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Dottrina
(A.P.S.P.)
Prorogate al 31 dicembre
2005
le agevolazioni fiscali per le Ipab
(Art. 2, comma 24, della Finanziaria)
Gli atti relativi al riordino delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza in aziende di servizi o in persone
giuridiche di diritto privato
sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dall'Invim.
Con il comma 24 dell'articolo 2 della legge n.
350 del 24 dicembre 2003, è stato prorogato al
31 dicembre 2005, per le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, il regime fiscale
di esenzione relativo agli atti necessari per
la trasformazione delle istituzioni in esame,
in aziende di servizi o in persone giuridiche
di diritto privato, così come previsto per il
riordino delle Ipab dall'articolo 4, comma 4,
del Dlgs n. 207/2001.
Le Ipab
Nel panorama delle attività sociali le Ipab
costituiscono una realtà fortemente radicata
nel territorio. Le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, istituite dalla
Legge Crispi n. 6972 del lontano 17 luglio
1890 (che costituisce a tutt'oggi la norma
fondamentale), e regolate dal Rdl 30 dicembre
1923, n. 2841, e dalla legge n. 1187 del 17
giugno 1926, sono state oggetto di riordino da
parte del Dlgs n. 207/2001, emanato in
attuazione della legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali n. 382/2000.
Scopo principale delle Ipab è l'assistenza ai
poveri, sia sotto l'aspetto materiale che
morale. L'articolo 10, comma 1, del citato
Dlgs n. 207 del 4 maggio 2001, ha disposto la
trasformazione in aziende di servizi o in
persone giuridiche di diritto privato
(associazioni o fondazioni), dettando precise
disposizioni in materia di statuti,
organizzazione e contabilità.
Come si legge nelle schede di lettura del
provvedimento predisposte dal Servizio studi
della Camera dei deputati, "le IPAB socio
assistenziali sono inserite nel sistema
integrato di interventi e servizi sociali
previsto dalla legge quadro citata e
partecipano alla programmazione sanitaria",
dato che, prima della revisione costituzionale
intervenuta nel 2001, gli articoli 117 e 118
della Costituzione attribuivano alle Regioni
(a statuto ordinario) la potestà legislativa
concorrente in materia di "beneficenza
pubblica" e le relative funzioni
amministrative. A seguito della revisione
degli articoli 177 e 118, la materia "servizi
sociali" sembra rientrare tra le materie di
competenza legislativa esclusiva delle
Regioni.
Il Dlgs n. 112/1998 - che conferisce alle
Regioni e agli enti locali quasi tutte le
funzioni in materia - definisce "servizi
sociali" tutte le attività (servizi, gratuiti
o a pagamento, e prestazioni economiche) volte
a rimuovere gli ostacoli che la persona
incontra nella vita, escluse le attività
previdenziali e le sanitarie, nonché quelle
assicurate dalla giustizia.
In particolare, il decreto legislativo n.
207/2001 ha previsto, fra l'altro, la
possibilità della trasformazione delle Ipab in
associazioni o fondazioni di diritto privato,
fermo restando l'osservanza dei vincoli posti
dagli statuti, il rispetto dei principi di
efficienza, efficacia e trasparenza ai fini
della valorizzazione dei servizi,
l'accorpamento e la fusione ai fini di una
oculata riorganizzazione, e lo scioglimento
nei casi in cui risultino essere inattive o
non abbiano attuato un piano di risanamento.
L'oggetto della proroga
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Dlgs n.
207/2001, richiamato dal comma 24,
dell'articolo 2, della Finanziaria 2004, sono
esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, dall'Invim e relativa imposta
sostitutiva, fino al 31 dicembre 2005, tutti
gli atti relativi al riordino delle Ipab in
aziende di servizi o in persone giuridiche di
diritto privato. |