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(a cura del dott. Giovanni Soliani)

        

         

          

      

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ESENZIONE ICI
   

 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, sono esenti da ICI i fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20.05.1985 n. 222.

 
Da ciò consegue che i fabbricati locati a terzi, non essendo utilizzati direttamente dall'Ente per una delle finalità sopra descritte, devono essere assoggettati ad ICI (C.M. 05/07/93 n. 14 e Sentenza Cassazione n. 18.549 del 04/12/03).

 

 

 

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