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I.P.A.B.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

(a cura del dott. Giovanni Soliani)

        

         

          

      

A.P.S.P.

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

 


 

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Dottrina (A.P.S.P.)

     

Proposta di legge 279/2004

 

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della giunta regionale
concernente: "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla
persona".
 

LA GIUNTA REGIONALE

  

VISTA

  

La proposta di legge regionale concernente: "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dal servizio Politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria".

 
RITENUTO

  

per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta
proposta, di presentarla al consiglio regionale;

 
VISTA

La proposta del direttore del dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità dott. Giuseppe Zuccatelli;
  

VISTO

Ll'articolo 25, comma secondo, numero 1, dello statuto della regione;
con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

 
D E L I B E R A

  
di presentare al consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale
concernente: "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona" unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna

(Allegato 1).

 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

 
Dott. Bruno Brandoni dott. Vito D'Ambrosio
Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Dott. Giuseppe Zuccatelli
3

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Questo servizio ha predisposto l'allegata proposta di legge regionale
concernente "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona".
I motivi che hanno portato alla stessa si possono desumere dalla relazione
illustrativa che l'accompagna.
In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 19.07.04 la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della giunta regionale.
Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza
farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.
Il testo di legge è stato successivamente sottoposto a consultazione dei
responsabili delle Ipab marchigiane assieme ai Presidenti dei Comitati dei Sindaci e a Coordinatori degli ambiti territoriali sociali una prima volta il 6 settembre 2004 e una seconda volta il 12 ottobre 2004.
Il testo emerso dal confronto è stato successivamente sottoposto ad una
valutazione tecnica da parte del gruppo tecnico della Conferenza delle autonomie locali il giorno 5 novembre 04 per andare successivamente due volte al confronto con gli enti locali in sede di Conferenza delle autonomie locali il giorno 12 novembre e il giorno 29 novembre 04.

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Mannucci


PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 


Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
dott. Giuseppe Zuccatelli


PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZINE
SOCIO-SANITARIA


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.
4
Si attesta inoltre che dalla presente non deriva, né può derivare, un
impegno di spesa a carico della regione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Mannucci
La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine, di cui n. _____
pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
dott. Bruno Brandoni
Allegato 1

 
RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona".
La legge 6792 del 1890 detta anche legge "Crispi" disciplina per la prima
volta le istituzioni di assistenza e beneficenza nate da donazioni o lasciti a favore di particolari categorie di persone in condizioni di bisogno, tali da richiedere assistenza attraverso ricovero o interventi facilitanti l'inclusione sociale.
L'ottica era quella della beneficenza o degli interventi caritativi e di
solidarietà sociale, quindi, la legge Crispi intendeva salvaguardare la "generosità" di alcuni cittadini a favore delle persone in condizioni di disagio.
I regolamenti successivi alla legge hanno disciplinato gli aspetti contabili
e il profilo giuridicoamministrativo e organizzativo delle IPAB stesse.
Dal 1890 un primo tentativo di intervenire nei confronti delle IPAB lo
troviamo nell'articolo 25 del DPR 616/77 che in una prima stesura cercava di integrare le IPAB ed i loro beni nei servizi dei Comuni.  L'articolo 25 non fu approvato nella stesura originaria per una modifica imposta da una
sentenza della Corte Costituzionale che, per continuare a garantire
l'autonomia di tali istituzioni, ha eliminato i commi relativi alla pubblicizzazione delle IPAB.
Il DPCM 16 febbraio 1990 : Direttiva alle Regioni in materia di personalità
giuridica di diritto privato, ha chiarito che le IPAB su base associativa o quelle che esercitavano attività didattica a favore della prima infanzia (scuola materne) potevano assumere personalità giuridica di diritto privato,
mantenendo ovviamente il patrimonio e le attività in essere.
Dopo centodieci anni la legge 328/2000 all'articolo 10, ridisciplina il profilo giuridico delle IPAB delegando il Governo per l'emanazione di un provvedimento che per le Istituzioni che operano a favore delle persone in stato di disagio o in campo sociale, preveda, nel rispetto delle tavole fondative e degli statuti, la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP).
Le caratteristiche più importanti previste all'art. 10 prevedono che:
- Le IPAB, che operano in campo sociale, sono inserite a tutti gli effetti
nel sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Nel rispetto degli Statuti e dei patrimoni, la figura giuridica della IPAB
viene trasformata in soggetto più snello e moderno, di tipo aziendale, che si struttura come un'azienda pubblica,
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mutuando dal privato gli aspetti di minor burocrazia: la direzione, il
controllo di gestione, il bilancio economico patrimoniale, etc.
- La trasformazione si può raggiungere anche attraverso fusioni e
accorpamenti per superare la polverizzazione delle piccole strutture, utilizzare economie di scala e quindi migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale.
- E' prevista la tutela dei patrimoni e solo la loro redditività può essere
di supporto all'azienda; in tal senso viene individuata anche la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni;
- le piccole IPAB sono escluse dalla trasformazione;
- le Ipab che esercitano attività collegate alla Scuola sono escluse da
questo provvedimento legislativo.
Infine il Decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 disciplina l'applicazione
dell'articolo 10 sopra illustrato e nel dettaglio illustra come segue, le procedure di trasformazione delle IPAB;
- Affida alle Regioni le modalità applicative per l'inserimento delle IPAB
nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari;
- Individua per le Ipab oggetto di ridisciplina il profilo di Aziende Pubbliche di Servizi alla persona e ne fissa i criteri generali per la trasformazione, salvaguardando interessi originari e patrimoni;
- Individua per le aziende forme di contabilità e di bilancio adeguate al
profilo aziendale;
- Le Ipab che operano in campo scolastico non rientrano in questo
provvedimento legislativo;
- Prevede la possibilità di accedere a profilo di diritto privato per le
piccole istituzioni il cui volume di attività e reddito non consente la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona;
- Individua criteri per le modifiche statutarie da parte delle IPAB che si
aziendalizzano;
- Individua i compiti degli Organi delle Aziende di Servizi alla Persona;
- Fissa criteri per la nomina del Direttore e per le sue funzioni.
Sulla base delle soprariportate indicazioni normative nazionali si è
ritenuto di procedere alla conseguente applicazione regionale di tale processo di rivisitazione delle strutture Ipab attraverso uno studio propedeutico sullo stato delle Ipab nella regione Marche e tenendo conto delle successive modifiche costituzionali del Titolo V che lasciano ampio margine di interpretazione del processo alle singole regioni.
Il testo, sottoposto a molteplici consultazioni rappresenta le caratteristiche del territorio marchigiano e degli enti che, in alcune ambiti della nostra regione operano in particolare nel settore della non autosufficienza degli anziani.
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

"Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona"
Art. 1
OGGETTO:1. La presente legge, ispirandosi alle finalità indicate dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), aventi sede nel territorio regionale.
2. Il riordino di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle tavole fondative
e degli statuti originari e riguarda:
a) la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona
o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
b) l'estinzione delle IPAB in caso di accertata impossibilità ad operare la
trasformazione di cui alla lettera a), secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4.
3. La presente legge disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona indicate al comma 2, lettera a).
CAPO I
RIORDINO DELLE IPAB
Art. 2
(Trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Le IPAB e loro consorzi che svolgono direttamente o indirettamente
attività di erogazione di servizi assistenziali, comprese quelle che erogano esclusivamente contributi economici e quelle prive dei requisiti previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990
(Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento delle personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a
carattere regionale ed infraregionale) operanti prevalentemente in ambito
scolastico, sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona, fatta salva la possibilità di chiedere il riconoscimento delle personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 3, presentando alla Regione, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di trasformazione, corredato della delibera che approva le necessarie modifiche statutarie in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Non possono operare direttamente la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi le IPAB nelle quali sia contemporaneamente accertata la presenza di un volume di bilancio delle attività e dei servizi erogati inferiore a euro 600.000,00 e di un patrimonio mobiliare e immobiliare di valore inferiore a euro 500.000,00.
3. Non possono altresì trasformarsi direttamente in Aziende le IPAB con
patrimonio e bilancio insufficienti alla realizzazione delle finalità statutarie o che siano inattive da almeno due anni.
4. Non possono infine trasformarsi direttamente in Aziende le IPAB le cui
finalità, previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, risultino esaurite o non più conseguibili.
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5. Ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 2 e in ogni altro
caso in cui sia opportuno per ottenere una migliore realizzazione delle finalità statutarie o una migliore integrazione delle rispettive attività e
servizi, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un'unica Azienda
pubblica di servizi alla persona, trasmettendo il relativo piano di trasformazione ai sensi del comma 1.
6. Ove ricorrano le condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4, le IPAB
adottano un piano di risanamento o di riorganizzazione, anche mediante fusione, da trasmettere alla Regione entro il termine di cui al comma 1. Nel
caso in cui il piano non abbia avuto attuazione nei termini ivi previsti, la
Giunta regionale nomina un commissario che verifica la praticabilità del piano medesimo o di un piano alternativo o, in mancanza, provvede all'estinzione ai sensi dell'articolo 5.
Art. 3
(Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)
1. Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990
possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), a seguito di apposita domanda da trasmettere alla Regione, unitamente alla deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, nel termine indicato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.
3. Ai fini del riconoscimento, il requisito di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera b), del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo
collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita
dell'ente, mentre il requisito di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante è designata da privati.
4. Ai fini di cui al comma 1, non sono comunque considerate Istituzioni
promosse e amministrate da privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, le IPAB che nel decennio precedente la
data di entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato di
finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del dieci per cento della consistenza patrimoniale, esclusi i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali purché non erogati in ragione della natura pubblica del soggetto, nonché i finanziamenti pubblici finalizzati all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e alla riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie purché garantiti dall'accensione di specifici vincoli di destinazione.
5. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere
riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini di cui al comma 2, un atto d'intesa con il Comune nel cui territorio l'IPAB ha la sua sede legale.
Qualora la Giunta regionale approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo
quanto previsto dal presente articolo, trasmettendo la relativa domanda
entro centoventi giorni dalla comunicazione della deliberazione.
Art. 4
(Modalità per il riordino)
1. Ai fini del completo riordino del settore, i Comuni accertano che le IPAB
presenti nel proprio territorio si attivino per l'adozione degli atti necessari alla trasformazione in Aziende o in persone giuridiche di diritto privato entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, e segnalano alla Regione le IPAB rimaste inattive.
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2. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta
regionale nomina, entro i successivi sessanta giorni, anche in base alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo, un commissario
che provvede ad effettuare gli adempimenti prescritti dagli articoli 2 e 3.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità necessarie all'attuazione di
quanto disposto dal presente capo.
4. La Regione assicura che gli statuti delle Aziende derivanti dal riordino
prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o rappresentanti dei soci, qualora gli stessi fossero già previsti negli statuti
delle IPAB alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli statuti delle Aziende e delle persone giuridiche private di cui alla
presente legge costituiscono lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, dell'elezione degli organi di governo
e dell'ambito territoriale di attività delle medesime.
Art. 5
(Estinzione)
1. Le IPAB non trasformate secondo le norme del presente Capo sono estinte con provvedimento adottato dalla Giunta regionale.
2. Il provvedimento di estinzione dispone il trasferimento dei beni e del
personale ad altra Azienda con analoghe finalità nell'ambito territoriale di attività o, in mancanza, al Comune ove l'IPAB ha sede o svolge l'attività
prevalente, i quali subentrano in tutti i rapporti giuridici preesistenti.
3. Gli enti subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi
derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 6
(Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica
di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del
pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro
sessanta giorni dall'adozione.
3. Le Aziende adottano regolamenti di organizzazione e di contabilità e si
dotano di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
4. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti
e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione
regionale e di adozione dei piani di zona di cui all'articolo 19 della l.
328/2000.
Art. 7
(Organi)
1. Sono organi delle Aziende:
a) il presidente;
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b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Lo statuto delle Aziende disciplina la durata in carica, le competenze e
il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli organi di cui al presente articolo, indicandone altresì i requisiti e le
cause di ineleggibilità ed incompatibilità. In deroga a quanto previsto al
comma 1, lo statuto può prevedere un amministratore o un revisore unico.
3. Possono essere nominati revisori solo gli iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di organizzazione delle Aziende determina gli eventuali
emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi di cui al presente articolo, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.
Art. 8
(Direttore)
1. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore dotato della
necessaria esperienza professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e all'attività dell'Azienda e all'entità del patrimonio gestito.
2. Il direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli
obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e
verifica dei risultati riservata agli organi di cui all'articolo 7.
3. Il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato da un contratto
di lavoro di diritto privato, la cui durata, non superiore a cinque anni e rinnovabile, è fissata dallo statuto.
L'incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l'accettazione del medesimo comporta per i lavoratori dipendenti, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa e il diritto alla conservazione del posto. In tal caso il regolamento di organizzazione delle Aziende determina il compenso spettante al direttore, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Più Aziende possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita
convenzione.
Art. 9
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale delle Aziende ha natura privatistica
ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.
207/2001.
2. La dotazione organica del personale è determinata con atto di
programmazione annuale, adottato dalle Aziende con le modalità indicate nello statuto.
3. I requisiti e le modalità di assunzione sono stabiliti dal regolamento di
organizzazione delle Aziende secondo i principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 10
(Bilanci e contabilità)
1. Le Aziende si dotano, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:
a) piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione;
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b) bilancio economico preventivo con documento di budget allegato;
c) bilancio consuntivo.
2. Il regolamento di contabilità delle Aziende introduce la contabilità
economica ed è redatto in conformità allo schema deliberato dalla Giunta regionale, in modo da adottare criteri uniformi volti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
Art. 11
(Patrimonio)
1. Il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili e immobili ad
esse appartenenti, nonché dai beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività anche a seguito di atti di liberalità.
2. Il patrimonio iniziale delle Aziende derivanti dalla trasformazione
disciplinata dall'articolo 2 è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili inventariati al momento della trasformazione con atto trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il patrimonio delle Aziende costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge non può essere inferiore a quello indicato all'articolo 2, comma 2.
3. Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Aziende i beni mobili e
immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere ceduti a qualsiasi titolo, se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
4. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché
le alienazioni del patrimonio disponibile di valore superiore a euro 25.000,00 sono autorizzate dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Azienda. Il termine è sospeso in
caso di richiesta di integrazione o chiarimenti e riprende a decorrere dalla data di ricevimento dell'integrazione o dei chiarimenti richiesti.
5. Le Aziende predispongono annualmente il piano di gestione e
valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, ispirato al principio di incremento della redditività e della resa economica funzionale ad una più
efficace gestione dei servizi.
6. Le Aziende tengono un registro inventario relativo al proprio patrimonio,
aggiornato annualmente alla data del 31 dicembre.
7. La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione al Comune e alla Regione degli atti di cui ai commi 5 e 6.
Art. 12
(Utilizzo degli utili e copertura delle perdite)
1. Le Aziende utilizzano gli eventuali utili per lo sviluppo delle attività
istituzionali indicate dallo statuto, per la riduzione dei costi di gestione dei servizi e per la conservazione del patrimonio, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche statutarie.
2. Le Aziende danno immediata comunicazione al Comune delle eventuali
perdite di gestione e trasmettono al Comune medesimo, entro novanta giorni dalla comunicazione suddetta, un programma di risanamento volto a
ripianare il disavanzo.
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3. Nel caso in cui la perdita di cui al comma 2 si protragga per un triennio
consecutivo, il Comune provvede alla rimozione degli organi e alla nomina di un commissario per la gestione ordinaria e straordinaria, con il compito di riportare in pareggio il bilancio o di provvedere alla fusione con altre Aziende.
4. Accertata l'impossibilità di procedere ai sensi del comma 3, il
commissario avvia la procedura per l'estinzione ai sensi dell'articolo 13.
Art. 13
(Fusione ed estinzione delle Aziende)
1. Gli organi di amministrazione possono deliberare la fusione delle Aziende
amministrate, specificando se si tratta di fusione per incorporazione o se dalla fusione derivi l'istituzione di una nuova Azienda. La deliberazione
di fusione è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni sede delle Aziende
interessate ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le Aziende i cui scopi siano esauriti o cessati o che si trovino nell'impossibilità di attuare i propri scopi ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale, d'ufficio o su iniziativa del Comune, degli organi o del commissario dell'Azienda medesima.
3. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione, nominando
contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo
periodo.
4. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta
regionale che dispone l'estinzione dell'Azienda e la devoluzione del patrimonio residuo prioritariamente ad altra Azienda operante nello stesso
Comune o, in mancanza, al Comune medesimo con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
Art. 14
(Vigilanza e controllo sulle Aziende)
1. La vigilanza sulle Aziende è esercitata dal Comune in cui ha sede
l'Azienda interessata.
2. Le modalità di effettuazione della vigilanza di cui al comma 1 sono
stabilite dai Comuni, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
3. Gli organi delle Aziende possono essere rimossi in caso di gravi
violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi
inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di impossibilità di
funzionamento. Con il provvedimento di rimozione degli organi, il Comune nomina un commissario per la gestione temporanea dell'Azienda. Il Comune
nomina altresì, previa diffida, un commissario ad acta in caso di omesso o
ritardato compimento di atti obbligatori per legge.
4. Entro il 31 marzo i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sui
risultati del controllo effettuato nell'anno precedente.
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e controllo sui risultati di
gestione del sistema delle Aziende con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
6. Il Comune può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi adottati
dalle Aziende per motivateragioni di interesse pubblico, previa richiesta di chiarimenti o eventuali modifiche.
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CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
(Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private)
1. Le IPAB trasformate in persone giuridiche private ai sensi della presente
legge sono soggette alla vigilanza e al controllo della Regione ai sensi delle disposizioni del codice civile.
2. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni
originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.
Art. 16
(Inserimento nel sistema integrato degli interventi e servizi sociali e
concorso alla programmazione)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono inserite nel sistema
integrato di interventi e servizi sociali e partecipano alla relativa programmazione regionale e d'ambito.
2. Le persone giuridiche private di cui alla presente legge partecipano alla
programmazione e alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo quanto disposto dalla l. 328/2000 e dai piani e programmi regionali e di zona.
Art. 17
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui all'articolo 9, comma 1,
il rapporto di lavoro del personale delle Aziende continua ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alla data della trasformazione.
3. Fino alla data indicata nella deliberazione della Giunta regionale di cui
all'articolo 10, comma 1, le Aziende mantengono la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di
cui all'articolo 11, comma 4, si applicano anche alle IPAB non ancora trasformate in Aziende.
5. Alle IPAB non ancora trasformate ai sensi della presente legge continua
ad applicarsi la normativa statale e regionale previgente, fino alla data di effettiva trasformazione.
6. Le Aziende e le persone giuridiche private trasformate a norma della
presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
Il personale dipendente mantiene i diritti derivanti dall'anzianità maturata al momento della trasformazione.
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7. I riferimenti alle IPAB contenuti nelle leggi regionali vigenti si intendono fatti alle Aziende di cui alla presente legge.
8. Per quanto non previsto, si applicano le norme del d.lgs. 207/2001 in
quanto compatibili.
Art. 18
(Modifiche e abrogazioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13
(Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è sostituito dal seguente:
"2. Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione
sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia)."
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004 è sostituito dal seguente:
"1. Le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza
sull'attività degli enti che amministrano terre civiche i quali, a tale scopo, inviano ad esse i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale."
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004 è sostituito dal seguente:
"2. Si considera competente per territorio la comunità montana nel cui
territorio l'ente che amministra terre civiche ha sede."
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004 le parole "i Comuni" sono
soppresse.
5. Sono abrogate le leggi regionali:
a) 14 giugno 1978, n. 14;
b) 21 maggio 1980. n. 35;
c) 18 dicembre 1991, n. 36.
6. Sono altresì abrogati:
a) gli articoli 10, comma 2, lettera a); 13; 45, comma 1, lettere a), b) e
d), della legge regionale 5 novembre 1988, n.
43;
b) il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004.
7. Cessa di avere applicazione la direttiva n. 1 del 10 marzo 1982. 

 


 
 

 

 

 

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