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Circolare
INPS - 16 gennaio 2001, n. 9
Allegato
1
Legge
23 dicembre 2000, n. 388
Articolo
69, commi 3 e 4
3.
A decorrere dal 1º gennaio 2001:
a)
la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000
mensili per i titolari di pensione con età inferiore a
settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari
di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;
b)
la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici di cui all’articolo 1, comma 12, della legge
29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000
mensili.
4.
A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le
maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal
presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni
previste dalla citata disposizione della legge n. 544
del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme
esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale
obbligatoria.
Articolo
78, comma 10
10.
Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui
all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, come
modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 69, presentino
domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre
dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del
compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima
ipotesi si verifichi in data successiva.
Allegato
2
LIMITI
DI REDDITO VALEVOLI PER L'ANNO 2001
(valori
previsionali)
Pensionati
ultrasessantenni
| Pensionato
non coniugato |
Pensionato
coniugato |
|
Limite
di reddito personale (1)
Lire
10.255.700
|
Limite
di reddito personale (1)
Lire
10.255.700
Limite
di reddito cumulato (2)
Lire
18.831.150 |
|
(1)
Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di
lire 9.605.700 e dell’importo annuo della
maggiorazione sociale di lire 650.000.
(2)
Somma del limite di reddito personale e dell’importo
annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450 |
Pensionati
ultrasessantacinquenni
| Pensionato
non coniugato |
Pensionato
coniugato |
|
Limite
di reddito personale (1)
Lire
11.685.700
|
Limite
di reddito personale (1)
Lire
11.685.700
Limite
di reddito cumulato (2)
Lire
20.261.150 |
|
(1)
Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di
lire 9.605.700 e dell’importo annuo della
maggiorazione sociale di lire 2.080.000.
(2)
Somma del limite di reddito personale e dell’importo
annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450 |
Pensionati
ultrasettantacinquenni
| Pensionato
non coniugato |
Pensionato
coniugato |
|
Limite
di reddito personale (1)
Lire
11.945.700
|
Limite
di reddito personale (1)
Lire
11.945.700
Limite
di reddito cumulato (2)
Lire
20.521.150 |
|
(1)
Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di
lire 9.605.700 e dell’importo annuo della
maggiorazione sociale di lire 2.340.000.
(2)
Somma del limite di reddito personale e dell’importo
annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450 |
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