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Dottrina
(A.P.S.P.)
IRAP
Esenzione da Imposta anche per
i disabili riconosciuti tali dopo l’assunzione
Con la Risoluzione n. 64 del 16 maggio scorso,
l’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale
Norma-tiva e Contenzioso, in risposta ad una
istanza di Interpello formulata da una Ipab,
ha fornito chiari-menti in ordine
all’applicazione dell’art. 11 del Dlgs. n.
446/97, il quale al comma 1, lett. a) – come
modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b),
della Legge n. 388/00 (Finanziaria 2001) -
prevede che nella determinazione della base
imponibile Irap "sono ammessi in deduzione i
contributi per le as-sicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese
relative agli apprendisti, ai disabili (…)".
In particolare, l’Ipab istante, la quale
determina l’Irap obbligatoriamente in base al
metodo retributi-vo ai sensi dell’art. 10-bis,
comma 1, del Dlgs. n. 446/97, senza
possibilità di esercitare l’opzione di cui al
successivo comma 2, in quanto Ente non
commerciale disciplinato dall’art. 74, comma
2, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/86) - ciò a
differenza dei Comuni, i quali sono egualmente
esclusi da im-posizione diretta dall’art. 74,
comma 1, del Testo unico medesimo, sebbene
possano esercitare la suddetta opzione in
quanto la loro commercialità ai fini Irap
viene misurata secondo le norme del Dpr. n.
633/72 in materia di Iva, e non secondo le
norme del Tuir – chiedeva:
1) se fosse corretto dedurre dalla base
imponibile Irap retributiva le retribuzioni
corrisposte a due soggetti disabili presenti
nel proprio organico, dei quali solo uno è
divenuto disabile in costanza di rapporto di
lavoro;
2) se, ai fini della decorrenza della
deduzione, sia rilevante la data in cui le
autorità compe-tenti hanno certificato
l’inabilità oppure si debba far riferimento
alla data in cui la certifica-zione è
pervenuta al datore di lavoro.
Riguardo al primo quesito, l’Agenzia ha
precisato che la disposizione di cui al citato
art. 11 del Dlgs. n. 446/97 consente di
ammettere in deduzione nella determinazione
della base imponibile I-rap, tra le altre,
anche le spese relative ai lavoratori
disabili, "senza a tale fine collegare
l’applicazione del beneficio ai disabili che
concorrono alla formazione della quota di
riserva obbli-gatoria, prevista dall’art. 3
della Legge n. 68 del 1999, per i soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1 della Legge citata, né operare
alcuna distinzione tra l’inserimento nel
lavoro di nuovi disabili e la conservazione
del posto di lavoro nei confronti di soggetti
la cui inabilità è sta-ta riconosciuta durante
l’attività lavorativa".
La finalità perseguita dal Legislatore è
infatti quella di "ridurre il costo del lavoro
e quindi di rendere meno oneroso l’inserimento
e la permanenza nel mondo del lavoro dei
soggetti disabili".
In conseguenza di ciò, l’Agenzia ha ritenuto
che la Ibab istante possa ammettere in
deduzione dal-la base imponibile Irap le spese
relative ad entrambi i disabili presenti in
organico, anche se l’inabilità per uno dei due
lavoratori è stata riconosciuta in costanza
del rapporto di lavoro.
Inoltre, ha evidenziato l’Agenzia,
l’agevolazione Irap è "riferita a tutti i
lavoratori presenti in organi-co che, in
possesso dei requisiti di legge, sono stati
riconosciuti disabili dagli organi
competenti".
Relativamente al secondo quesito, l’Agenzia ha
ritenuto che, "nel caso di sopravvenuta
inabilità in costanza di rapporto di lavoro,
l’esclusione dalla base imponibile Irap
decorra dal momento in cui il lavoratore ha
acquisito lo status di disabile, così come
definito dall’articolo 1 della Legge n. 68 del
1999, sulla base della certificazione
rilasciata dagli organi competenti".
Amministrazioni ed Enti
Pubblici: focus sui contenuti del modello e
delle istru-zioni ministeriali
Come ogni anno, entro il 31 ottobre 2006 anche
i Comuni saranno chiamati a presentare,
all’interno del Modello Unico/2006
Amministrazioni ed Enti pubblici, oltre ai
quadri relativi alla Di-chiarazione Iva 2006,
anche quelli relativi alla Dichiarazione Irap/2006
Amministrazioni ed Enti pubblici.
Studio Tirelli – Correggio Circolare n.
75/2006, Pagina 6 Riproduzione vietata
Esaminiamo di seguito i contenuti della
Dichiarazione Irap/2006 Amministrazioni ed
Enti pubblici, ricordando anche i termini e le
modalità per il versamento dell’eventuale
saldo d’imposta.
Soggetti preposti a compilare il Modello Irap
2006/Amministrazioni ed Enti pubblici In
merito ai soggetti preposti a compilare il
Modello Irap 2006/Amministrazioni ed Enti
pubblici, anche quest’anno, prima della
Sezione I è stata inserita la casella
"Modulo riepilogativo in caso di
amministrazione con più funzionari delegati ai
versamenti Irap", affiancata dal "Codice
fiscale del funzionario delegato".
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del
Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell’Irap, ha
previsto che "per i soggetti di cui all’art.
3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni
pubbliche, compresi gli Enti Locali], la
dichiarazione è presentata dai soggetti che
emettono i provvedimenti autorizzativi dei
versamen-ti dell’Imposta regionale sulle
attività produttive".
Nelle istruzioni al Modello Irap è stato
previsto che in caso di Amministrazione con
più funzionari delegati ai versamenti Irap,
ciascuno di essi compili il proprio modulo,
contenente i dati relativi agli imponibili
Irap ed al valore della produzione netta
(Sezioni I, II e III) ed ai versamenti
d’imposta ef-fettuati (Sezioni VI e VIII), per
i quali detto funzionario è stato delegato ad
emettere provvedimenti autorizzativi.
Oltre a tali moduli, è stata prevista la
compilazione e sottoscrizione di un modulo
riepilogativo da parte del rappresentante
legale dell’Amministrazione o Ente pubblico,
contenente la somma alge-brica dei dati sugli
imponibili e valore della produzione netta
contenuti nei moduli compilati dai vari
funzionari (Sezioni I, II e III), nonché i
quadri con la determinazione dell’Imposta e la
ripartizione regionale della stessa (Sezioni
IV, V e VII).
In merito alla definizione di "rappresentante
legale dell’Amministrazione o Ente pubblico",
il comma 3 del citato art. 19 del Dlgs. n.
446/97 dispone che "la dichiarazione deve
essere sottoscritta, a pe-na di nullità, dal
soggetto passivo o da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale …" e che
"per gli organi e le Amministrazioni dello
Stato la dichiarazione è sottoscritta dal
dirigente compe-tente secondo le rispettive
norme regolamentari".
Altri aspetti da tenere in considerazione
Per quanto riguarda gli altri aspetti di
interesse per gli enti Locali da tenere in
considerazione in sede di compilazione della
Dichiarazione Irap/2006, ricordiamo:
- le regole di presentazione della
Dichiarazione, che sono quelle previste per la
Dichiarazione uni-ficata (comprensiva delle
Dichiarazione Iva, Irap ed, eventualmente, del
Mod. 770 Ordinario), in quanto i soggetti di
cui all’art. 74, comma 1, del Dlgs. n. 344/03
(art. 88, comma 1, del "vecchio" Tuir), tra
cui i Comuni, sono chiamati a presentare il
frontespizio del Mod. Unico 2006/Enti non
commerciali ed equiparati, unitamente ai
quadri della Dichiarazione Iva 2006 (ad
eccezione del frontespizio) ed a quelli Irap
2006/Amministrazioni ed Enti pubblici;
- il termine del 31 ottobre 2006 previsto per
l’invio telematico della Dichiarazione
unificata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del
Dpr. n. 322/98, come modificato dall’art. 2,
comma 1, del Dpr. n. 435/2001;
- il possibile esercizio dell’opzione prevista
dall’art. 10-bis, del Dlgs. n. 446/97, da
effettuarsi in se-de di versamento del primo
acconto istituzionale entro il 15 febbraio
2006 (attraverso i c.d. "com-portamenti
concludenti"), da confermare barrando il rigo
VO50 della Dichiarazione Iva 2007, relati-va
all’anno 2006;
- la collocazione dell’Imposta a credito e a
debito relativa all’attività commerciale su un
"binario" separato rispetto a quanto
risultante dall’attività istituzionale, non
dovendo i due risultati, né essere incrociati,
né comparati. Infatti, nel caso in cui si
siano prodotti su entrambi i "binari" dei
crediti d’imposta, ciascuno di questi dovrà
essere esclusivamente portato in riduzione dei
versamenti successivi del proprio "binario",
senza possibilità di compensazione con Mod.
F24.
Riguardo a tale ultimo punto, si sottolinea
peraltro che l’Amministrazione, a differenza
di quanto chiarito con la Cm. n. 20/E del 2001
in merito alle ritenute fiscali, non ha
sancito ufficialmente la possibilità di
utilizzare il Mod. F24 per compensare "a zero"
l’eventuale credito Irap risultante dalle
attività commerciali, venendo così incontro
alle esigenze manifestate da numerosi Comuni.
Inoltre, rimarchiamo di nuovo che nella
sezione IV del modello non è stato inserita,
sotto la voce "Eccedenza dalla precedente
dichiarazione" (rigo IQ32), una specifica voce
dove indicare la parte eventuale di eccedenza
compensata nel corso dell’anno.
Versamento acconti e saldo
Ricordato che le modalità di versamento degli
acconti e del saldo Irap, a prescindere dal
sistema di determinazione della base
imponibile (metodo retributivo o contabile),
per i Comuni devono essere conformi al Dm. 24
marzo 1998, di attuazione dell’art. 30, comma
5, del Dlgs. n. 446/97 (girofondi da
contabilità speciale e non Modello F24),
relativamente all’acconto Irap commerciale, lo
stesso è dovuto per l’anno 2006 in misura pari
al 100% dell’importo indicato nel rigo IQ31
(Totale Imposta), sempre che detto importo sia
superiore a 20,66 Euro, e deve essere versato
in due rate:
-
- la prima, pari al 40% dell’acconto dovuto,
entro lo stesso termine previsto per il
versamento del saldo Irap commerciale dovuto
per l’anno 2005;
-
- la seconda, pari al residuo 60%
dell’acconto dovuto, entro l’ultimo giorno
dell’undicesimo mese del periodo d’imposta
(30 novembre).
Ricordiamo inoltre che la prima rata non è
dovuta se l’importo non è superiore a 103
Euro, mentre il versamento della stessa può
comunque essere effettuato entro il trentesimo
giorno successivo ai predetti termini con la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse.
Per quanto riguarda il termine di versamento
del saldo Irap 2005 istituzionale e
commerciale e del primo acconto Irap
commerciale 2006, ricordiamo che per i Comuni
- per i quali l’approvazione del Conto
consuntivo è prevista entro il 30 giugno
dell’anno successivo ai sensi dell’art. 151,
comma 7, del Tuel (Dlgs. n. 267/2000), ossia
oltre il termine di quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio - oc-corre far
riferimento alle modifiche, apportate all’art.
17, del Dpr. n. 435/2001, dal Dl. n. 63/02,
con-vertito nella Legge n. 112/02, in base
alle quali tali soggetti rientrano tra quelli
per i quali il saldo I-rap 2005 (e quindi il
primo acconto 2006) deve essere versato entro
il giorno 20 del mese succes-sivo a quello di
approvazione del Rendiconto, ovvero, se non
approvato nel termine stabilito, entro il
giorno 20 del mese successivo a quello di
scadenza del termine stesso.
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