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Circolare
INPS - 15 giugno 1998, n. 127
Indennità
di malattia durante i periodi di cure termali
La
procedura di accesso alle prestazioni termali non prevede più
il rilascio da parte delle ASL della cosiddetta
autorizzazione-impegnativa.
Ai
fini del riconoscimento del diritto all'indennità di
malattia durante i periodi di cure termali svolti al di
fuori delle ferie e dei congedi ordinari continuano ad
essere operanti, salvo che per l'aspetto sopra indicato, le
norme vigenti per lo specifico regime erogativo, che
prevedono in particolare il preventivo rilascio della
"motivata prescrizione" da parte dello specialista
ASL.
A
seguito di un accordo intervenuto il 19 aprile 1996 tra le
Regioni/ASL e le aziende termali, è stata, tra l'altro,
soppressa, a livello nazionale, la cosiddetta autorizzazione
impegnativa che le ASL erano tenute a rilasciare ai soggetti
interessati in occasione dell'inizio di un periodo di cure
termali a carico del SSN.
Al
riguardo, in relazione a richieste di chiarimenti pervenute
sullo specifico argomento, si comunica che, così come
precisato dal Ministero della Sanità, la nuova impostazione
non impedisce la possibilità di fruizione delle cure
termali al di fuori delle ferie, con tutti i benefici
previsti dalle norme in vigore (art. 16, comma 5 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, disciplinata dalle disposizioni
del decreto del Ministero della Sanità 12 agosto 1992), ivi
compresa l'indennità di malattia.
Le
predette norme continuano pertanto ad essere pienamente
operanti salvo, ovviamente, i riferimenti contenuti nel
citato D.M. 12 agosto 1992 alla "autorizzazione -
impegnativa" che, sul piano procedurale, deve
intendersi sostituita dalla proposta-richiesta del medico di
fiducia del curando; quest'ultima dovrà essere quindi
inviata all'Inps ed al datore di lavoro, nei termini
previsti, in luogo della abolita autorizzazione-impegnativa.
Nell'ambito
di quanto precede si sottolinea in particolare che per la
concedibilità dell'indennità di malattia durante i periodi
di cure termali di cui trattasi permane la necessità - come
riaffermato dal Ministero suddetto - del preventivo
rilascio, da parte del medico specialista ASL, della
"motivata prescrizione", prevista per detto
specifico regime erogativo.
Ciò
premesso, nel richiamare, per i restanti aspetti, le
istruzioni impartite sulla materia con circolare n. 287 del
18 dicembre 1992, si allega, in sostituzione di quello
(allegato 2 - omissis) unito alla citata circolare n.
287, nuovo fac-simile del modello contenente le
notizie del datore di lavoro e del lavoratore, rielaborato,
anche nella parte relativa alle "avvertenze", in
conformità alla innovazione procedurale ora introdotta.
Il
predetto modello sarà riprodotto a stampa a livello
regionale nel quantitativo necessario, curando anche la
distribuzione alle ASL per la consegna agli interessati
all'atto dell'accesso ai propri ambulatori.
Con
l'occasione, avuto riguardo ad alcuni quesiti pervenuti in
ordine all'aspetto della dichiarazione, da fornire a carico
dell'azienda, in ordine alla disponibilità, o meno, di
fruire di ferie durante il periodo prescelto per le cure di
cui trattasi, si precisa che le disposizioni impartite sulla
materia si fondano sulla valutazione del numero di giornate
di ferie in concreto a disposizione del lavoratore al
momento di inizio della terapia termale.
In
tale ottica è evidente che la condizione di impossibilità
legata a motivi contrattuali va correlata al caso in cui il
contratto preveda la figura delle ferie collettive
obbligatorie in periodi prestabiliti.
Ne consegue che
la circostanza della preventiva programmazione individuale
delle ferie, concordata nell'ambito aziendale, è da
ritenersi ininfluente ai fini di interesse, tenendo conto
anche del fatto che detta programmazione può essere
modificata per esigenze aziendali o individuali, tra cui è
da ricomprendere la sopravvenuta necessità di effettuare
delle cure in questione.
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