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INVALIDI:
SCONTI PIù
ELEVATI PER COMPRARE L'AUTO
La
legge 342 del 21 novembre 2000, collegata alla Finanziaria
2000, ha introdotto delle novità in tema di agevolazioni
per i veicoli destinati agli invalidi, estendendo i benefici
previsti a nuove categorie di soggetti. Dal 1° gennaio
2001, infatti, anche i sordomuti e i non vedenti che
necessitano di essere accompagnati potranno acquistare un
veicolo o farlo acquistare dal familiare cui sono
fiscalmente a carico, senza dover effettuare speciali
adattamenti, beneficiando delle agevolazioni relative
all'Iva e alle tasse automobilistiche, oltre a quelle ai
fini delle imposte dirette di cui già beneficiano dal 1°
gennaio 2000. Altra novità, introdotta dalla predetta
legge, riguarda l'aumento della cilindrata massima dei
veicoli che rientrano nelle agevolazioni ai fini Iva e tasse
automobilistiche, portata da 2.500 a 2.800 centimetri
cubici. Non sono state estese, invece, ai sordomuti e ai non
vedenti le agevolazioni in tema di imposte di trascrizione e
di registro riconosciute ad altre categorie di invalidi. La
legge, inoltre, non ha esteso alla locazione finanziaria e
al noleggio dei veicoli destinati agli invalidi le
agevolazioni previste per l'acquisto. Di conseguenza, ancora
oggi, i benefici si applicano solo alle cessioni di veicoli,
accessori e strumenti nonché alle prestazioni di servizi
indispensabili per adattare il veicolo alle esigenze
personali degli utilizzatori.
Le
agevolazioni fiscali previste sono:
-
applicazione dell'aliquota Iva del 4% alle cessioni e
importazioni di veicoli per invalidi, accessori, strumenti e
alle prestazioni di servizi rese per adattare i veicoli, sia
nuovi sia usati;
-
detrazione dall'IRPEF dovuta dall'invalido o dal familiare
cui è fiscalmente a carico di un importo pari al 19% delle
spese sostenute per l'acquisto del veicolo;
-
esenzione dell'imposta erariale e dell'imposta di registro
per gli atti di vendita e quelli di natura dichiarativa
aventi ad oggetto i veicoli degli invalidi, esclusi quelli
per i non vedenti e i sordomuti;
-
esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Le
agevolazioni fiscali sono consentite se sussistono tutte le
seguenti condizioni:
-
il soggetto è stato dichiarato portatore di handicap ai
sensi dell'art 3 della legge 104/92, dalla commissione
medica dell'ASL locale o da altre commissioni mediche
pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.);
-
la menomazione fisica riguarda soggetti con ridotte o
impedite capacità motorie oppure, dal 2001 per le
agevolazioni Iva e tasse automobilistiche, sordomuti e non
vedenti;
-
il veicolo oggetto di cessione e destinato a soggetti con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti viene
adattato prima della vendita per consentire la locomozione
del portatore di handicap; per i veicoli destinati a
sordomuti e non vedenti non sono necessarie modifiche
strutturali;
-
gli adattamenti eseguiti devono essere annotati sulla carta
di circolazione.
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