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ONLUS:
ALLE CASE DI RIPOSO SOLO SCONTI CONDIZIONATI
Agevolazioni
fiscali sono previste solo per le case di riposo che si
fanno carico di «situazioni personali effettivamente
marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno
economico». Con la risoluzione 189/E dell'11 dicembre 2000
le finanze risolvono il problema della riconducibilità o
meno delle case di riposo per anziani tra le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus) disciplinate dalla
sezione II del Dlgs 460/97. Problema che era stato sollevato
dalla Direzione regionale delle
entrate per l'Emilia Romagna.
Per
il Ministero «possono essere ricomprese nell'assistenza
sociale e nell'assistenza socio-sanitaria, che si estrinseca
in prestazioni anche sanitarie di completamento
assistenziale, le attività finalizzate ad assicurare
un'esistenza dignitosa a coloro che, inabili al lavoro,
versano in condizioni di bisogno». Ciò premesso, la
risoluzione rileva che «la qualità di soggetto anziano non
appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i
soggetti in condizione di bisogno, destinatari di assistenza
sociale e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria».
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