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Circolare
1 dicembre 1998, n. 19 (1)
Esenzione
ticket, gli anziani che vivono in famiglia possono
costituire un nucleo autonomo
Gli
anziani con più di 65 anni che vivono in famiglia e che
intendono avvalersi delle esenzioni sui ticket per le
medicine possono costituire un nucleo familiare autonomo
restando anagraficamente all'interno del nucleo familiare
d'origine. Lo chiarisce la circolare 19/98 del ministero
dell'Interno che risponde ai dubbi avanzati da molte
amministrazioni comunali, le quali tendevano ad identificare
il concetto di nucleo familiare con quello di famiglia
anagrafica. Per il ministero, invece, la nozione di nucleo
familiare riguarda solamente la posizione economica degli
anziani rispetto al costo delle prestazioni sanitarie. (22
dicembre 1998)
Decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, art. 4, comma 1.
Chiarimenti in materia di rilascio di certificazioni
anagrafiche connesse alla definizione di famiglia
anagrafica.
Con
il decreto legislativo n. 124/1998 è stato ridefinito il
sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma delI'art.
59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il
secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 4 di tale
decreto dispongono che "al fine di favorire l'autonomia
dell'anziano convivente, i soggetti di età superiore di
sessantacinque anni conviventi possono scegliere di
costituire un nucleo familiare autonomo ...".
Al
riguardo, numerose amministrazioni comunali hanno
manifestato la preoccupazione che tale previsione possa
indurre il personale delle aziende sanitarie locali e i
soggetti direttamente interessati ad identificare la
predetta nozione di nucleo familiare con la situazione di
famiglia quale definita dal regolamento anagrafico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio
1989.
In
merito occorre sottolineare che, come stabilito anche dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 770 del 4 maggio 1994, il
concetto di nucleo familiare nulla ha a che vedere con la
famiglia anagrafica considerata nel suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 223/1989.
Pertanto,
la previsione di cui al decreto legislativo n. 124/1998 non
può investire la materia anagrafica, ma riguarda
esclusivamente la situazione economica degli anziani che
richiedono l'esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, che dovrà formare oggetto di
apposita dichiarazione di responsabilità resa ai sensi
dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 14.
Su
quanto sopra specificato, si pregano le SS.LL. di informare
le amministrazioni locali, al fine di evitare che gli
ufficiali di anagrafe rilascino certificazioni non previste,
che non riguardano la situazione coabitativa, e che
potrebbero indurre ad operare scissioni anagrafiche
apertamente in contrasto con la vigente normativa in
materia.
NOTA:
(1)
Il testo non è
annotato.
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