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ONLUS: ALLE CASE DI RIPOSO SOLO SCONTI CONDIZIONATI

 

 

Agevolazioni fiscali sono previste solo per le case di riposo che si fanno carico di «situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico». Con la risoluzione 189/E dell'11 dicembre 2000 le finanze risolvono il problema della riconducibilità o meno delle case di riposo per anziani tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) disciplinate dalla sezione II del Dlgs 460/97. Problema che era stato sollevato dalla Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna.  

Per il Ministero «possono essere ricomprese nell'assistenza sociale e nell'assistenza socio-sanitaria, che si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale, le attività finalizzate ad assicurare un'esistenza dignitosa a coloro che, inabili al lavoro, versano in condizioni di bisogno». Ciò premesso, la risoluzione rileva che «la qualità di soggetto anziano non appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizione di bisogno, destinatari di assistenza sociale e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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