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Dottrina
(A.P.S.P.)
Articolo 18 Cod. Civ. -
Enti non profit
Ancora oggi tutta la disciplina
degli enti privati rimane circoscritta entro
la rigida distinzione tracciata dal Codice
Civile già dal 1942 tra enti del Libro I
(Associazioni con o senza personalità
giuridica, fondazioni e comitati) senza fini
di lucro e destinate al perseguimento di
finalità etiche e/o ideali ed enti del Libro V
(società lucrative e cooperative) funzionali,
invece, alla produzione in funzione meramente
lucrativa o di mutualità in tema di beni e
servizi.
L'evoluzione del nostro contesto economico e
sociale non ha fatto altro, tuttavia, che
rivelare la crescente inadeguatezza
dell'architettura codicistica.
Le organizzazioni non profit hanno
progressivamente accresciuto, infatti, la
propria soggettualità in seno al nostro
sistema del welfare che, proprio a queste, ha
spesso delegato, sotto diverse forme
gestionali, la produzione e l'erogazione di
servizi alla persona o di rilievo pubblico o
sociale.
In molti settori, le organizzazioni in
questione hanno saputo porre in evidenza la
loro capacità di risposta, in termini di
adeguatezza ed efficacia dell'intervento, alle
nuove istanze ed alle nuove sfide poste da una
convivenza sociale dai profili sempre più
articolati e contraddittori determinando, al
contempo, un vero e proprio discostamento tra
la dimensione "legale" fenomeno e la prassi
organizzativa ed operativa in cui esso
storicamente si è determinato.
E' nel tentativo di attenuare tale discrasia
che all'inizio degli anni '90 (dunque in tempi
abbastanza recenti), il legislatore italiano
ha dato l'avvio ad una variegata serie di
legislazioni speciali sulle quali, a turno, si
è sempre concentrata l'attesa di una soluzione
organica e compiuta ad un problema, che, a
tutt'oggi, appare nient'affatto risolto.
La legge sulla cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo che disciplina,
altresì, le organizzazioni non governative
(49/1987), la legge quadro sul volontariato
(266/1991), la legge quadro sulle cooperative
sociali (381/1991), la legge
sull'associazionismo di promozione sociale
(383/2000) ed il decreto legislativo sulla
soppressione delle Ipab (207/2001)
costituiscono, insieme al decreto legislativo
sulle Onlus (460/1997), altrettanti segmenti
di una realtà che, pur riconosciuta e
regolamentata in sue particolari modalità
d'essere proprio attraverso la citata
legislazione speciale, non viene a tutt'oggi
compresa, riconosciuta e valorizzata nella sua
dimensione più organica e strutturale.
Sotto questo profilo si è assistito, così, al
replicarsi di una schematologia normativa
riassumibile nei seguenti elementi:
definizione di una tipologia associativa (es.
organizzazione di volontariato);
previsione di un iter procedimentale e di
strumenti giuridico-formali necessari al
conferimento del relativo status (albi,
registri, etc...);
attribuzione di un trattamento premiale e/o di
vantaggio cui si collega, in un perverso
rapporto di sinallagmaticità, un regime di
controllo da parte della pubblica
amministrazione (più ti riconosco più ti
controllo).
Sono le osservazioni appena formulate a
postulare l'esigenza di un rinnovato approccio
da parte del legislatore che, in ottica di
sussidiarietà orizzontale, sappia offrire
strumenti dinamici per il riconoscimento di un
fenomeno che nella mutevolezza delle forme
giuridiche rimane caratterizzato storicamente
da alcuni elementi ricorrenti:
l'origine del soggetto agente dall'autonomia
negoziale dei privati e non dall'impulso del
potere pubblico; l'intervento in settori
contraddistinti da una finalità di rilievo
etico e/o sociale; l'assenza di finalità di
lucro soggettivo a vantaggio dei partecipanti
allo stesso soggetto giuridico.
E' dall'essenzialità di tali fattori e dalla
loro mutevole combinazione che trae origine il
delinearsi di una vera e propria
imprenditorialità sociale, del tutto
affrancata da letture maniache nelle quali
l'ideale ed il profìtto, il lavoro e l'azione
benefica si vorrebbero rigidamente separale
così come, in natura, non si sono mai
presentate.
Il valore di un'iniziativa legislativa
organica sull'impresa sociale, in fondo, è
tutto qui: non ostacolare ed assecondare
l'originaria spinta della persona a costruire,
ad un tempo, per sé e per gli altri.
La condizione per non rendere velleitario un
simile tentativo è quella di una trasversale
ricucitura dell'esistente consolidato
normativo, recuperando, però, la necessaria
saldatura tra i diversi aspetti che la stessa
disciplina del codice vuole ancora separati
(Libro I e Libro V) con un solo significativo
punto di contatto rappresentato
dall'esperienza cooperativistica e dalla sua
finalità mutualistica.
Le disposizioni allegate mirano, pertanto, a
fornire in primo luogo una definizione
unitaria d'impresa sociale trasversalmente
applicabile ad enti del libro I e del Libro V
del Codice civile costruita sui seguenti
elementi:
operatività esclusiva in ambiti di particolare
rilievo sodale (es. sanitario,
socio-sanitario, socio-assistenziale,
istruzione anche extrascolastica, tutela del
patrimonio ambientale ed artistico, etc...);
divieto di ridistribuzione di utili sotto
qualsiasi forma anche indiretta; contestuale
obbligo di reinvestire gli eventuali proventi
nell'attività istituzionale; negata
possibilità che soggetti pubblici o imprese
private con finalità lucrative possano
detenere il controllo, anche attraverso la
facoltà di nomina maggioritaria degli organi
di amministrazione.
Vengono, in secondo luogo, definiti gli ambiti
nei quali il soggetto qualificato in base ai
suddetti elementi come impresa sociale,
ancorché appartenente a diverse tipologie
giuridiche, dovrà essere destinatario di una
disciplina omogenea.
In ragione della particolare natura del
soggetto disciplinato e compatibilmente con la
struttura dell'ente, tale necessità rileva, in
particolare, per l'elettività delle cariche
sociali, per il regime di responsabilità degli
amministratori e per la tutela dei soci,
associati o partecipi, e dei terzi rispetto
all'operato degli amministratori, per la
previsione di clausole devolutive in caso di
cessazione dell'attività, per l'obbligo di
redazione e di pubblicità del bilancio, di
previsione del collegio sindacale e di
iscrizione nel registro delle imprese, per la
previsione di organi di controllo, per la
rappresentanza in giudizio da parte degli
amministratori e per la responsabilità
limitata al patrimonio dell'impresa, per la
costituzione di organismi che assicurino forme
di partecipazione nell'impresa anche ai
diversi prestatori d'opera e ai destinatari
delle attività.
Vengono previsti, inoltre, l'intervento
statale al fine di attivare funzioni e servizi
permanenti di monitoraggio e ricerca necessari
alla verifica della qualità delle prestazioni
rese dalle imprese sociali e la possibilità di
riconoscere l'impresa sociale quale centro di
eccellenza di interesse nazionale, in
relazione alla particolare qualità del
servizio svolto.
Si delega il Governo a coordinare le
disposizioni dettate in attuazione della
delega con le disposizioni vigenti nelle
stesse materie e nelle materie connesse,
apportandovi le integrazioni e le modifiche
strettamente necessarie, ferme restando le
disposizioni in vigore concernenti il regime
giuridico e amministrativo degli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
Si stabilisce, infine, un'apposita clausola di
chiusura diretta a prevedere che
dall'attuazione delle norme non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Sullo schema di disegno di legge, deliberato
in via preliminare nella riunione del
Consiglio dei Ministri dell'll aprile 2002, è
stato acquisito il parere della Conferenza
unificata, reso nella seduta del 20 giugno
2002.
La Conferenza unificata ha espresso parere
favorevole condizionato all'accoglimento
dell'emendamento volto a stralciare l'articolo
1, comma 1, lettera d), relativo ai centri di
eccellenza di interesse nazionale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha fatto presente che la possibilità
di riconoscere l'impresa sociale quale centro
di eccellenza di interesse nazionale, in
relazione alla particolare qualità del
servizio svolto e sulla base del possesso di
requisiti individuati con decreto del Ministro
del lavoro e delle .politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle attività
produttive, non invade affatto le competenze
regionali, ma si inserisce nello scenario di
delimitazione organizzativa della figura
dell'impresa sociale e, pertanto, nella
materia dell'ordinamento civile, di competenza
esclusiva statale.
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