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Dottrina
(A.P.S.P.)
Ex
ipab ora onlus? Certo, si può fare

di Carlo
Mazzini

Sui
Bollettini ufficiali regionali della Lombardia
sono apparse le trasformazioni delle ex Ipab
in Fondazione onlus. Partendo dalla
considerazione che la lr 1/03 obbliga le Ipab
in trasformazione a inviare lo statuto alla
Regione per la sua “omologa” e successiva
iscrizione al Registro delle persone
giuridiche(aspetto civilistico), come hanno
potuto le Ipab utilizzare l'acronimo onlus
(aspetto tributario) in sede di trasformazione
cosicché la Regione pubblica sul Burl la
nuova denominazione? A modesto parere, l'Ipab
doveva trasformarsi mandando alla Regione il
nuovo statuto da omologare e dopo la
pubblicazione, attraverso un'assemblea
straordinaria, ritenendo di avere i requisiti
ex art. 10 dlgs 460/97, inoltrare alla
Direzione delle Entrate il nuovo statuto con
l'acronimo onlus. Sarebbe sufficiente
confrontare gli iscritti nel Registro delle
onlus per vedere che tutte le ex Ipab hanno
fatto un uso improprio della norma tributaria
specie dopo il dm 266/03.
L.
G. (email)
Credo che non sia semplice giudicare in
astratto i comportamenti delle persone
giuridiche, soprattutto di quelle - come le
Ipab - che in questo periodo sono sottoposte
al forte stress di cambiare “pelle”
civilistica e tributaria.
È bene valutare ogni singolo caso, poiché la
questione da dirimere non è formale, bensì
sostanziale. Se avessi una qualche
responsabilità in una Ipab che prende la via
della “privatizzazione”, guarderei con
grande attenzione e nel contempo con maggiore
prudenza alla famiglia delle onlus. Ciò vuol
dire che se fossi sicuro della “natura di
onlus” del mio ente non esiterei a porre
all'interno della denominazione l'acronimo in
questione (con tutte le integrazioni
statutarie necessarie), forte della mia
convinzione sui benefici e conscio delle mie
responsabilità ex artt. 27 e 28 del dlgs
460/97.
Ritengo che la ex Ipab “privatizzata” sia
libera di (e legittimata a) presentare uno
statuto all'omologa della Regione con
all'interno un esplicito richiamo alla
normativa onlus. La sua posizione è, infatti,
assimilabile a quella di qualsiasi altro ente
non commerciale - onlus o meno - che richieda
l'acquisizione della personalità giuridica. I
due iter di verifica dei requisiti (civilistici
e tributari) possono ben andare in parallelo.
Il
punto
Il primo quesito affronta un problema
relativo al passaggio civilistico e tributario
delle Ipab che scelgono la personalità
giuridica di diritto privato: la verifica dei
requisiti di onlus procede in parallelo.
Il secondo quesito riguarda la presenza del
collegio sindacale in un'associazione onlus.
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