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Dottrina (A.P.S.P.)
ESENZIONE ICI
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, sono
esenti da ICI i fabbricati utilizzati dagli enti non
commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all'art. 16, lettera a), della L. 20.05.1985 n. 222.
Da ciò consegue che i fabbricati locati a terzi, non
essendo utilizzati direttamente dall'Ente per una
delle finalità sopra descritte, devono essere
assoggettati ad ICI (C.M. 05/07/93 n. 14 e Sentenza
Cassazione n. 18.549 del 04/12/03).
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