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Dottrina
(A.P.S.P.)
Proposta di legge
279/2004
OGGETTO: Proposta
di legge regionale a iniziativa della
giunta regionale
concernente: "Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche di
servizi alla
persona".
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
La proposta di legge
regionale concernente: "Riordino delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) e disciplina delle
aziende pubbliche di servizi alla
persona" e il documento istruttorio,
riportato in calce alla presente
deliberazione, predisposti dal servizio
Politiche sociali ed integrazione
socio-sanitaria".
RITENUTO
per i motivi riportati
nella relazione che accompagna la
suddetta
proposta, di presentarla al consiglio
regionale;
VISTA
La proposta del direttore
del dipartimento Servizi alla Persona e
alla Comunità dott. Giuseppe Zuccatelli;
VISTO
Ll'articolo 25, comma
secondo, numero 1, dello statuto della
regione;
con la votazione, resa in forma palese,
riportata a pagina 1.
D E L I B E R A
di presentare al consiglio regionale
l'allegata proposta di legge regionale
concernente: "Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche di
servizi alla persona" unitamente alla
relazione illustrativa che l'accompagna
(Allegato 1).
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Bruno Brandoni dott. Vito
D'Ambrosio
Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Dott. Giuseppe Zuccatelli
3
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Questo servizio ha predisposto
l'allegata proposta di legge regionale
concernente "Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche di
servizi alla persona".
I motivi che hanno portato alla stessa
si possono desumere dalla relazione
illustrativa che l'accompagna.
In merito alla suddetta proposta si è
tenuta, in data 19.07.04 la conferenza
dei servizi prevista dall'articolo 20
del regolamento interno della giunta
regionale.
Il verbale della conferenza è trasmesso
unitamente alla proposta, senza
farne parte integrante, ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo 20.
Il testo di legge è stato
successivamente sottoposto a
consultazione dei
responsabili delle Ipab marchigiane
assieme ai Presidenti dei Comitati dei
Sindaci e a Coordinatori degli ambiti
territoriali sociali una prima volta il
6 settembre 2004 e una seconda volta il
12 ottobre 2004.
Il testo emerso dal confronto è stato
successivamente sottoposto ad una
valutazione tecnica da parte del gruppo
tecnico della Conferenza delle autonomie
locali il giorno 5 novembre 04 per
andare successivamente due volte al
confronto con gli enti locali in sede di
Conferenza delle autonomie locali il
giorno 12 novembre e il giorno 29
novembre 04.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Mannucci
PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Il sottoscritto, esaminato il documento
istruttorio e gli atti in esso
richiamati, propone alla giunta
regionale l'adozione della presente
deliberazione.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
dott. Giuseppe Zuccatelli
PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZINE
SOCIO-SANITARIA
Il sottoscritto, considerata la
motivazione espressa nell'atto, esprime
parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e sotto il profilo di
legittimità della presente
deliberazione.
4
Si attesta inoltre che dalla presente
non deriva, né può derivare, un
impegno di spesa a carico della regione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Mannucci
La presente deliberazione si compone di
n. ____ pagine, di cui n. _____
pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
dott. Bruno Brandoni
Allegato 1
RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE
REGIONALE CONCERNENTE:
Riordino delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) e disciplina delle
aziende pubbliche di servizi alla
persona".
La legge 6792 del 1890 detta anche legge
"Crispi" disciplina per la prima
volta le istituzioni di assistenza e
beneficenza nate da donazioni o lasciti
a favore di particolari categorie di
persone in condizioni di bisogno, tali
da richiedere assistenza attraverso
ricovero o interventi facilitanti
l'inclusione sociale.
L'ottica era quella della beneficenza o
degli interventi caritativi e di
solidarietà sociale, quindi, la legge
Crispi intendeva salvaguardare la
"generosità" di alcuni cittadini a
favore delle persone in condizioni di
disagio.
I regolamenti successivi alla legge
hanno disciplinato gli aspetti contabili
e il profilo giuridicoamministrativo e
organizzativo delle IPAB stesse.
Dal 1890 un primo tentativo di
intervenire nei confronti delle IPAB lo
troviamo nell'articolo 25 del DPR 616/77
che in una prima stesura cercava di
integrare le IPAB ed i loro beni nei
servizi dei Comuni. L'articolo 25
non fu approvato nella stesura
originaria per una modifica imposta da
una
sentenza della Corte Costituzionale che,
per continuare a garantire
l'autonomia di tali istituzioni, ha
eliminato i commi relativi alla
pubblicizzazione delle IPAB.
Il DPCM 16 febbraio 1990 : Direttiva
alle Regioni in materia di personalità
giuridica di diritto privato, ha
chiarito che le IPAB su base associativa
o quelle che esercitavano attività
didattica a favore della prima infanzia
(scuola materne) potevano assumere
personalità giuridica di diritto
privato,
mantenendo ovviamente il patrimonio e le
attività in essere.
Dopo centodieci anni la legge 328/2000
all'articolo 10, ridisciplina il
profilo giuridico delle IPAB delegando
il Governo per l'emanazione di un
provvedimento che per le Istituzioni che
operano a favore delle persone in stato
di disagio o in campo sociale, preveda,
nel rispetto delle tavole fondative e
degli statuti, la trasformazione in
Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (APSP).
Le caratteristiche più importanti
previste all'art. 10 prevedono che:
- Le IPAB, che operano in campo sociale,
sono inserite a tutti gli effetti
nel sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
- Nel rispetto degli Statuti e dei
patrimoni, la figura giuridica della
IPAB
viene trasformata in soggetto più snello
e moderno, di tipo aziendale, che si
struttura come un'azienda pubblica,
5
mutuando dal privato gli aspetti di
minor burocrazia: la direzione, il
controllo di gestione, il bilancio
economico patrimoniale, etc.
- La trasformazione si può raggiungere
anche attraverso fusioni e
accorpamenti per superare la
polverizzazione delle piccole strutture,
utilizzare economie di scala e quindi
migliorare l'efficienza organizzativa e
gestionale.
- E' prevista la tutela dei patrimoni e
solo la loro redditività può essere
di supporto all'azienda; in tal senso
viene individuata anche la possibilità
di separare la gestione dei servizi da
quella dei patrimoni;
- le piccole IPAB sono escluse dalla
trasformazione;
- le Ipab che esercitano attività
collegate alla Scuola sono escluse da
questo provvedimento legislativo.
Infine il Decreto legislativo 4 maggio
2001 n. 207 disciplina l'applicazione
dell'articolo 10 sopra illustrato e nel
dettaglio illustra come segue, le
procedure di trasformazione delle IPAB;
- Affida alle Regioni le modalità
applicative per l'inserimento delle IPAB
nel sistema dei servizi sociali e
sociosanitari;
- Individua per le Ipab oggetto di
ridisciplina il profilo di Aziende
Pubbliche di Servizi alla persona e ne
fissa i criteri generali per la
trasformazione, salvaguardando interessi
originari e patrimoni;
- Individua per le aziende forme di
contabilità e di bilancio adeguate al
profilo aziendale;
- Le Ipab che operano in campo
scolastico non rientrano in questo
provvedimento legislativo;
- Prevede la possibilità di accedere a
profilo di diritto privato per le
piccole istituzioni il cui volume di
attività e reddito non consente la
trasformazione in Azienda di Servizi
alla Persona;
- Individua criteri per le modifiche
statutarie da parte delle IPAB che si
aziendalizzano;
- Individua i compiti degli Organi delle
Aziende di Servizi alla Persona;
- Fissa criteri per la nomina del
Direttore e per le sue funzioni.
Sulla base delle soprariportate
indicazioni normative nazionali si è
ritenuto di procedere alla conseguente
applicazione regionale di tale processo
di rivisitazione delle strutture Ipab
attraverso uno studio propedeutico sullo
stato delle Ipab nella regione Marche e
tenendo conto delle successive modifiche
costituzionali del Titolo V che lasciano
ampio margine di interpretazione del
processo alle singole regioni.
Il testo, sottoposto a molteplici
consultazioni rappresenta le
caratteristiche del territorio
marchigiano e degli enti che, in alcune
ambiti della nostra regione operano in
particolare nel settore della non
autosufficienza degli anziani.
6
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:
"Riordino delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) e disciplina delle
aziende pubbliche di servizi alla
persona"
Art. 1
OGGETTO:1. La presente legge,
ispirandosi alle finalità indicate dalla
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi
sociali), e dal decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207 (Riordino del
sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e
beneficenza, a norma dell'articolo 10
della legge 8 novembre 2000, n. 328),
detta norme per il riordino delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), già disciplinate
dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972
(Norme sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza), aventi sede
nel territorio regionale.
2. Il riordino di cui al comma 1 avviene
nel rispetto delle tavole fondative
e degli statuti originari e riguarda:
a) la trasformazione delle IPAB in
Aziende pubbliche di servizi alla
persona
o in persone giuridiche di diritto
privato senza scopo di lucro;
b) l'estinzione delle IPAB in caso di
accertata impossibilità ad operare la
trasformazione di cui alla lettera a),
secondo quanto previsto dagli articoli
2, 3 e 4.
3. La presente legge disciplina altresì
l'organizzazione ed il funzionamento
delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona indicate al comma 2, lettera a).
CAPO I
RIORDINO DELLE IPAB
Art. 2
(Trasformazione in Aziende pubbliche di
servizi alla persona)
1. Le IPAB e loro consorzi che svolgono
direttamente o indirettamente
attività di erogazione di servizi
assistenziali, comprese quelle che
erogano esclusivamente contributi
economici e quelle prive dei requisiti
previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 febbraio 1990
(Direttiva alle regioni in materia di
riconoscimento delle personalità
giuridica di diritto privato alle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza a
carattere regionale ed infraregionale)
operanti prevalentemente in ambito
scolastico, sono tenute a trasformarsi
in Aziende pubbliche di servizi alla
persona, fatta salva la possibilità di
chiedere il riconoscimento delle
personalità giuridica di diritto privato
ai sensi dell'articolo 3, presentando
alla Regione, entro centoottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano di
trasformazione, corredato della delibera
che approva le necessarie modifiche
statutarie in conformità alle
disposizioni della presente legge.
2. Non possono operare direttamente la
trasformazione in Aziende pubbliche di
servizi le IPAB nelle quali sia
contemporaneamente accertata la presenza
di un volume di bilancio delle attività
e dei servizi erogati inferiore a euro
600.000,00 e di un patrimonio mobiliare
e immobiliare di valore inferiore a euro
500.000,00.
3. Non possono altresì trasformarsi
direttamente in Aziende le IPAB con
patrimonio e bilancio insufficienti alla
realizzazione delle finalità statutarie
o che siano inattive da almeno due anni.
4. Non possono infine trasformarsi
direttamente in Aziende le IPAB le cui
finalità, previste nelle tavole di
fondazione o negli statuti, risultino
esaurite o non più conseguibili.
7
5. Ai fini del raggiungimento delle
soglie di cui al comma 2 e in ogni altro
caso in cui sia opportuno per ottenere
una migliore realizzazione delle
finalità statutarie o una migliore
integrazione delle rispettive attività e
servizi, due o più IPAB possono
deliberare di fondersi in un'unica
Azienda
pubblica di servizi alla persona,
trasmettendo il relativo piano di
trasformazione ai sensi del comma 1.
6. Ove ricorrano le condizioni ostative
di cui ai commi 3 e 4, le IPAB
adottano un piano di risanamento o di
riorganizzazione, anche mediante
fusione, da trasmettere alla Regione
entro il termine di cui al comma 1. Nel
caso in cui il piano non abbia avuto
attuazione nei termini ivi previsti, la
Giunta regionale nomina un commissario
che verifica la praticabilità del piano
medesimo o di un piano alternativo o, in
mancanza, provvede all'estinzione ai
sensi dell'articolo 5.
Art. 3
(Trasformazione in persone giuridiche di
diritto privato)
1. Le IPAB in possesso dei requisiti di
cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990
possono deliberare la trasformazione in
persone giuridiche di diritto privato
senza scopo di lucro nel rispetto delle
tavole di fondazione e della volontà dei
fondatori.
2. Il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato è
effettuato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 (Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti
di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto), a seguito di apposita domanda
da trasmettere alla Regione, unitamente
alla deliberazione di cui al comma 1 del
presente articolo, nel termine indicato
dall'articolo 2, comma 1, della presente
legge.
3. Ai fini del riconoscimento, il
requisito di cui all'articolo 1, comma
4,
lettera b), del d.p.c.m. 16 febbraio
1990 si considera soddisfatto quando ai
soci compete l'elezione della
maggioranza dei componenti l'organo
collegiale deliberante e l'adozione
degli atti fondamentali per la vita
dell'ente, mentre il requisito di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera b), del
medesimo decreto si considera
soddisfatto quando la maggioranza dei
componenti l'organo collegiale
deliberante è designata da privati.
4. Ai fini di cui al comma 1, non sono
comunque considerate Istituzioni
promosse e amministrate da privati, ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, del
d.p.c.m. 16 febbraio 1990, le IPAB che
nel decennio precedente la
data di entrata in vigore della presente
legge hanno beneficiato di
finanziamenti in conto capitale in
misura superiore ad una quota del dieci
per cento della consistenza
patrimoniale, esclusi i finanziamenti
pubblici finalizzati alla conservazione
dei beni artistici e culturali purché
non erogati in ragione della natura
pubblica del soggetto, nonché i
finanziamenti pubblici finalizzati
all'acquisto, alla costruzione, alla
ristrutturazione e alla riconversione di
strutture adibite a servizi svolti in
relazione alle finalità statutarie
purché garantiti dall'accensione di
specifici
vincoli di destinazione.
5. Anche al di fuori delle condizioni di
cui al comma 1, può essere
riconosciuta la natura privata a quelle
IPAB che, nel rispetto delle finalità
statutarie, ne fanno istanza
presentando, nei termini di cui al comma
2, un atto d'intesa con il Comune nel
cui territorio l'IPAB ha la sua sede
legale.
Qualora la Giunta regionale approvi la
trasformazione, l'IPAB provvede alla sua
trasformazione in associazione o
fondazione di diritto privato, secondo
quanto previsto dal presente articolo,
trasmettendo la relativa domanda
entro centoventi giorni dalla
comunicazione della deliberazione.
Art. 4
(Modalità per il riordino)
1. Ai fini del completo riordino del
settore, i Comuni accertano che le IPAB
presenti nel proprio territorio si
attivino per l'adozione degli atti
necessari alla trasformazione in Aziende
o in persone giuridiche di diritto
privato entro il termine previsto
dall'articolo 2, comma 1, e segnalano
alla Regione le IPAB rimaste inattive.
8
2. Decorso inutilmente il termine di cui
all'articolo 2, comma 1, la Giunta
regionale nomina, entro i successivi
sessanta giorni, anche in base alla
segnalazione di cui al comma 1 del
presente articolo, un commissario
che provvede ad effettuare gli
adempimenti prescritti dagli articoli 2
e 3.
3. La Giunta regionale disciplina le
modalità necessarie all'attuazione di
quanto disposto dal presente capo.
4. La Regione assicura che gli statuti
delle Aziende derivanti dal riordino
prevedano negli organi di governo la
presenza di soggetti privati o
rappresentanti dei soci, qualora gli
stessi fossero già previsti negli
statuti
delle IPAB alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Gli statuti delle Aziende e delle
persone giuridiche private di cui alla
presente legge costituiscono lo
strumento di disciplina delle finalità,
delle modalità organizzative e
gestionali, dell'elezione degli organi
di governo
e dell'ambito territoriale di attività
delle medesime.
Art. 5
(Estinzione)
1. Le IPAB non trasformate secondo le
norme del presente Capo sono estinte con
provvedimento adottato dalla Giunta
regionale.
2. Il provvedimento di estinzione
dispone il trasferimento dei beni e del
personale ad altra Azienda con analoghe
finalità nell'ambito territoriale di
attività o, in mancanza, al Comune ove
l'IPAB ha sede o svolge l'attività
prevalente, i quali subentrano in tutti
i rapporti giuridici preesistenti.
3. Gli enti subentranti utilizzano i
beni e gli eventuali proventi da essi
derivanti per il perseguimento di
finalità socio-assistenziali.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI
SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 6
(Aziende pubbliche di servizi alla
persona)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla
persona hanno personalità giuridica
di diritto pubblico senza fini di lucro
e sono dotate di autonomia statutaria,
gestionale, patrimoniale, contabile e
finanziaria. Esse svolgono l'attività
secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità nel rispetto del
pareggio di bilancio, da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi.
2. Lo statuto è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione entro
sessanta giorni dall'adozione.
3. Le Aziende adottano regolamenti di
organizzazione e di contabilità e si
dotano di sistemi di valutazione interna
della gestione tecnica e amministrativa.
4. Le Aziende, nell'ambito della propria
autonomia, adottano tutti gli atti
e i negozi, anche di diritto privato,
funzionali al perseguimento dei propri
fini ed all'assolvimento degli impegni
assunti in sede di programmazione
regionale e di adozione dei piani di
zona di cui all'articolo 19 della l.
328/2000.
Art. 7
(Organi)
1. Sono organi delle Aziende:
a) il presidente;
9
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Lo statuto delle Aziende disciplina
la durata in carica, le competenze e
il funzionamento, nonché i criteri per
la nomina, la revoca e la decadenza
degli organi di cui al presente
articolo, indicandone altresì i
requisiti e le
cause di ineleggibilità ed
incompatibilità. In deroga a quanto
previsto al
comma 1, lo statuto può prevedere un
amministratore o un revisore unico.
3. Possono essere nominati revisori solo
gli iscritti negli albi dei revisori
contabili previsti dalla normativa
vigente.
4. Il regolamento di organizzazione
delle Aziende determina gli eventuali
emolumenti e rimborsi spese spettanti
agli organi di cui al presente articolo,
sulla base dei criteri fissati dalla
Giunta regionale.
Art. 8
(Direttore)
1. Il consiglio di amministrazione
nomina un direttore dotato della
necessaria esperienza professionale e
tecnica in relazione alle dimensioni e
all'attività dell'Azienda e all'entità
del patrimonio gestito.
2. Il direttore è responsabile della
gestione e del raggiungimento degli
obiettivi fissati dal consiglio di
amministrazione e ad esso competono
tutti i poteri non riconducibili alla
funzione di indirizzo, programmazione e
verifica dei risultati riservata agli
organi di cui all'articolo 7.
3. Il rapporto di lavoro del direttore
può essere regolato da un contratto
di lavoro di diritto privato, la cui
durata, non superiore a cinque anni e
rinnovabile, è fissata dallo statuto.
L'incarico è incompatibile con ogni
attività di lavoro subordinato o
autonomo e l'accettazione del medesimo
comporta per i lavoratori dipendenti,
ove previsto dai rispettivi ordinamenti,
il collocamento in aspettativa e il
diritto alla conservazione del posto. In
tal caso il
regolamento di organizzazione delle
Aziende determina il compenso spettante
al direttore, sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Più Aziende possono avvalersi di un
unico direttore in base ad apposita
convenzione.
Art. 9
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale
delle Aziende ha natura privatistica
ed è disciplinato da un autonomo
comparto di contrattazione collettiva ai
sensi dell'articolo 11 del d.lgs.
207/2001.
2. La dotazione organica del personale è
determinata con atto di
programmazione annuale, adottato dalle
Aziende con le modalità indicate nello
statuto.
3. I requisiti e le modalità di
assunzione sono stabiliti dal
regolamento di
organizzazione delle Aziende secondo i
principi di buon andamento,
imparzialità, efficienza ed economicità,
nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.
Art. 10
(Bilanci e contabilità)
1. Le Aziende si dotano, sulla base
degli indirizzi e dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale, dei seguenti
documenti contabili:
a) piano programmatico e bilancio
pluriennale di previsione;
10
b) bilancio economico preventivo con
documento di budget allegato;
c) bilancio consuntivo.
2. Il regolamento di contabilità delle
Aziende introduce la contabilità
economica ed è redatto in conformità
allo schema deliberato dalla Giunta
regionale, in modo da adottare criteri
uniformi volti ad assicurare
l'omogeneità nella rilevazione,
valutazione, classificazione ed
aggiornamento dei valori contabili e
nella stesura e contenuto del
bilancio.
Art. 11
(Patrimonio)
1. Il patrimonio delle Aziende è
costituito dai beni mobili e immobili ad
esse appartenenti, nonché dai beni
comunque acquisiti nell'esercizio della
propria attività anche a seguito di atti
di liberalità.
2. Il patrimonio iniziale delle Aziende
derivanti dalla trasformazione
disciplinata dall'articolo 2 è
costituito dal complesso dei beni mobili
e immobili inventariati al momento della
trasformazione con atto trasmesso alla
Regione secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale. Il patrimonio
delle Aziende costituite dopo la data di
entrata in vigore della presente legge
non può essere inferiore a quello
indicato all'articolo 2, comma 2.
3. Fanno parte del patrimonio
indisponibile delle Aziende i beni
mobili e
immobili destinati allo svolgimento
delle attività statutarie. I beni
inclusi nel patrimonio indisponibile non
possono essere ceduti a qualsiasi
titolo, se non previa dismissione dal
patrimonio indisponibile a seguito di
sostituzione con altro bene idoneo al
perseguimento delle medesime finalità.
4. Le trasformazioni del patrimonio da
indisponibile a disponibile, nonché
le alienazioni del patrimonio
disponibile di valore superiore a euro
25.000,00 sono autorizzate dal Comune
entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione da parte
dell'Azienda. Il termine è sospeso in
caso di richiesta di integrazione o
chiarimenti e riprende a decorrere dalla
data di ricevimento dell'integrazione o
dei chiarimenti richiesti.
5. Le Aziende predispongono annualmente
il piano di gestione e
valorizzazione del patrimonio mobiliare
e immobiliare, ispirato al principio di
incremento della redditività e della
resa economica funzionale ad una più
efficace gestione dei servizi.
6. Le Aziende tengono un registro
inventario relativo al proprio
patrimonio,
aggiornato annualmente alla data del 31
dicembre.
7. La Giunta regionale stabilisce i
termini e le modalità per la
trasmissione al Comune e alla Regione
degli atti di cui ai commi 5 e 6.
Art. 12
(Utilizzo degli utili e copertura delle
perdite)
1. Le Aziende utilizzano gli eventuali
utili per lo sviluppo delle attività
istituzionali indicate dallo statuto,
per la riduzione dei costi di gestione
dei servizi e per la conservazione del
patrimonio, promuovendo, ove
necessario, le opportune modifiche
statutarie.
2. Le Aziende danno immediata
comunicazione al Comune delle eventuali
perdite di gestione e trasmettono al
Comune medesimo, entro novanta giorni
dalla comunicazione suddetta, un
programma di risanamento volto a
ripianare il disavanzo.
11
3. Nel caso in cui la perdita di cui al
comma 2 si protragga per un triennio
consecutivo, il Comune provvede alla
rimozione degli organi e alla nomina di
un commissario per la gestione ordinaria
e straordinaria, con il compito di
riportare in pareggio il bilancio o di
provvedere alla fusione con altre
Aziende.
4. Accertata l'impossibilità di
procedere ai sensi del comma 3, il
commissario avvia la procedura per
l'estinzione ai sensi dell'articolo 13.
Art. 13
(Fusione ed estinzione delle Aziende)
1. Gli organi di amministrazione possono
deliberare la fusione delle Aziende
amministrate, specificando se si tratta
di fusione per incorporazione o se dalla
fusione derivi l'istituzione di una
nuova Azienda. La deliberazione
di fusione è trasmessa alla Giunta
regionale e ai Comuni sede delle Aziende
interessate ed è pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le Aziende i cui scopi siano esauriti
o cessati o che si trovino
nell'impossibilità di attuare i propri
scopi ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 12, comma 4, sono soggette
ad estinzione da parte della Giunta
regionale, d'ufficio o su iniziativa del
Comune, degli organi o del commissario
dell'Azienda medesima.
3. La Giunta regionale dispone la messa
in liquidazione, nominando
contestualmente un commissario
liquidatore per un periodo non superiore
ad un anno, eventualmente prorogabile
una sola volta per il medesimo
periodo.
4. Il commissario, chiusa la
liquidazione, rimette gli atti alla
Giunta
regionale che dispone l'estinzione
dell'Azienda e la devoluzione del
patrimonio residuo prioritariamente ad
altra Azienda operante nello stesso
Comune o, in mancanza, al Comune
medesimo con vincolo di destinazione ai
servizi sociali.
Art. 14
(Vigilanza e controllo sulle Aziende)
1. La vigilanza sulle Aziende è
esercitata dal Comune in cui ha sede
l'Azienda interessata.
2. Le modalità di effettuazione della
vigilanza di cui al comma 1 sono
stabilite dai Comuni, sulla base degli
indirizzi formulati dalla Giunta
regionale.
3. Gli organi delle Aziende possono
essere rimossi in caso di gravi
violazioni della normativa vigente o
dello statuto, di gravi irregolarità
nella gestione, di mancato perseguimento
delle finalità statutarie, di gravi
inefficienze nell'erogazione delle
prestazioni, di impossibilità di
funzionamento. Con il provvedimento di
rimozione degli organi, il Comune nomina
un commissario per la gestione
temporanea dell'Azienda. Il Comune
nomina altresì, previa diffida, un
commissario ad acta in caso di omesso o
ritardato compimento di atti obbligatori
per legge.
4. Entro il 31 marzo i Comuni
trasmettono alla Regione una relazione
sui
risultati del controllo effettuato
nell'anno precedente.
5. La Regione esercita funzioni di
monitoraggio e controllo sui risultati
di
gestione del sistema delle Aziende con
le modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
6. Il Comune può annullare in qualunque
tempo gli atti illegittimi adottati
dalle Aziende per motivateragioni di
interesse pubblico, previa richiesta di
chiarimenti o eventuali modifiche.
12
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
(Vigilanza e controllo sulle persone
giuridiche private)
1. Le IPAB trasformate in persone
giuridiche private ai sensi della
presente
legge sono soggette alla vigilanza e al
controllo della Regione ai sensi delle
disposizioni del codice civile.
2. Gli atti di dismissione, vendita o
costituzione di diritti reali sui beni
originariamente destinati dagli statuti
e dalle tavole di fondazione alla
realizzazione delle finalità
istituzionali sono inviati alla Regione
che, ove ritenga la deliberazione in
contrasto con l'atto costitutivo o lo
statuto, la invia al pubblico ministero
per l'esercizio dell'azione prevista
dall'articolo 23 del codice civile.
Art. 16
(Inserimento nel sistema integrato degli
interventi e servizi sociali e
concorso alla programmazione)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla
persona sono inserite nel sistema
integrato di interventi e servizi
sociali e partecipano alla relativa
programmazione regionale e d'ambito.
2. Le persone giuridiche private di cui
alla presente legge partecipano alla
programmazione e alla realizzazione del
sistema integrato degli interventi e
servizi sociali secondo quanto disposto
dalla l. 328/2000 e dai piani e
programmi regionali e di zona.
Art. 17
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adotta gli atti
di cui all'articolo 4, comma 3, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. In attesa dell'istituzione del
comparto di cui all'articolo 9, comma 1,
il rapporto di lavoro del personale
delle Aziende continua ad essere
regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato alla data
della trasformazione.
3. Fino alla data indicata nella
deliberazione della Giunta regionale di
cui
all'articolo 10, comma 1, le Aziende
mantengono la contabilità finanziaria
prevista per le IPAB.
4. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di
cui all'articolo 11, comma 4, si
applicano anche alle IPAB non ancora
trasformate in Aziende.
5. Alle IPAB non ancora trasformate ai
sensi della presente legge continua
ad applicarsi la normativa statale e
regionale previgente, fino alla data di
effettiva trasformazione.
6. Le Aziende e le persone giuridiche
private trasformate a norma della
presente legge subentrano in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo alle IPAB da cui derivano.
Il personale dipendente mantiene i
diritti derivanti dall'anzianità
maturata al momento della
trasformazione.
13
7. I riferimenti alle IPAB contenuti
nelle leggi regionali vigenti si
intendono fatti alle Aziende di cui alla
presente legge.
8. Per quanto non previsto, si applicano
le norme del d.lgs. 207/2001 in
quanto compatibili.
Art. 18
(Modifiche e abrogazioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
legge regionale 18 maggio 2004, n. 13
(Norme concernenti le agenzie, gli enti
dipendenti e le aziende operanti in
materia di competenza regionale) è
sostituito dal seguente:
"2. Disciplina altresì le funzioni di
vigilanza esercitate dalla Regione
sugli enti che amministrano terre
civiche di cui alla legge 16 giugno
1927, n. 1766 (Conversione in legge con
modificazioni del Regio Decreto 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel
Regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924,
n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio
1926, n. 895 sulla stessa materia)."
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r.
13/2004 è sostituito dal seguente:
"1. Le Comunità montane competenti per
territorio esercitano la vigilanza
sull'attività degli enti che
amministrano terre civiche i quali, a
tale scopo, inviano ad esse i bilanci
preventivi e i conti consuntivi, gli
statuti, i regolamenti e le dotazioni
organiche del personale."
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r.
13/2004 è sostituito dal seguente:
"2. Si considera competente per
territorio la comunità montana nel cui
territorio l'ente che amministra terre
civiche ha sede."
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r.
13/2004 le parole "i Comuni" sono
soppresse.
5. Sono abrogate le leggi regionali:
a) 14 giugno 1978, n. 14;
b) 21 maggio 1980. n. 35;
c) 18 dicembre 1991, n. 36.
6. Sono altresì abrogati:
a) gli articoli 10, comma 2, lettera a);
13; 45, comma 1, lettere a), b) e
d), della legge regionale 5 novembre
1988, n.
43;
b) il comma 5 dell'articolo 7 della l.r.
13/2004.
7. Cessa di avere applicazione la
direttiva n. 1 del 10 marzo 1982.
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