
l'attuazione del riordino non costituisce
causa di risoluzione del rapporto di lavoro,
il personale dipendente conserva i diritti
maturati all'atto del riordino.
La
normativa all'art. 4 comma 4 del D.lgvo n°
207 prevede che in sede di prima applicazione
fino al 31-12-2003 gli atti relativi al
riordino delle Ipab in Aziende di Servizi o in
personalità giuridiche di diritto privato
sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, e sull'incremento del
valore degli immobili e relativa imposta
sostitutiva. I Comuni, le Provincie e le
Regioni possono adottare nei confronti delle
"istituzioni" riordinate in Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona o in
personalità giuridiche di diritto privato, la
riduzione e/o l'esenzione dal pagamento dei
tributi di loro pertinenza.
L'art.
5 regolamenta e definisce quali sono le
istituzioni che svolgono direttamente attività
di erogazione di servizi assistenziali, le
quali sono tenute a trasformarsi in APS, ed
adeguare i propri Statuti entro il Maggio
2003, sono escluse dall'obbligo le
"istituzioni" con personalità
giuridica di diritto privato.
La
trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona è esclusa nei casi:
·
In
cui le dimensioni dell'ex. Ipab non
giustifichino il mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico.
·
In
cui l'entità del patrimonio e il bilancio
siano insufficienti per la realizzazioni delle
finalità e dei servizi previsti dallo
Statuto.
·
Di
verificata inattività in campo sociale da
almeno 2 anni.
·
Che
risultino esaurite o non siano più
conseguibili le finalità previste negli
"atti fondativi".
La
Regione definirà criteri generali,
determinati con un atto d'intesa in sede di
Conferenza Regionale dei Sindaci, acquisendo
anche il parere delle Ipab e delle
associazioni di rappresentanza in generale.
Le
ex. Ipab possono comunicare alla Regione entro
il Maggio 2003, un piano di risanamento anche
mediante la fusione con altre Ipab, tale da
consentire la ripresa delle attività in campo
sociale, e il mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico.
La
Regione nel termine di 180 giorni dalla
comunicazione, nel caso in cui il piano di
risanamento non sia stato attuato, promuove lo
scioglimento della "istituzione"
prevedendo la destinazione del patrimonio, nel
rispetto degli "atti fondativi" in
favore di altre "istituzioni" del
territorio possibilmente aventi finalità
identiche o analoghe.
Art.
6 - All'Azienda Pubblica di Servizi si
applicano i principi relativi alla distinzione
fra poteri di indirizzo e programmazione e
poteri di gestione.
Sono
gli Statuti che disciplinano le modalità di
elezione o nomina degli organi di governo e di
direzione, ne definiscono i loro poteri nel
rispetto delle norme vigenti.
L'Azienda
Pubblica di Servizi nell'ambito della sua
autonomia può porre in essere tutti gli atti
e le negoziazioni (anche di diritto privato)
funzionali al perseguimento dei propri scopi
istituzionali, e all'espletamento degli
impegni assunti in sede di programmazione
regionale.
In
particolare l'APS può costituire società o
fondazioni di diritto privato al fine di
svolgere attività strumentali a quelle
istituzionali, come la gestione del patrimonio
e la sua manutenzione affidando a soggetti
esterni in base a criteri
"comparativi" rispondenti
all'esclusivo interesse della APS.
Art.
7 - Gli organi di governo della APS è il
Consiglio di Amministrazione ed il Presidente
nominati secondo forme indicate negli Statuti,
che determinano anche la durata del mandato e
le modalità del funzionamento del Consiglio
di Amministrazione. Il Presidente è il
rappresentante legale della APS.
Gli
Statuti prevedono i requisiti necessari per
ricoprire le cariche di Presidente o
Consigliere sulla base dei criteri stabiliti
nell'atto di intesa, assunto in sede di
Conferenza Unificata (art. 25 Legge Reg. n°3/99).
Gli
organi di governo della APS restano in carica
per non più di 2 mandati consecutivi, salvo
che lo Statuto disponga diversamente.
Art.
8 - Il Consiglio di Amministrazione
esercita la funzione di indirizzo,
definendo gli obiettivi i programmi di attività
e di sviluppo e verificano la rispondenza dei
risultati di gestione rispetto agli indirizzi
impartiti.
Art.
9 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il
Direttore, definisce obiettivi priorità
piani, programmi, e direttive generali per la
gestione, e individua e assegna al Direttore
le risorse umane, materiali, economico
finanziarie da destinare al raggiungimento
delle finalità perseguite.
La
carica di Direttore è incompatibile con
qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo.
Il Direttore è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi programmati dal
Consiglio e della realizzazione dei programmi
e progetti attuativi e del loro risultato,
nonchè della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa dell'APS, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale dal
punto di vista organizzativo, di direzione,
coordinamento, controllo, e dei rapporti
sindacali e di istruttoria dei procedimenti
disciplinari.
Art.
10 - Le APS nell'ambito della loro autonomia
si dotano degli strumenti di controllo della
regolarità amministrativa e contabile, di
gestione e valutazione della dirigenza, oltre
alla valutazione e controllo strategico che
mira a verificare l'effettiva attuazione delle
direttive e atti di indirizzo, consistenti
nell'analisi preventiva e successiva degli
scostamenti tra la "mission"
affidata dalle norme, e gli obiettivi
operativi prescelti.
Art.
11 - Il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle APS è di natura privatistica ed è
disciplinato da un autonomo comparto di
contrattazione collettiva. I requisiti e le
modalità di assunzione del personale sono
determinate dal regolamento aziendale fermo
restando i criteri definiti nell'Atto di
Intesa con la Regione.
Gli
Statuti devono garantire l'applicazione del
contratto di lavoro.
Art.
12 - Lo Statuto
dell'APS, fermo restando le originarie finalità
statutarie, viene adeguato al fine della
trasformazione da Ipab in APS dal Consiglio di
amministrazione e inviato agli organi
regionali competenti che li approvano nel
termine e con le modalità previste all'art.
189 della Legge Reg. n° 3/99.
Art.
13 - Il patrimonio delle APS è costituito da
tutti i beni mobili ed immobili, da tutti i
beni comunque acquisiti nell'esercizio della
propria attività o a seguito di atti di
donazione.
All'atto
della trasformazione delle Ipab in aziende si
procederà all'inventario dei beni in
generale, segnalando alla Regione tutti gli
immobili e i mobili aventi particolare
interesse monumentale o artistico per i quali
si rendano necessari interventi di risanamento
o di restauro. Tutti i beni mobili ed immobili
che le APS destinano ad un pubblico servizio
costituiscono patrimonio INDISPONIBILE.
Il
vincolo della indisponibilità dei beni grava:
·
In
caso di sostituzione di beni mobili per
degrado sui beni acquistati in sostituzione.
·
In
caso di trasferimento dei servizi pubblici in
altri immobili acquistati o ristrutturati, il
tutto grava sui nuovi immobili. I beni mobili
ed immobili sostituiti entrano automaticamente
a far parte del patrimonio DISPONIBILE.
·
Gli
atti di trasferimento a terzi di diritti reali
su immobili sono trasmessi alla Regione la
quale può richiedere chiarimenti nei casi in
cui non sia documentato il reinvestimento dei
relativi proventi, entro il termine di 30
giorni dalla
comunicazione se non vi sono chiarimenti gli
atti acquistano efficacia.
·
Nel
caso la Regione chieda chiarimenti i tempi di
efficacia degli atti sono prorogati di
ulteriori 30 giorni.
·
Gli
atti NON sono efficaci se la Regione si oppone
in quanto l'atto di trasferimento risulti
pregiudizievole per le attività istituzionali
della APS in tal caso la Regione adotta gli
atti conseguenti entro i termini previsti.
Art.
14 - La regione definisce i criteri generali
in materia di contabilità delle APSD,
prevedendo la possibilità di utilizzare
procedure semplificate per la acquisizione di
forniture di beni e servizi di valore
inferiore a quello fissato dalla normativa
comunitaria.
Prevedendo:
·
L'adozione
del bilancio pluriennale di previsione e del
bilancio preventivo annuale.
·
Le
modalità di copertura dei disavanzi di
esercizio.
·
La
contabilità analitica per centri di costo e
responsabilità, che consenta analisi
comparative dei costi, dei rendimenti e dei
risultati.
·
L'obbligo
di renderli pubblici annualmente.
Le
APS sono sottoposte a controlli
sull'amministrazione, sulla qualità delle
prestazioni secondo le leggi regionali.
La
Regione disciplina le procedure per la
soppressione
e la messa in liquidazione delle APS
che si trovano in condizioni di dissesto
economico.
Art.
15 - Le Ipab che svolgono indirettamente le
attività socio assistenziali mediante
l'erogazione di "elargizioni"
economiche derivanti dalle rendite delle
attività amministrazione del proprio
patrimonio, e delle donazioni eventuali, ed
hanno natura originariamente
pubblica, possono qualora lo Statuto e
gli atti fondativi lo prevedano, l'erogazione
diretta di servizi, e qualora le loro
dimensioni consentano il mantenimento della
personalità giuridica di diritto pubblico,
trasformarsi in APS, ove gli organi di governo
deliberino la trasformazione entro il Maggio
2003, adeguando successivamente lo Statuto, ed
attivando gli interventi e servizi sociali
coerenti con la loro finalità.
Le
Ipab che svolgono indirettamente attività
socio assistenziale, qualsiasi sia la loro
originaria natura, qualora debba escludersi,
per quanto previsto all'art. 5 del presente
decreto, la loro trasformazione in APS, si
trasformano in Fondazioni di diritto privato.
Art.
16 - Le Ipab per le quali i criteri previsti
all'art. 5 del decreto escludano la possibilità
di trasformazione in APS, procedano alla loro
riconversione in associazioni o Fondazioni di
diritto privato, nel termine di 2 anni
dall'entrata in vigore del decreto.
Trascorso
inutilmente tale termine la Regione nomina un
commissario che provvede. Per le Ipab che
operano in più regioni la nomina è
effettuate di intesa. Se la Regione non
provvede alla nomina del commissario, questa
viene effettuata dal prefetto.
Le
associazioni e fondazioni sono persone
giuridiche di diritto privato SENZA FINI di
LUCRO dotate di piena autonomia statutaria e
gestionale e perseguono sc opi di utilità
sociale, utilizzando le modalità che la loro
natura giuridica consente.
La
Regione quale autorità competente esercita il
controllo e la vigilanza.
La
Regione disciplina, applicando il DPR n°
361/2000, (Regolamento sulle norme per la
semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e
di approvazione dell'atto costitutivo e delle
Statuto), l'acquisizione della personalità
giuridica di diritto privato.
Art.
17 - La trasformazione in persone giuridiche
di diritto privato, vanno attuate nel rispetto
degli atti fondativi, e avviene con delibera
assunta dal Consiglio di Amministrazione,
nella forma di atto pubblico contenente lo
Statuto, che può disciplinare:
·
Le
modalità di impegno delle risorse anche con
finalità di conservazione, valorizzazione, e
rivalutazione del patrimonio.
·
La
possibilità di mantenere la nomina pubblica
dei consigli di amministrazione.
Nello
statuto sono indicate inoltre, i beni immobili
e i beni di valore storico destinati dagli
statuti e dagli atti fondativi alla
realizzazione dei fini istituzionali.
Lo
statuto può prevedere che la gestione del
patrimonio sia attuata con modalità idonee ad
assicurare la sua separazione dalle altre
attività dell'ente.
Art.
18 - il patrimonio delle persone giuridiche di
diritto privato, è costituito dal patrimonio
esistente all'atto della trasformazione e
successiva rivalutazione. L'ex. Ipab è tenuta
a provvedere alla redazione dell'inventario
evidenziando i beni espressamente destinati
dagli statuti e atti fondativi alla
realizzazione degli scopi istituzionali.
I
beni restano destinati alle finalità
stabilite negli atti fondativi, fatto salvo
ogni altro onere o vincolo gravante sugli
stessi.
Gli
atti di dismissione, di vendita o di
costituzione di diritti reali su beni delle
persone giuridiche private originariamente
destinate dagli statuti e dagli atti fondativi
delle Ipab alla realizzazione delle finalità
istituzionali sono inviati alla Regione che
nel caso
ritenga la delibera in contrasto con l'atto
costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico
Ministero per l'esercizio dell'azione di
salvaguardia del patrimonio, e delle finalità
ad esso legate che non può essere imposta se
non in base alla Legge (art. 23 del codice
civile).
Art.
19 - La Regione al fine di incentivare e
potenziare la prestazione di servizi alla
persona nella forma di APS, stabilisce
nell'ambito territoriale individuato
(Distretti), i criteri per la corresponsione
di contributi ed incentivi alle fusioni di più
Ipab.
La
Regione allo scopo di favorire il processo
riorganizzativo può disciplinare procedure
semplificate di fusione e costituire un fondo
per l'incentivazione delle stesse.
In
caso di fusione lo statuto della costituenda
APS deve prevedere il rispetto delle finalità
istituzionali disciplinate dagli originari
statuti e atti fiondativi, anche per quanto
riguarda i soggetti destinatari dei servizi e
degli interventi nell'ambito territoriale di
riferimento (Distretto).
Le
fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e
le estinzioni delle APS sono soggette ai
controlli stabiliti dalla Regione.
Infine
all'art. 20 sono previsti "I poteri
sostitutivi" da parte della Regione la
quale rilevata una accertata inattività che
comporti un sostanziale inadempimento, assegna
alla APS un congruo termine entro il quale
provvedere al ripristino della propria "mission",
decorso tale termine infruttuosamente, nomina
un commissario che provvede alla gestione in
generale. Le Regioni inoltre disciplinano
l'intervento di commissariamento nei casi di
gravi violazioni di Legge, di Statuto e di
regolamento, oltre a gravi irregolarità nella
gestione amministrativa e patrimoniale delle
APS, nonchè di irregolare costituzione del
Consiglio di Amministrazione.
(Regione Emilia Romagna)
|