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Dottrina
(A.P.S.P.)
L'abrogazione
dell'articolo 15 della legge Crispi
"Lo schema dell'abrogazione
presenta un rapporto tra due atti di pari
grado nell'ordine gerarchico delle fonti e
mette capo ad un determinato effetto che
l'atto posteriore produce sull'oggetto e di
riflesso sull'efficacia dell'atto anteriore in
presenza (e in conseguenza) di una esplicita
pronuncia - e si versa nell'ipotesi di
abrogazione espressa - oppure di una
situazione obiettiva d'incompatibilità tra
nuova e vecchia disciplina, ed allora si
verifica il caso di abrogazione tacita" (dalla
voce "Legge" dell'Enciclopedia del Diritto).
"La dottrina allorché si occupa
dell'abrogazione, si limita a considerare il
problema concettuale (che cosa è
l'abrogazione), mentre ignora gran parte dei
problemi che del resto sorgono così numerosi,
in concreto, per qualsiasi nozione giuridica"
(Giannini, Problemi relativi all'abrogazione
delle leggi, Padova, 1942, p. 6).
"Si dice "coerente" quel ordinamento in cui
non esistono norme incompatibili: si dice,
invece, "completo" quello in esiste sempre una
norma o la norma con questa incompatibile.
All'inverso, si dice "incoerente" quel
ordinamento in cui esiste e una norma che
regola quella determinata fattispecie e quella
incompatibile"; si dice "incompleto" quello in
cui non esiste né la norma che regola una
determinata fattispecie, né quella
incompatibile" (dalla voce "Lacune del
diritto", a cura di N. Bobbio, in Contributi
ad un dizionario giuridico).
Se da un punto di vista teorico-generale il
concetto di abrogazione, ci si riferisca a
quella espressa oppure a quella tacita, e non
volendo certo in questa sede analizzare la
questione se sia esatta quella suggestiva tesi
dottrinale secondo la quale l'effetto
abrogativo troverebbe la propria fonte non già
nella legge posteriore abrogatrice ma nella
stessa legge anteriore abrogata (Esposito,
Modugno), o se non sia forse preferibile
seguire l'indirizzo quasi del tutto prevalente
secondo il quale è la legge posteriore a
costituire la causa, non certo l'occasione
dell'abrogazione, non suscita particolari
problemi teorici, ben diversa appare la
questione qualora l'interprete debba
verificare in concreto quando la nuova
normativa risulti incompatibile con la vecchia
disciplina.
Sul punto la manualistica (Ziccardi,
Crisafulli, Mortati, Barile, Paladin, Rescigno)
risulta più preoccupata di svelarne il
meccanismo operativo del procedimento, di
chiarire cioè in che modo l'effetto
abrogativo, segnandone nel tempo l'efficacia,
delimita l'ambito di applicazione della legge
alla quale si riferisce, salvo poi finire per
concludere che vi sarebbe una antinomia solo
apparente tra vecchia e nuova disciplina,
piuttosto che cercare di indicare dei criteri
i quali consentano, oggi che appare sempre più
sfumata la distinzione tra abrogazione
espressa e tacita, di orientare l'interprete
nella disamina e nella valutazione di "quella
situazione di obiettiva incompatibilità".
E' nostra convinzione che l'analisi di alcuni
rilevanti casi pratici e le indicazioni
fornite dall'interprete nel tentativo di
risolvere i problemi prospettatigli permettano
non solo di dare conto di queste difficoltà,
ma consentano anche di toccare con mano come
opera il giurista quando è chiamato non tanto
ad esercitarsi nella tranquillizzante attività
di esegeta della volontà del legislatore, ma
piuttosto quando gli viene chiesto di indicare
una via, una soluzione, la quale evidentemente
non potrà prescindere dal "dover essere" del
dettato legislativo, ma nemmeno potrà
trascurare quella realtà dei fatti, quell'"essere"
dell'esperienza che certo non diventa
"esperienza giuridica" solo perché vi è una
norma che seleziona e qualifica come giuridici
determinati fatti.
Il caso posto all'attenzione dell'interprete
(caso che purtroppo abitualmente viene
definito "pratico", come se vi fossero casi
pratici che non pongono problemi teorici,
oppure, peggio ancora, problemi
teorico-generali che non hanno alcuna
rilevanza pratica) riguarda il comportamento
che deve essere tenuto da parte di ciascun
componente l'organo amministrativo di un
istituto di assistenza e beneficenza (nel
proseguo per comodità "IPAB"), quando vengano
discussi e votati ordini del giorno l'oggetto
dei quali potrebbe essere ricondotto ad
interessi propri dell'amministratore o propri
di altre persone giuridiche dal medesimo
stabilmente gestite.
In altri termini, il problema posto oggi
all'attenzione non sarà certo quello di
verificare quali siano le delibere che di
volta in volta comportino un obbligo di
astensione da parte del consigliere
d'amministrazione, né comprendere se quel
complicato e discusso concetto giuridico che
prende il nome di "conflitto d'interesse"
debba essere accertato in astratto
(virtualmente) o in concreto, al momento del
compimento dell'atto medesimo oppure
attraverso quel complicato meccanismo di
matrice penalistica che prende il nome di
prognosi postuma, quanto piuttosto si vorrà
solo cercare di stabilire come debba
comportarsi il consigliere d'amministrazione
chiamato a partecipare ad una seduta del
consiglio nel quale si dibattano questioni di
carattere generale che potenzialmente possano
riguardare interessi suoi o di altre persone
giuridiche da lui stabilmente amministrate.
In particolare, e schematizzando, si tratterà
di comprendere se Tizio, il quale è
contemporaneamente consigliere
d'amministrazione dell'ente Alfa e
dell'istituto Beta, debba astenersi da ogni
discussione e votazione del consiglio
d'amministrazione di Alfa nel quale si
dibattano problematiche afferenti l'ente Beta,
e viceversa.
Sul punto, occorre osservare che nel nostro
ordinamento giuridico i criteri per ordinare
le norme giuridiche prodotte dalle fonti del
diritto, oltre ad essere presenti nella
Costituzione, si trovano nelle "Disposizioni
sulla legge in generale", i quali consentono
di risolvere i contrasti che inevitabilmente
si pongono tra le differenti disposizioni
legislative.
I criteri che vengono espressi nelle
Disposizioni sono essenzialmente tre: il
criterio cronologico, il quale regola la
successione degli atti normativi nel tempo, il
criterio gerarchico, il quale risolve
antinomie di norme poste da fonti non
equiparate ma aventi una posizione gerarchica
differente e, infine, il criterio della
competenza, il quale vige in tutti i casi nei
quali le fonti sono ordinate dalla
Costituzione secondo, appunto, differente
competenza, riferendosi alla dimensione
territoriale nell'ambito della quale
l'atto-fonte è destinato ad operare o alla
materia che esso è chiamato a disciplinare.
In forza del criterio cronologico, il quale
regola i contrasti tra disposizioni stabilite
da fonti aventi la medesima competenza ed il
medesimo rango gerarchico (c.d. fonti
equiparate), prevale e deve essere applicata
quella legge o comunque quell'atto normativo
posto successivamente nel tempo; regola questa
espressa nel noto brocardo "lex posterior
derogat priori", in virtù del quale appunto la
legge posteriore costituisce la causa
dell'abrogazione della legge anteriore.
Secondo questa prospettazione, sicuramente
prevalente rispetto a quella secondo la quale
la legge posteriore altro non sarebbe l'evento
al cui verificarsi sarebbe risolutivamente
condizionata la legge anteriore, l'abrogazione
di una disposizione normativa è la conseguenza
del ricorso al criterio cronologico al fine di
risolvere un contrasto normativo, criterio
vigente ed espressione del principio secondo
il quale i dettati più recenti in ordine di
tempo devono prevalere su quelli del passato.
Seppur solo incidentalmente, vale la pena di
evidenziare che in presenza della c.d.
clausola di abrogazione espressa, ovvero di
quella clausola contenuta in alcuni atti
normativi, in forza della quale è il
legislatore stesso a statuire che la
disciplina dettata non possa essere abrogata o
derogata se non in modo esplicito e comunque
con precisa indicazione delle fonti da
abrogare o modificare viene, in buona
sostanza, rovesciato il criterio cronologico
e, in caso di conflitto tra due disposizioni,
l'interprete dovrà applicare la norma
precedente anziché quella successiva.
Chiarito ciò, si dovranno preliminarmente
individuare le fonti alle quali almeno
astrattamente si potrebbe ricorrere al fine di
regolare il caso de quo, fattispecie concreta
nella quale l'amministratore è chiamato a
prendere parte ad una seduta del consiglio
d'amministrazione nella quale si dibattono
questioni afferenti ad un altro ente del quale
egli è amministratore, pur sempre naturalmente
nella convinzione che l'operato del medesimo
deve essere improntato ai principi di
imparzialità e di buona amministrazione (art.
97 Cost.).
A ben vedere, rispondere a tale questione
altro non significa se non prospettare una
soluzione alle domande di seguito riportate,
le quali rappresenteranno anche la struttura
logico-argomentativa del prosieguo
dell'esposizione: se, a seguito dei numerosi
interventi legislativi in materia si possano
ritenere ancora applicabili agli organi di
governo delle IPAB i precetti normativi
contenuti rispettivamente nell'art. 15 della
legge 17 luglio 1890 n. 6972 (cosiddetta
"legge Crispi", istitutiva delle IPAB
medesime), il quale stabilisce che "chi fa
parte delle Congregazioni di carità (soppresse
dalla legge 3 giugno 1937 n. 847 e sostituite
dagli Enti Comunali di assistenza) e gli
amministratori di ogni altra istituzione
pubblica di assistenza e beneficenza, non può
intervenire a discussioni o deliberazioni, né
può prender parte ad atti o provvedimenti
concernenti interessi suoi o dei parenti od
affini entro il quarto grado, o interessi
stabilmente da lui amministrati, o di corpi
morali di cui avesse una rappresentanza o di
persone con le quali fosse legato da vincolo
di società in accomandita semplice o di
associazione in partecipazione [...]",
disposizione applicabile pure a "coloro che
fanno parte dell'ufficio di Prefettura, di
sottoprefettura o di altra autorità politica,
ovvero della Giunta Provinciale amministrativa
(ora Comitato provinciale di assistenza e
beneficenza per effetto del D.Lgs. 22 marzo
1945, n. 173) ed al Sindaco del Comune";
nonché quelli contenuti nel successivo art. 17
il quale, in caso di violazione del precedente
art. 15, sancisce "la decadenza dall'ufficio
di amministratore", nonché "l'obbligo di
risarcimento dei danni, salve le maggiori pene
quando siavi reato";
quale sia conseguentemente, in caso di
abrogazione degli artt. 15 e 17 della "Crispi",
la disciplina giuridica oggi applicabile a
quelle fattispecie nelle quali il componente
del consiglio di amministrazione di una IPAB
debba intervenire a discussioni e
deliberazioni concernenti interessi suoi o di
altro ente dal medesimo stabilmente
amministrato.
Occorre subito evidenziare che, qualora si
dovesse ritenere che alla fattispecie concreta
prospettata dovesse risultare applicabile la
legge "Crispi", non si porrebbe nemmeno il
problema di verificare caso per caso
l'esistenza o meno di un'ipotesi di conflitto
d'interessi, considerata la chiarezza del
disposto normativo del 1890, il quale obbliga
l'amministratore all'astensione a prescindere
da ogni disamina sulla portata del conflitto
d'interessi medesimo, dovendo l'amministratore
non prendere parte alla delibera ogni
qualvolta essa sia relativa ad un suo
interesse, anche se rispetto ad esso non sia
ipotizzabile, nemmeno virtualmente, un
conflitto con il preminente interesse pubblico
della delibera stessa.
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di
Stato, certo formatasi sull'art. 290 del Testo
Unico del 1915 n. 148 e sull'art. 279 del
Testo Unico 1934 n. 383, appariva
assolutamente unanime: l'obbligo
dell'astensione dalla partecipazione a
deliberazioni che trattano questioni nelle
quali vi sia un interesse personale di un
membro del Consiglio comunale prescinde da
ogni apprezzamento circa l'idoneità
dell'interesse a determinare o escludere la
situazione d'incompatibilità (Consiglio di
Stato, Sez. IV, 31 ottobre 1983 n. 713, in "Cons.
Stato", 1983, I, p.1002), salvo qualche
isolata pronuncia nella quale si tentava di
temperare tale principio, escludendosi che
tale obbligo vi sarebbe stato nel caso di
interesse esiguo o di estrema tenuità
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 dicembre 1983
n. 1052, in "Giur. It.", 1984, III, p.340).
Ciò evidenziato, in ogni caso nessuno potrà
dubitare che l'art. 30 II comma della legge 8
novembre del 2000 n. 328, (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) stabilisce che
"all'entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'art. 10 è abrogata la disciplina
relativa alle IPAB prevista dalla legge 17
luglio 1890 n. 6972".
Il decreto legislativo cui si riferisce il
legislatore del 2000 è indubbiamente il D.Lgs.
4 maggio 2001 n. 207, che il governo veniva
delegato ad emanare appunto a seguito della
legge delega 8 novembre 2000 n. 328, recante
una nuova disciplina in tema di IPAB, ispirata
ai principi ed ai criteri indicati dalla legge
delega stessa (art. 10 legge 8 novembre 2000
n. 328): inserimento delle IPAB nella rete
territoriale dei servizi, garanzia di una
gestione efficace ed efficiente, adozione di
forme gestionali privatistiche, promozione di
forme di accorpamento e fusione tra IPAB,
scioglimento delle IPAB inutili o inattive,
promozione della separazione della gestione
dei patrimoni da quella dei servizi, finanche
alla promozione della depubblicizzazione.
A questo punto si pone il problema di
comprendere se l'art. 30 della legge delega
rappresenti un'ipotesi di abrogazione espressa
anche degli art. 15-17 della legge "Crispi",
seppur differita all'entrata in vigore del
decreto legislativo delegato, oppure se vi
possa essere un qualche margine per affermare
che i principi ivi contenuti debbano ancora
trovare applicazione, considerato che tali
articoli non sono stati espressamente
abrogati.
In realtà, la questione è solo accademica,
poiché l'art. 7, IV comma del D.Lgs. 4 maggio
2001 n. 207 (decreto delegato) espressamente
rinvia all'art. 87 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267: "ai componenti gli organi di Governo
delle IPAB e delle aziende di servizi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 87
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
167", il quale altro non è se non il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, al cui art. 87 prevede che "fino
all'approvazione della riforma in materia di
servizi pubblici locali, ai componenti dei
consigli di amministrazione […] si applicano
le disposizioni contenute nell'art. 78 comma
2, nell'art. 79 commi 3 e 4, nell'art. 81,
nell'art. 85 e nell'art. 86".
In buona sostanza, sembra essere accaduto
questo: la legge delega del 2000 condiziona
l'abrogazione della "Crispi" all'entrata in
vigore del decreto delegato del 2001, il quale
certo entra in vigore ma, in tema di
amministratori di IPAB, rinvia all'art. 87 del
Testo Unico del 2000, testo normativo
addirittura precedente alla legge delega, e in
grado di produrre effetti solo fino a quella
che sarà "la riforma in materia di servizi
pubblici locali". Tecnicamente, un'abrogazione
espressa differita, rispetto alla quale la
cosiddetta condizione sospensiva è
rappresentata da un decreto delegato il quale
rinvia ad un disposto normativo addirittura
precedente la legge delega, la cui efficacia è
per volontà stessa del legislatore
risolutivamente condizionata all'entrata in
vigore di altra disposizione normativa.
Pur con le difficoltà di seguire il
legislatore in questo complicato gioco di
rinvii, dovrebbe risultare sicuro che la
normativa oggi applicabile è quella che il
Testo Unico aveva già previsto per i consigli
di amministrazione delle aziende speciali:
"gli amministratori di cui all'art. 77 comma 2
devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti
o affini entro il quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti
normativi di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o
affini fino al quarto grado".
In tema di trattamento giuridico della
fattispecie, ne derivano due conseguenze
inequivocabili.
La prima. L'obbligo di astensione ivi sancito
incontra una deroga nei provvedimenti
normativi di carattere generale, dato che
correttamente si tratta di delibere nelle
quali si presume inesistente un qualunque
conflitto di interesse, fatta salva l'ipotesi
di una correlazione immediata e diretta del
contenuto della deliberazione con gli
eventuali specifici interessi
dell'amministratore, mentre, correttamente,
viene esclusa ogni possibilità di conflitto
tra delibere di enti e/o istituti nei cui
rispettivi consigli vi sia il medesimo
amministratore.
In altri termini, rispetto al quesito
iniziale, si deve necessariamente rispondere
che Tizio, il quale è contemporaneamente
consigliere d'amministrazione dell'ente Alfa e
dell'istituto Beta, non deve astenersi da ogni
discussione e votazione del consiglio
d'amministrazione di Alfa nel quale si
dibattano problematiche afferenti l'ente Beta,
e viceversa.
La soluzione suggerita ha anche una sua logica
interna: stante il preminente interesse
pubblico, non è nemmeno ipotizzabile un
contrasto tra la delibera A di Alfa e la
delibera B di Beta, a meno che certo
l'amministratore non abbia un interesse
proprio, ma allora diverso da quello di Alfa e
di Beta, la cui violazione verrà allora
sanzionata.
La seconda. All'amministratore che viola
l'art. 77 comma II non vengono prescritte né
sanzioni amministrative né disciplinari di
alcun genere, come poteva essere la decadenza
dall'ufficio di amministratore, quale sanzione
tipica contenuta nell'art. 17 della "Crispi",
risultando pertanto perfettamente congruo che
l'amministratore IPAB non abbia un un
trattamento giuridico diverso rispetto a
quello di un amministratore di un ente locale,
il quale è chiamato a prendere decisioni
relative ai medesimi ambiti territoriali e a
vigilare sullo svolgimento di attività
giuridiche ed economiche del tutto analoghe.
Pertanto, alla luce di quanto testé affermato,
risulta assolutamente chiaro che, in forza
dell'intervento del legislatore delegato del
2001, la disciplina degli organi di
amministrazione delle IPAB è stata
completamente ri-disegnata. Agli organi di
governo delle IPAB, infatti, il legislatore
delegato ha voluto applicare la medesima
disciplina che il Testo Unico sull'ordinamento
degli enti locali del 18 agosto 2000 n. 267
aveva previsto per gli organi di governo di
questi enti. Oltre al rinvio espresso all'art.
87 del Testo Unico e con esso alla disciplina
degli enti locali, va precisato che il
legislatore delegato del 2001 ha disciplinato
in modo nuovo e pertanto completamente
innovato anche lo status degli amministratori
delle "nuove aziende pubbliche di servizi alle
persone" (comunemente dette ASP), le quali
succederanno, e la cosa non può essere
casuale, proprio in applicazione del decreto
legislativo 4 maggio 2001 n. 207, alle
"vecchie" IPAB.
L'altra questione pratica posta all'attenzione
dell'interprete riguarda le indennità dei
componenti i consigli di amministrazione delle
IPAB; in particolare si tratterà di rispondere
ad un duplice quesito:
se, con riferimento al quadro normativo e
provvedimentale vigente, al fine di
determinare l'indennità di carica del
presidente del consiglio IPAB, si debba ancora
ritenere applicabile la tabella A) di cui alla
legge 27 dicembre 1985 n. 816 oppure essa
risulti abrogata; se un componente il
consiglio d'amministrazione di due enti possa
cumulare le due diverse indennità di carica.
In altri termini, si tratterà di determinare
in quale misura andrà calcolata l'indennità di
carica, nonché di comprendere se Tizio, il
quale è nel contempo, poniamo, presidente del
consiglio d'amministrazione di Alfa e di Beta,
possa cumulare le indennità di carica.
La disciplina normativa di riferimento è
dunque quella contenuta nella legge regionale
30 gennaio 1997 n. 6 la quale, all'art. 72
commi III-V, nel prevedere per gli
amministratori delle IPAB l'erogazione di
un'indennità di carica, fa riferimento ai
principi generali dell'ordinamento in materia
di enti pubblici e locali: "in attuazione dei
principi generali dell'ordinamento che
prevedono l'erogazione di indennità agli
amministratori pubblici e degli enti locali, è
ammessa per lo svolgimento della funzione di
Presidente dell'IPAB la corresponsione […]", e
nella legge regionale 15 dicembre 1982 n. 55
(e successive modificazioni), al cui art. 12
si demanda all'organo regionale competente la
fissazione delle modalità e dei criteri per la
determinazione di tali indennità.
Pertanto, in attuazione dell'art. 72 della
legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6 e
dell'art. 9 della legge regionale 16 settembre
1997 n. 37, il Consiglio della Regione Veneto,
con due deliberazioni, la n. 133 del 1997 e la
successiva n. 42 del 1998, ha indicato le
modalità ed i criteri per la determinazione
delle indennità degli Amministratori delle
IPAB.
In particolare, la delibera del Consiglio
Regionale n. 133 del 97 ha stabilito che, ai
fini della determinazione degli importi
massimi delle indennità fissate, si debba fare
riferimento a quanto stabilito dalle tabelle
della L. n. 816 (e successive modificazioni ed
integrazioni), stabilendosi al punto 4) della
delibera stessa che la materia dovrà essere
regolata da tutte le altre disposizioni
previste da tale disposto normativo, in quanto
con essa compatibili.
Con la seconda deliberazione del Consiglio
Regionale, la n. 42 del 1998, invece, sono
stati approvati, in sostituzione di quelli
della deliberazione precedente, i nuovi
criteri per la classificazione delle IPAB,
modificando gli indici tipologici per la
determinazione delle indennità agli
amministratori delle stesse, pur senza
espressamente abrogare quanto stabilito dalla
precedente delibera n. 133 del 1997.
A questo punto risulta opportuno evidenziare
che, sebbene la delibera n. 42 del 1998 rinvii
anch'essa alle tabelle della legge n. 816, il
provvedimento consiliare omette tuttavia di
fare espresso riferimento alle successive
modificazioni di tale legge; ciò nonostante,
detta omissione non dovrebbe impedire
l'applicazione delle successive ed intervenute
modificazioni della legge n. 816, in quanto
l'integrale applicazione di quest'ultima
discende dai principi generali espressamente
richiamati dall'art. 72 comma III della legge
regionale n. 6 del 1997.
Chiarito ciò, va ancora evidenziato che
l'entrata in vigore della legge 3 agosto 1999
n. 265, la quale ha ri-disciplinato lo status
degli amministratori degli enti locali,
innovando quanto previsto dalla n. 816 del
1985 ed abrogando tutte le disposizioni con
essa incompatibili, ha abrogato anche le
tabelle indicate in tale disposto normativo.
Infatti, in forza di quanto disposto all'art.
23, comma IX della L: n. 265, secondo il quale
"la misura minima delle indennità delle
funzioni e dei gettoni di presenza di cui al
presente articolo è determinata […] con
decreto del Ministro dell'interno […]", viene
adottato il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000,
contenente il regolamento recante i criteri
per la determinazione della misura
dell'indennità minima delle funzioni e dei
gettoni di presenza degli amministratori
locali, nel quale sono indicate le modalità
per il calcolo delle indennità degli
amministratori locali, determinazioni che
erano prima contenuti nella tabella A)
allegata alla L. n. 816 del 1985.
Si deve necessariamente concludere che le
indennità degli amministratori delle IPAB sono
previste dalla L.R. n. 6 del 1997, nonché
nella conseguente deliberazione regionale (la
n. 42), per effetto della quale il contenuto
della tabella A) della L. n. 816 deve essere
ri-aggiornato alla luce della normativa
contenuta nella L. n. 265 la quale ha
ri-disegnato lo status degli amministratori
degli enti locali. Tale interpretazione è
indubbiamente confermata dal contenuto
dell'art. 72, III comma della L.R. n. 6, il
quale, intendendo regolamentare gli
amministratori delle IPAB, da una parte,
rinvia ai principi generali dell'ordinamento
giuridico, dall'altra, rimette all'organo
regionale competente la determinazione di tali
criteri.
Da ultimo, si devono analizzare le modifiche
legislative intervenute dopo l'entrata in
vigore della L n. 265 del 1999, ed in
particolare il D.Lgs. n. 267 del 2000,
contenente il Testo Unico sull'ordinamento
degli enti locali, nonché il D.Lgs. n. 207 del
2001, che ha appunto ri-ordinato la normativa
in tema di IPAB, il quale stabilisce che "gli
emolumenti spettanti ai componenti gli Organi
di Governo sono determinati, sulla base dei
criteri definiti dalla Regione sulla base
dell'atto di intesa di cui all'art. 5, III,
con il regolamento di organizzazione
dell'azienda, approvato dal consiglio di
amministrazione entro tre mesi dalla data del
suo insediamento, sottoposto ai controlli
dalla legge regionale" (art. 7 comma V).
Pur non essendo stato tale regolamento di
organizzazione ancora adottato, appare chiaro
che, ai fini della piena attuazione della
riforma delle IPAB, sarà decisivo il ruolo
esercitato dalle Regioni, le quali dovranno
perseguire i principi ed i criteri indicati
dal D.Lgs. n. 207, che attribuisce loro alcuni
adempimenti assolutamente puntuali, tra i
quali appunto, almeno ai fini che qui
interessano, la definizione dei criteri per la
fissazione dei compensi degli amministratori.
Ora, in attesa delle conseguenti deliberazioni
regionali in attuazione dei principi contenuti
nel decreto di riordino delle IPAB, la
disciplina attualmente applicabile agli
amministratori di tali enti in tema di
indennità, almeno per quel che riguarda la
regione Veneto, rimane quella della L. R. n. 6
del 1997 e della delibera consiliare n. 42, le
quali disposizioni, non essendo stato ancora
attuato l'art. 7 del sopraindicato decreto
legislativo, rimangono le uniche abilitate a
regolare tali disciplina.
Rispetto al secondo quesito posto, e cioè
quello concernente la cumulabilità di tali
indennità, va preliminarmente evidenziato che
nell'ordinamento legislativo e provvedimentale
vigente non vi è alcuna disposizione che
preveda una qualche incompatibilità tra la
carica di amministratore di due diverse IPAB.
Le uniche incompatibilità sancite ex lege
sono, infatti, quelle contenute nella "Crispi",
la quale negli artt. 11 e ss. indica alcuni
tassativi casi di incompatibilità, ma non
certo l'ipotesi in cui l'ufficio di
amministratore viene ricoperto da chi già
svolge tale mansione in altra IPAB; ne dovrà
evidentemente derivare che nulla osta al
cumulo delle indennità.
Tutt'al più, una qualche perplessità potrebbe
derivare dall'art. 23 della L. n. 265 del
1999, il cui testo è oggi integralmente
recepito dall'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del
2000, dettato appunto in tema di
amministratori di enti locali, il quale ai
commi VI, VII e VIII stabilisce infatti che
"le indennità di funzione previste dal
presente capo non sono tra loro cumulabili.
L'interessato opta per la percezione di una
delle due indennità ovvero per la percezione
del 50 per cento di ciascuna […]".
Ma non c'è dubbio alcuno che tale disposto
legislativo non può trovare applicazione agli
amministratori della IPAB, dato che la loro
attività è prevista e regolata dall'art. 7 del
D.Lgs. n. 207 del 2001, nel quale non vengono
richiamate le norme di cui all'art. 82 del
Testo Unico del 2000.
Tale disposizione non è applicabile agli
amministratori delle IPAB, non solo perché
l'art. 7 del D.Lgs. n. 207 non rinvia all'art.
82 del Testo Unico, pur richiamando invece
espressamente e puntualmente l'art. 87, dato
che potrebbe trattarsi di una "svista" del
legislatore, ma soprattutto poiché il rinvio
all'art. 82 del Testo Unico, che vieta appunto
la cumulabilità delle indennità, non avrebbe
avuto significato alcuno, considerato che
risulta evidente che il legislatore del 2001
con la previsione dell'art. 87 intende
estendere agli organi di governo delle IPAB le
norme che il Testo Unico aveva previsto per i
consigli di amministrazione delle aziende
speciali anche consortili, così richiamando le
sole prescrizioni degli artt. 78 comma II, 79
commi III e IV, 81, 85 e 86, ma non certo
l'art. 82.
D'altro canto, la lacuna viene, infatti,
immediatamente colmata dal decreto di
ri-ordino delle IPAB il quale, se da un lato,
rinvia alle norme del Testo Unico, dall'altro,
attribuisce alla Regione il compito di
determinare i criteri per la fissazione dei
compensi agli amministratori. Ne deriva che,
finché la Regione non provvederà ad attuare
quanto stabilito dal D.Lgs. n. 207 del 2001
agli artt. 5 e 7, non vi è norma alcuna che
vieti il cumulo di tali indennità.
Pertanto, rispetto al quesito iniziale, si
deve necessariamente rispondere che Tizio, il
quale è contemporaneamente consigliere
d'amministrazione dell'ente Alfa e
dell'istituto Beta può indubbiamente cumulare
le due indennità di carica.
Da un punto di vista teorico generale, a
prescindere pertanto dalla bontà delle
soluzioni giuridiche proposte, appare
opportuno svolgere una qualche considerazione
sul procedimento utilizzato per risolvere le
questioni poste all'attenzione
dell'interprete.
A tal proposito, può risultare suggestivo
prendere le mosse da quella diffusa
convinzione, più o meno consapevole, che
costituisce certo il punto di approdo più
ovvio di quel preciso itinerario filosofico di
tanta parte dei nostri teorici generali di
formazione analitica, secondo il quale, di
fronte alla comune affermazione del nostro
legislatore "con l'entrata in vigore della
presente legge, sono abrogate tutte le
disposizioni ed i provvedimenti che regolano
la stessa materia o che la contraddicono",
altro non può rilevare che "quale siano queste
norme passa comprensibilmente sotto silenzio;
il legislatore semplicemente le ignora. Ma
poiché ne sospetta l'esigenza, ritiene di
dover correre ai ripari. Nulla può documentare
la desolazione della situazione attuale meglio
di questa schiettissima confessione del
legislatore: non poter più egli abbracciare
con lo sguardo il proprio campo di attività"
(S. Simitis, Crisi dell'informazione
giuridica, p. 17).
Evidentemente, così impostato, il problema
giuridico dell'individuazione del disposto
normativo in grado di regolare un determinato
caso giuridico, che altro non è se non il
classico problema della validità giuridica,
del quale la successione delle leggi nel tempo
costituisce un formidabile punto di emersione,
finisce per essere un falso problema.
In altri termini, se i presupposti teorici
della questione sono la completezza e la
coerenza dell'ordinamento giuridico, come non
è comprensibile l'ingenuo imbarazzo del
giurista di fronte alle lacune legislative,
così non sono significativi da un punto di
vista teorico generale i problemi posti dalla
successione delle leggi nel tempo, considerato
che è la Legge stessa, con l'ausilio
dell'interprete, ad auto-integrarsi.
In questa prospettiva, è ben poco rilevante
che il legislatore, una volta emanata una
disposizione legislativa, conosca o meno le
disposizioni immediatamente abrogate oppure
virtualmente abrogabili, considerato che è
l'interprete stesso chiamato a "completare"
una volontà provvisoriamente imperfetta, ma
ontologicamente completa; così come non ha
alcun senso, ma su questo non dovrebbe essere
necessario nemmeno discutere, risolvere quello
che è appunto un falso problema, attraverso
un'incredibile soluzione, il ricorso ad una
macchina elettronica che assume funzioni
decisionali attraverso l'elaborazione della
documentazione normativa inserita, così come
propongono oggi alcuni epigoni di quella
medesima Scuola Analitica.
Il vero problema è piuttosto, ed
evidentemente, la funzione che è chiamato a
svolgere oggi il giurista; non si tratterà
cioè di discutere se l'elaboratore informatico
sia o meno in grado di svolgere o di
controllare i ragionamenti del giurista,
quanto piuttosto quello di comprendere che ciò
che caratterizza l'attività del giurista non
potrà mai essere quella di completare la
volontà del legislatore, quale ultimo anello
di quel particolare procedimento che prende il
nome di autointegrazione dell'ordinamento
giuridico, quanto piuttosto quella di "tenere
assieme" il dover essere della norma con
l'essere del fatto, che pure concorre alla
formazione dell'ordinamento giuridico, in
ultima analisi, quella di verificare di volta
in volta come attuare quel "tribuere cuique
suum", questo sì unico e ultimo baluardo della
certezza del diritto, di fronte ad un
legislatore certo spesso irrazionale e
confuso, ma inevitabilmente mai come oggi
espressione di una società "che non si
riconosce nella medesima tavola di valori e
sicuramente scomposta nella varietà di gruppi
e della categorie economiche" (N. Irti, L'età
della decodificazione, p.96).
Federico Casa
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