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Approvato pochi giorni fa il primo decreto
attuativo che rende operative le norme del codice della
strada. Si tratta solo di un primo passo, l’apposito
apparato amministrativo dovrà emanare infatti degli
ulteriori atti che chiariscano quali devono essere i
requisiti fisici e psichici che i patentati più anziani
devono possedere per il rinnovo della patente e quali
saranno le linee guida che le Commissioni Mediche Locali
dovranno seguire per assicurare criteri di valutazione
uniformi su tutto il territorio nazionale. Nell’attesa però,
il Ministero dei Trasporti ha ritenuto opportuno dettare
disposizioni di prima applicazione delle modifiche normative
su esposte, per tutelare la sicurezza stradale e le
legittime aspettative che i conducenti 65enni possono
esercitare, cioè, il diritto di poter continuare a condurre
i veicoli in riferimento alla categoria di patente
posseduta.
Si punta in particolare, ad ottenere livelli
di maggiore sicurezza attraverso un controllo più attento e
frequente delle condizioni e della reattività degli anziani
alla guida. Tuttavia oltre ai provvedimenti ideati al fine i
ridurre i margini di rischio legati al rilascio di patenti
di guida a soggetti che per età ed inclinazioni, dovrebbero
essere più adeguatamente monitorati, la riforma contiene
delle interessanti aperture verso chi invece, pur essendo un
pò in là con l’età, conserva inalterata le sue capacità di
guida.
Volendo semplificare e schematizzare i nuovi punti della
riforma in modo da renderla immediatamente intellegibile,
per le seguenti categorie la nuova normativa prevede:
Guidatori professionisti over 65
- Visita accurata per gli autisti professionali con più di
65 anni, che potranno guidare fino al compimento del 68°
compleanno
- Obbligo per gli over 65 di portare con sé l’attestazione
sulla validità dei requisiti fisici e psichici rilasciata
con il rinnovo della patente
Autisti di autobus
- Possibilità anche per gli autisti di autobus, possessori
di patente D, di rinnovo della patente in caso di
declassamento. In particolare se il declassamento della
patente è avvenuto da meno di tre anni, può essere
rilasciata una nuova patente D dopo una visita di una
commissione medica locale: quella patente va rinnovata ogni
anno, sempre grazie a un certificato, e fino massimo a 68
anni. Se invece sono passati più di tre anni dal
declassamento, serve anche la revisione della patente D da
parte della Motorizzazione: accertamenti medici e di
idoneità tecnico-pratica, per verificare se sussistono i
requisiti psicofisici e attitudinali richiesti per la guida
Privati con età compresa tra 77 ed 80 anni
- Il rinnovo della patente non è più triennale ma dura fino
al compimento dell’ottantesimo anno di età. Tuttavia nel
caso in cui tale rinnovo sia stato eseguito da un medico o
da una commissione medica locale, i tre anni vengono
confermati.
Privati over 80
- Il rinnovo vale solo per due anni invece che tre, a fronte
di una visita specialistica prodotta da una commissione
medica locale.
Come da evidenza, dunque, il decreto interviene su due piani
diversi, garantendo su un fronte maggiore sicurezza e
garanzie, poiché rende obbligatorie delle accortezze di cui
si sentiva la necessità, dall’altra favorisce soggetti che,
complice anche l’allungamento delle aspettative di vita e
dei tempi di pensionamento, possono giustamente rivendicare
la possibilità di continuare a svolgere la propria attività
in una cornice che appare ragionevole e ben concepita.
Testo e commento del provvedimento
attuativo
Gazzetta Ufficiale n. 216 pubblicata il 15
settembre 2010
Primo regolamento attuativo del Nuovo Codice della strada
• art 1 disposizioni per i titolari di patente di
categoria C e CE
Il precedente art 115 comma 2 lettera a, prevedeva che per
condurre autotreni e autoarticolati di massa complessiva a
pieno carico superiore a 20 t, il titolare della patente di
categoria C e CE non avesse superato i 65 anni di età.
La nuova disposizione consente di poter continuare a
condurre tali veicoli fino al compimento del 68° anno,
purchè acquisiscano di anno in anno, un'attestazione di
sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti
rilasciato da una commissione medica locale (valida un
anno), che, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed
esibita insieme alla patente agli organi accertatori.
Tale attestazione non la deve possedere quel conducente che,
superati i 65 anni, non intende continuare a guidare i
veicoli sopra descritti.
Si precisa, che la commissione medica locale, in questo
caso, non svolge la sua funzione consueta di rinnovo
patente, ma rilascia solamente un'attestazione della
sussistenza dei requisiti, per cui la patente deve essere
già in corso di validità.
Superati i 68 anni non sarà più possibile condurre tali
veicoli di massa a pieno carico superiore a 20 t, ma si
potrà condurre quelli che hanno una massa complessiva a
pieno carico fino a 20 t, senza limiti di età, se in
possesso dei requisiti prescritti, accertati, mediante
visita presso la commissione medica locale ogni 2 anni.
• Art 2 disposizioni per titolari di patente di categoria
D e DE
Il precedente art 115 comma 2 lettera b, prevedeva che per
condurre autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone , il titolare della patente di
categoria D e DE non avesse superato i 60 anni di età, e che
tale limite poteva essere elevato fino a 65 anni, purchè il
conducente conseguisse un attestato sui requisiti fisici e
psichici rilasciato dalla commissione medica locale
annualmente.
La nuova disposizione consente, al conducente che per
raggiunti limiti di età avesse declassato la patente
posseduta ad una categoria inferiore da non più di tre anni,
di richiedere una nuova patente di guida della categoria D,
esibendo un'attestazione di sussistenza dei requisiti fisici
e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica
locale, senza che sia sottoposto ad esami tecnici.
Tale attestazione deve essere riconseguita e riprodotta
annualmente, al fine del rinnovo della patente, fino al
compimento del 68° anno di età.
Se il declassamento fosse avvenuto da più di tre anni, può
essere rilasciata una nuova patente di categoria D purchè il
conducente si sottoponga ad esame di revisione sulla patente
stessa entro il termine di trenta giorni dal rilascio della
patente.
Se l'esito dell'esame di revisione della patente D dovesse
essere negativo, si procede direttamente alla revoca della
patente, perdendo anche il diritto del possesso della
patente precedente, quindi non sarà più abile alla guida di
nessun veicolo.
Il conducente dovrà, a quel punto, riprendere una nuova
patente, ripresentandosi di nuovo agli esami sia teorici che
pratici.
• Art 3 disposizioni per il rinnovo di validità titolo
abilitativo per la guida del ciclomotore, e delle patenti di
categoria A, B, C, ed E di conducenti che ancora non hanno
compiuto 80 anni
Il precedente art 115 non poneva limiti di età per condurre
veicoli delle categorie A, B, C, E ed attestati per
ciclomotori, purchè fossero in possesso dei requisiti
prescritti. La nuova disposizione limita all'età di 82 anni
la possibilità di condurre veicoli delle categorie
sopradescritte; infatti il possesso dei requisiti fisici e
psichici per il rinnovo di tale abilitazione, avendo
superato i 77 anni ma non gli 80 anni, può essere conseguita
con due sistemi:
1. accertamento tramite i medici monocratici di cui all' art
119 del CdS (distretto sanitario, Ministero della salute,
delle Ferrovie, militari, di Polizia di Stato, ecc);
2. accertamento tramite la commissione medica locale;
nel 1° caso il rinnovo del titolo abilitativo sarà fino al
compimento 80° anno di età;
nel 2° caso il rinnovo del titolo abilitativo sarà fino alla
data riportata sulla certificazione rilasciata e comunque
non superiore agli 82 anni.
Successivamente agli 82 anni, il rinnovo, sarà sempre
tramite accertamento dei requisiti fisici e psichici
prescritti mediante certificazione rilasciata dalla
commissione medica locale con validità massima di 2 anni e
fino al possesso dei requisiti stessi.
In base all'art 59 della Legge 29 luglio 2010 n. 120, i
titolari di patente di guida scaduta di validità che debbano
sottoporsi a visita medica presso la commissione medica
locale per il rinnovo della patente stessa, possono ottenere
dalla Motorizzazione Civile, per una sola volta, un permesso
provvisorio di guida, valido fino al giorno stabilito per la
visita presso la commissione medica locale.
Salvatore Catorano
(03/12/2010)
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