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Dottrina (A.P.S.P.)

      

Parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione. Rinvio alla disciplina regolamentare circa l'obbligatorietà.
 


  
Codesto ente chiede un parere in merito all’obbligatorietà dell’espressione del parere di regolarità tecnica e/o contabile su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Tra le modifiche introdotte nell’Ordinamento degli Enti locali dalla legge 265/1999 ed in gran parte recepite nel Testo Unico di cui al D. Lgs. 267/2000 , assume un peso rilevante la normativa inerente i pareri che vengono espressi dai responsabili dei servizi, in merito alla regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile. L’importanza della norma è collegata alla particolare posizione in cui si colloca l’innovazione legislativa, ovvero al crocevia tra la necessità, da un lato, di semplificare le procedure amministrative per l’approvazione delle deliberazioni e, dall’altro, di mantenere distinti i ruoli tra gli organi d’indirizzo e quelli della struttura operativa che gestisce le attività.

Ora il decreto legislativo sopra citato conteneva un riferimento esplicito alle Ipab solo in relazione all’estensione ad esse delle norme inerenti il controllo preventivo degli atti. D’altronde la “vecchia” normativa generale di riferimento (Legge 17/7/1890 n. 6972 e relativi regolamenti) non contiene disposizioni assimilabili all’obbligo citato nel quesito, né pare possibile in questa fase prescindere completamente da essa, tenuto conto che il D.Lgs. di riforma delle Ipab (n. 207/2001) abbisogna per la sua completa applicazione delle normative regionali di riferimento. Tale decreto contiene comunque al suo interno (art.10) l’esplicita previsione di forme di controllo interno, richiamando in ciò, tra l’altro, gli “strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile” di cui al Decreto Legislativo 30/7/1999 n.286. A tale proposito non si può ignorare che quest’ultimo strumento normativo, all’art.1, dispone che “tutte le amministrazioni pubbliche” debbano dotarsi di strumenti di tale tipo. L’assetto così delineato ricalca il modello sviluppato per gli enti locali, al quale sembra in gran parte ispirarsi. Pur nelle obiettive difficoltà di applicazione di tali principi alle Ipab, che sono infatti enti particolarmente eterogenei, non va comunque dimenticato che le singole attribuzioni debbono essere disciplinate con appositi regolamenti, la cui adozione è tra l’altro legittimata dall’espresso rinvio all’autonomia regolamentare operato dalla normativa fondamentale crispina (artt. 31 della legge n. 6972 del 1890 e 51 del R.D. n.99 del 1891).

In relazione all’individuazione di coloro che risultano abilitati al rilascio dei pareri in discussione, per gli Enti in cui il Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000 trova applicazione, possono ricoprire incarichi di responsabile di centro di costo tutti i dipendenti appartenenti alla categoria D, mentre negli enti in cui questa categoria non dovesse essere presente, la responsabilità di servizio può essere affidata ai dipendenti delle categorie B e C. Se, tuttavia, per queste figure l’Amministrazione non dovesse rinvenire nell’ente professionalità idonee, la responsabilità ricade sul segretario comunale o, se nominato, sul direttore generale. L’affidamento di tali responsabilità ai dipendenti sopra menzionati dovrebbe, a parere dell’Ufficio, trovare comunque espressione, per quanto riguarda gli enti di cui al quesito, nella potestà regolamentare espressamente prevista già dalla legge 6972/1890.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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