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I.P.A.B.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

(a cura del dott. Giovanni Soliani)

        

         

          

      

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Dottrina (A.P.S.P.)

      

Prorogate al 31 dicembre 2005
le agevolazioni fiscali per le Ipab

 (Art. 2, comma 24, della Finanziaria)

 


Gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato
sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dall'Invim.
 
Con il comma 24 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, è stato prorogato al 31 dicembre 2005, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il regime fiscale di esenzione relativo agli atti necessari per la trasformazione delle istituzioni in esame, in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, così come previsto per il riordino delle Ipab dall'articolo 4, comma 4, del Dlgs n. 207/2001.
 
Le Ipab

 
Nel panorama delle attività sociali le Ipab costituiscono una realtà fortemente radicata nel territorio. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, istituite dalla Legge Crispi n. 6972 del lontano 17 luglio 1890 (che costituisce a tutt'oggi la norma fondamentale), e regolate dal Rdl 30 dicembre 1923, n. 2841, e dalla legge n. 1187 del 17 giugno 1926, sono state oggetto di riordino da parte del Dlgs n. 207/2001, emanato in attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 382/2000.
Scopo principale delle Ipab è l'assistenza ai poveri, sia sotto l'aspetto materiale che morale. L'articolo 10, comma 1, del citato Dlgs n. 207 del 4 maggio 2001, ha disposto la trasformazione in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), dettando precise disposizioni in materia di statuti, organizzazione e contabilità.

Come si legge nelle schede di lettura del provvedimento predisposte dal Servizio studi della Camera dei deputati, "le IPAB socio assistenziali sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge quadro citata e partecipano alla programmazione sanitaria", dato che, prima della revisione costituzionale intervenuta nel 2001, gli articoli 117 e 118 della Costituzione attribuivano alle Regioni (a statuto ordinario) la potestà legislativa concorrente in materia di "beneficenza pubblica" e le relative funzioni amministrative. A seguito della revisione degli articoli 177 e 118, la materia "servizi sociali" sembra rientrare tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Il Dlgs n. 112/1998 - che conferisce alle Regioni e agli enti locali quasi tutte le funzioni in materia - definisce "servizi sociali" tutte le attività (servizi, gratuiti o a pagamento, e prestazioni economiche) volte a rimuovere gli ostacoli che la persona incontra nella vita, escluse le attività previdenziali e le sanitarie, nonché quelle assicurate dalla giustizia.
In particolare, il decreto legislativo n. 207/2001 ha previsto, fra l'altro, la possibilità della trasformazione delle Ipab in associazioni o fondazioni di diritto privato, fermo restando l'osservanza dei vincoli posti dagli statuti, il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini della valorizzazione dei servizi, l'accorpamento e la fusione ai fini di una oculata riorganizzazione, e lo scioglimento nei casi in cui risultino essere inattive o non abbiano attuato un piano di risanamento.

L'oggetto della proroga

 
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Dlgs n. 207/2001, richiamato dal comma 24, dell'articolo 2, della Finanziaria 2004, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dall'Invim e relativa imposta sostitutiva, fino al 31 dicembre 2005, tutti gli atti relativi al riordino delle Ipab in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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