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I.P.A.B.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

(a cura del dott. Giovanni Soliani)

        

         

          

      

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Dottrina (A.P.S.P.)

      

La trasformazione delle I.P.A.B. in A.P.S.P.

 

Definizione

 
Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza sono enti di diritto pubblico che hanno in tutto o in parte il fine di prestare assistenza ai più poveri o provvedere all'educazione, all'istruzione, all'avviamento a qualche professione, arte o mestiere od, in qualsiasi altro modo, il miglioramento morale ed economico. Questo è ciò che recita l'art.1, L.17 luglio 1890 n. 6972.
Le I.P.A.B. operano sotto il controllo e la vigilanza delle regioni, svolgono attività di assistenza agli anziani, agli handicappati, ai minori ed altre categorie deboli, curano la formazione e la educazione, gestendo ospedali, brefotrofi, ospizi, ricoveri, collegi, asili ed altro ancora.
Sono enti no-profit soggetti alle norme di diritto amministrativo e amministrati da un Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.
Le I.P.A.B. nel perseguire i propri fini non si avvalgono soltanto degli strumenti di diritto amministrativo (es. deliberazioni, certificazioni, attestazioni, determinazioni, ecc.), ma possono utilizzare anche i mezzi giuridici che regolano i rapporti fra soggetti privati: i negozi di diritto privato (es. compravendita, locazione, mutuo, appalto, deposito, conto corrente, ecc.).
I parametri di funzionamento sono definiti dalle norme e direttive delle regioni, le quali erogano anche i contributi per la riduzione delle rette di assistenza. La selezione del personale avviene normalmente attraverso concorsi pubblici.
Le I.P.A.B. italiane hanno sviluppato due attività principali: la gestione di strutture residenziali per anziani, minori e portatori di handicap e quella di strutture prescolari (asili e scuole per l’infanzia) e scolari.
 

Le aziende per i servizi alla persona (Asp)

 
Le I.P.A.B. che si trasformano in aziende per i servizi alla persona, ovvero in soggetti privati di diritto pubblico, saranno inserite nella rete dei servizi sociali previsti dalla legge 328/2000.
In riferimento ad esse il decreto precisa che l’istituzione "non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale e contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali".
Dovranno obbligatoriamente trasformarsi in aziende di servizi tutte le I.P.A.B. che erogano direttamente servizi di assistenza, a condizione che rispondano a determinati requisiti. Ne sono escluse sicuramente quelle che non sono in grado di rispettare le finalità statutarie, ovvero che da almeno due anni versano in uno stato di inattività.
è prevista la possibilità di risanamenti, fusioni e ridimensionamenti di statuti al fine di consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la ripresa dell'attività delle istituzioni che versano in condizioni di difficoltà.
 

I dipendenti

 
Sino ad oggi ai dipendenti delle Ipab è stato applicato il rapporto di lavoro degli enti pubblici.
Il decreto di riordino del settore, in riferimento alle Ipab riordinate come aziende di servizi, istituisce un comparto autonomo di contrattazione collettiva. Ciò consentirà meccanismi di flessibilità tipici del privato, modulati sui diversi servizi erogati. Alla definizione delle norme contrattuali "sono espressamente chiamate a concorrere le rappresentanze delle I.P.A.B.".
 

Novità fiscali

 
Il decreto di riordino delle Ipab affronta al capo I gli aspetti fiscali di questi istituti di assistenza, affermando "pari opportunità fiscali" fra organizzazioni non lucrative di utilità sociale e aziende pubbliche di servizi. A queste ultime, infatti, viene applicata la stessa disciplina fiscale delle Onlus: esenzione dalle imposte di registro legate alle variazioni statutarie e catastali, possibilità di ricevere donazioni, deducibili dalla dichiarazione dei redditi.
 

Il nuovo profilo giuridico

 

Il decreto legislativo di riordino stabilisce che le Ipab si devono trasformare in una delle seguenti tipologie di enti:
- aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp);
- Onlus e fondazioni (soggetti non lucrativi);
- strutture aziendali private, legate alla programmazione socio – sanitaria.
Gli istituti di assistenza hanno due anni di tempo per trasformarsi, termine trascorso il quale scatterà il commissariamento.
Le istituzioni riordinate manterranno inalterati i diritti e gli obblighi anteriori alla riforma, compresi i rapporti con il personale dipendente, che conserverà tutti i diritti derivanti da anzianità maturati.

 

 

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