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Dottrina
(A.P.S.P.)
Parere di regolarità
tecnica e/o contabile sulle proposte di
deliberazione. Rinvio alla disciplina
regolamentare circa l'obbligatorietà.
Codesto ente chiede un parere in merito
all’obbligatorietà dell’espressione del parere
di regolarità tecnica e/o contabile su ogni
proposta di deliberazione da sottoporre al
Consiglio di Amministrazione.
Tra le modifiche introdotte nell’Ordinamento
degli Enti locali dalla legge 265/1999 ed in
gran parte recepite nel Testo Unico di cui al
D. Lgs. 267/2000 , assume un peso rilevante la
normativa inerente i pareri che vengono
espressi dai responsabili dei servizi, in
merito alla regolarità tecnica, e dal
responsabile del servizio finanziario, in
ordine alla regolarità contabile. L’importanza
della norma è collegata alla particolare
posizione in cui si colloca l’innovazione
legislativa, ovvero al crocevia tra la
necessità, da un lato, di semplificare le
procedure amministrative per l’approvazione
delle deliberazioni e, dall’altro, di
mantenere distinti i ruoli tra gli organi
d’indirizzo e quelli della struttura operativa
che gestisce le attività.
Ora il decreto legislativo sopra citato
conteneva un riferimento esplicito alle Ipab
solo in relazione all’estensione ad esse delle
norme inerenti il controllo preventivo degli
atti. D’altronde la “vecchia” normativa
generale di riferimento (Legge 17/7/1890 n.
6972 e relativi regolamenti) non contiene
disposizioni assimilabili all’obbligo citato
nel quesito, né pare possibile in questa fase
prescindere completamente da essa, tenuto
conto che il D.Lgs. di riforma delle Ipab (n.
207/2001) abbisogna per la sua completa
applicazione delle normative regionali di
riferimento. Tale decreto contiene comunque al
suo interno (art.10) l’esplicita previsione di
forme di controllo interno, richiamando in
ciò, tra l’altro, gli “strumenti di controllo
di regolarità amministrativa e contabile” di
cui al Decreto Legislativo 30/7/1999 n.286. A
tale proposito non si può ignorare che quest’ultimo
strumento normativo, all’art.1, dispone che
“tutte le amministrazioni pubbliche” debbano
dotarsi di strumenti di tale tipo. L’assetto
così delineato ricalca il modello sviluppato
per gli enti locali, al quale sembra in gran
parte ispirarsi. Pur nelle obiettive
difficoltà di applicazione di tali principi
alle Ipab, che sono infatti enti
particolarmente eterogenei, non va comunque
dimenticato che le singole attribuzioni
debbono essere disciplinate con appositi
regolamenti, la cui adozione è tra l’altro
legittimata dall’espresso rinvio all’autonomia
regolamentare operato dalla normativa
fondamentale crispina (artt. 31 della legge n.
6972 del 1890 e 51 del R.D. n.99 del 1891).
In relazione all’individuazione di coloro che
risultano abilitati al rilascio dei pareri in
discussione, per gli Enti in cui il Testo
Unico di cui al D.Lgs. 267/2000 trova
applicazione, possono ricoprire incarichi di
responsabile di centro di costo tutti i
dipendenti appartenenti alla categoria D,
mentre negli enti in cui questa categoria non
dovesse essere presente, la responsabilità di
servizio può essere affidata ai dipendenti
delle categorie B e C. Se, tuttavia, per
queste figure l’Amministrazione non dovesse
rinvenire nell’ente professionalità idonee, la
responsabilità ricade sul segretario comunale
o, se nominato, sul direttore generale.
L’affidamento di tali responsabilità ai
dipendenti sopra menzionati dovrebbe, a parere
dell’Ufficio, trovare comunque espressione,
per quanto riguarda gli enti di cui al
quesito, nella potestà regolamentare
espressamente prevista già dalla legge
6972/1890. |