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(a cura del dott. Giovanni Soliani)

        

         

          

      

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Dottrina (A.P.S.P.)

      

IRAP
 
 

Esenzione da Imposta anche per i disabili riconosciuti tali dopo l’assunzione

 

Con la Risoluzione n. 64 del 16 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Norma-tiva e Contenzioso, in risposta ad una istanza di Interpello formulata da una Ipab, ha fornito chiari-menti in ordine all’applicazione dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/97, il quale al comma 1, lett. a) – come modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b), della Legge n. 388/00 (Finanziaria 2001) - prevede che nella determinazione della base imponibile Irap "sono ammessi in deduzione i contributi per le as-sicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili (…)".

In particolare, l’Ipab istante, la quale determina l’Irap obbligatoriamente in base al metodo retributi-vo ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/97, senza possibilità di esercitare l’opzione di cui al successivo comma 2, in quanto Ente non commerciale disciplinato dall’art. 74, comma 2, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/86) - ciò a differenza dei Comuni, i quali sono egualmente esclusi da im-posizione diretta dall’art. 74, comma 1, del Testo unico medesimo, sebbene possano esercitare la suddetta opzione in quanto la loro commercialità ai fini Irap viene misurata secondo le norme del Dpr. n. 633/72 in materia di Iva, e non secondo le norme del Tuir – chiedeva:

1) se fosse corretto dedurre dalla base imponibile Irap retributiva le retribuzioni corrisposte a due soggetti disabili presenti nel proprio organico, dei quali solo uno è divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro;

2) se, ai fini della decorrenza della deduzione, sia rilevante la data in cui le autorità compe-tenti hanno certificato l’inabilità oppure si debba far riferimento alla data in cui la certifica-zione è pervenuta al datore di lavoro.

 

Riguardo al primo quesito, l’Agenzia ha precisato che la disposizione di cui al citato art. 11 del Dlgs. n. 446/97 consente di ammettere in deduzione nella determinazione della base imponibile I-rap, tra le altre, anche le spese relative ai lavoratori disabili, "senza a tale fine collegare l’applicazione del beneficio ai disabili che concorrono alla formazione della quota di riserva obbli-gatoria, prevista dall’art. 3 della Legge n. 68 del 1999, per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge citata, né operare alcuna distinzione tra l’inserimento nel lavoro di nuovi disabili e la conservazione del posto di lavoro nei confronti di soggetti la cui inabilità è sta-ta riconosciuta durante l’attività lavorativa".

La finalità perseguita dal Legislatore è infatti quella di "ridurre il costo del lavoro e quindi di rendere meno oneroso l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro dei soggetti disabili".

In conseguenza di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che la Ibab istante possa ammettere in deduzione dal-la base imponibile Irap le spese relative ad entrambi i disabili presenti in organico, anche se l’inabilità per uno dei due lavoratori è stata riconosciuta in costanza del rapporto di lavoro.

Inoltre, ha evidenziato l’Agenzia, l’agevolazione Irap è "riferita a tutti i lavoratori presenti in organi-co che, in possesso dei requisiti di legge, sono stati riconosciuti disabili dagli organi competenti".

Relativamente al secondo quesito, l’Agenzia ha ritenuto che, "nel caso di sopravvenuta inabilità in costanza di rapporto di lavoro, l’esclusione dalla base imponibile Irap decorra dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile, così come definito dall’articolo 1 della Legge n. 68 del 1999, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti".

 

 

Amministrazioni ed Enti Pubblici: focus sui contenuti del modello e delle istru-zioni ministeriali

 

Come ogni anno, entro il 31 ottobre 2006 anche i Comuni saranno chiamati a presentare, all’interno del Modello Unico/2006 Amministrazioni ed Enti pubblici, oltre ai quadri relativi alla Di-chiarazione Iva 2006, anche quelli relativi alla Dichiarazione Irap/2006 Amministrazioni ed Enti pubblici.

Studio Tirelli – Correggio Circolare n. 75/2006, Pagina 6 Riproduzione vietata

Esaminiamo di seguito i contenuti della Dichiarazione Irap/2006 Amministrazioni ed Enti pubblici, ricordando anche i termini e le modalità per il versamento dell’eventuale saldo d’imposta.

Soggetti preposti a compilare il Modello Irap 2006/Amministrazioni ed Enti pubblici In merito ai soggetti preposti a compilare il Modello Irap 2006/Amministrazioni ed Enti pubblici, anche quest’anno, prima della Sezione I è stata inserita la casella "Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap", affiancata dal "Codice fiscale del funzionario delegato".

Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell’Irap, ha previsto che "per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Locali], la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamen-ti dell’Imposta regionale sulle attività produttive".

Nelle istruzioni al Modello Irap è stato previsto che in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap, ciascuno di essi compili il proprio modulo, contenente i dati relativi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta (Sezioni I, II e III) ed ai versamenti d’imposta ef-fettuati (Sezioni VI e VIII), per i quali detto funzionario è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi.

Oltre a tali moduli, è stata prevista la compilazione e sottoscrizione di un modulo riepilogativo da parte del rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, contenente la somma alge-brica dei dati sugli imponibili e valore della produzione netta contenuti nei moduli compilati dai vari funzionari (Sezioni I, II e III), nonché i quadri con la determinazione dell’Imposta e la ripartizione regionale della stessa (Sezioni IV, V e VII).

In merito alla definizione di "rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico", il comma 3 del citato art. 19 del Dlgs. n. 446/97 dispone che "la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pe-na di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale …" e che "per gli organi e le Amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente compe-tente secondo le rispettive norme regolamentari".

 

 

Altri aspetti da tenere in considerazione

 

Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli enti Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione della Dichiarazione Irap/2006, ricordiamo:

- le regole di presentazione della Dichiarazione, che sono quelle previste per la Dichiarazione uni-ficata (comprensiva delle Dichiarazione Iva, Irap ed, eventualmente, del Mod. 770 Ordinario), in quanto i soggetti di cui all’art. 74, comma 1, del Dlgs. n. 344/03 (art. 88, comma 1, del "vecchio" Tuir), tra cui i Comuni, sono chiamati a presentare il frontespizio del Mod. Unico 2006/Enti non commerciali ed equiparati, unitamente ai quadri della Dichiarazione Iva 2006 (ad eccezione del frontespizio) ed a quelli Irap 2006/Amministrazioni ed Enti pubblici;

- il termine del 31 ottobre 2006 previsto per l’invio telematico della Dichiarazione unificata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpr. n. 322/98, come modificato dall’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 435/2001;

- il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, del Dlgs. n. 446/97, da effettuarsi in se-de di versamento del primo acconto istituzionale entro il 15 febbraio 2006 (attraverso i c.d. "com-portamenti concludenti"), da confermare barrando il rigo VO50 della Dichiarazione Iva 2007, relati-va all’anno 2006;

- la collocazione dell’Imposta a credito e a debito relativa all’attività commerciale su un "binario" separato rispetto a quanto risultante dall’attività istituzionale, non dovendo i due risultati, né essere incrociati, né comparati. Infatti, nel caso in cui si siano prodotti su entrambi i "binari" dei crediti d’imposta, ciascuno di questi dovrà essere esclusivamente portato in riduzione dei versamenti successivi del proprio "binario", senza possibilità di compensazione con Mod. F24.

Riguardo a tale ultimo punto, si sottolinea peraltro che l’Amministrazione, a differenza di quanto chiarito con la Cm. n. 20/E del 2001 in merito alle ritenute fiscali, non ha sancito ufficialmente la possibilità di utilizzare il Mod. F24 per compensare "a zero" l’eventuale credito Irap risultante dalle attività commerciali, venendo così incontro alle esigenze manifestate da numerosi Comuni.

Inoltre, rimarchiamo di nuovo che nella sezione IV del modello non è stato inserita, sotto la voce "Eccedenza dalla precedente dichiarazione" (rigo IQ32), una specifica voce dove indicare la parte eventuale di eccedenza compensata nel corso dell’anno.

 

 

Versamento acconti e saldo

 

Ricordato che le modalità di versamento degli acconti e del saldo Irap, a prescindere dal sistema di determinazione della base imponibile (metodo retributivo o contabile), per i Comuni devono essere conformi al Dm. 24 marzo 1998, di attuazione dell’art. 30, comma 5, del Dlgs. n. 446/97 (girofondi da contabilità speciale e non Modello F24), relativamente all’acconto Irap commerciale, lo stesso è dovuto per l’anno 2006 in misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IQ31 (Totale Imposta), sempre che detto importo sia superiore a 20,66 Euro, e deve essere versato in due rate:

  1. - la prima, pari al 40% dell’acconto dovuto, entro lo stesso termine previsto per il versamento del saldo Irap commerciale dovuto per l’anno 2005;

  2. - la seconda, pari al residuo 60% dell’acconto dovuto, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta (30 novembre).

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’importo non è superiore a 103 Euro, mentre il versamento della stessa può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

Per quanto riguarda il termine di versamento del saldo Irap 2005 istituzionale e commerciale e del primo acconto Irap commerciale 2006, ricordiamo che per i Comuni - per i quali l’approvazione del Conto consuntivo è prevista entro il 30 giugno dell’anno successivo ai sensi dell’art. 151, comma 7, del Tuel (Dlgs. n. 267/2000), ossia oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio - oc-corre far riferimento alle modifiche, apportate all’art. 17, del Dpr. n. 435/2001, dal Dl. n. 63/02, con-vertito nella Legge n. 112/02, in base alle quali tali soggetti rientrano tra quelli per i quali il saldo I-rap 2005 (e quindi il primo acconto 2006) deve essere versato entro il giorno 20 del mese succes-sivo a quello di approvazione del Rendiconto, ovvero, se non approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

 

 

 

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