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Circolare
INPS - 16 gennaio 2001, n. 9
1
– Premessa
Sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29
dicembre 2000 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2000,
n. 388, avente per oggetto "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", che, all’articolo 69,
commi 3 e 4, innova la disciplina della maggiorazione
sociale prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n.544 (allegato 1).
In
particolare, l’articolo 69, comma 3, aumenta, a far tempo
dal 1° gennaio 2001, l’importo della maggiorazione
sociale per i pensionati ultrasessantenni ed
ultrasessantacinquenni ed introduce un importo di
maggiorazione più elevato per i pensionati
ultrasettantacinquenni.
Il
comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la
maggiorazione sociale spetta, alle medesime condizioni
previste dalla legge n. 544, anche ai titolari di pensioni a
carico delle forme esclusive e sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria.
Secondo
quanto stabilito in via generale dall’articolo 1 della
legge n.544 (le cui istruzioni applicative sono state
fornite con la circolare n.35 del 15 febbraio 1989) la
maggiorazione sociale spetta, a domanda, a condizione che i
pensionati:
abbiano
compiuto 60 anni di età;
non
posseggano redditi di qualsiasi natura, personali e cumulati
con quelli del coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, superiori a determinati limiti (v. successivi
punti 4 e 5) .
Con
la presente circolare si illustrano le innovazioni
introdotte dalla legge finanziaria 2001 e i conseguenti
riflessi in materia di maggiorazione sociale.
2
- Importo della maggiorazione sociale
Ai
sensi dell’articolo 69, comma 3, lettere a) e b), della
legge in esame, a decorrere dal 1º gennaio 2001 la misura
della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici è
elevata di lire 20.000 mensili per i titolari di pensione
con età compresa tra 60 e 65 anni, di lire 80.000 mensili
per i titolari di pensione con età compresa tra 65 e 75
anni, e di lire 100.000 mensili per i pensionati con età
pari o superiore a settantacinque anni.
Dal
1° gennaio 2001 pertanto l’importo mensile della
maggiorazione in parola:
-
aumenta da lire 30.000 a lire 50.000 per i pensionati
ultrasessantenni
-
aumenta da lire 80.000 a lire 160.000 per i pensionati
ultrasessantacinquenni
-
aumenta da lire 80.000 a lire 180.000 per i pensionati
ultrasettantacinquenni.
Le
variazioni di importo sono attribuite a partire dal mese
successivo a quello di compimento dell’età.
Secondo
quanto stabilito dalla legge n.544 la maggiorazione sociale
spetta per tredici mensilità ed è corrisposta in misura
intera o ridotta in relazione alla specifica situazione
reddituale dell’interessato e del coniuge (v. successivo
punto 4).
3
- Trattamenti pensionistici su cui spetta la maggiorazione
sociale
Come
detto in premessa, il comma 4 dell’articolo 69 stabilisce
che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione
sociale, nei nuovi importi previsti, spetta anche ai
titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e
sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria alle
medesime condizioni previste dall’articolo 1 della legge
n.544 del 1988.
Con
riferimento ai Fondi gestiti dall’Istituto si precisa che
la maggiorazione sociale può essere attribuita,
sussistendone le condizioni, ai titolari di pensione a
carico del Fondo Volo, del Fondo Dazio e dei soppressi Fondi
Elettrici e Telefonici (i quali conservano la disciplina
propria dei Fondi sostitutivi), nonché ai titolari di
pensione a carico del Fondo speciale pensioni dipendenti
dalla FF.SS. Spa.
4
-
Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale
Si
ricorda che:
-
nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente
e legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta a
condizione che lo stesso possegga redditi propri per un
importo inferiore al limite costituito dalla somma
dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista
in relazione all’età del pensionato;
-
nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e
legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione
sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di
reddito personale del richiedente, anche che il reddito del
pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore
al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della
maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del
pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale
(che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione
sociale).
Si
riportano in allegato 2 i limiti di reddito valevoli per
l’anno 2001, calcolati in via previsionale.
Relativamente
alla misura della maggiorazione sociale, si ricorda che:
-
nel caso di pensionato non coniugato la maggiorazione
sociale spetta in misura intera (nell’importo previsto in
relazione all’età) a condizione che i redditi personali
non eccedano l’importo annuo del trattamento minimo di
pensione dei lavoratori dipendenti. Qualora i redditi
posseduti eccedano tale importo, ma siano inferiori al
limite di reddito personale stabilito nell’anno, la misura
annua della maggiorazione sociale sarà determinata dalla
differenza tra tale limite e il reddito proprio posseduto
nell’anno;
-
nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e
legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta in
misura intera (nell’importo previsto in relazione all’età
del pensionato) a condizione che i redditi personali non
eccedano l’importo annuo del trattamento minimo di
pensione dei lavoratori dipendenti e che i redditi cumulati
con quelli del coniuge non eccedano la somma degli importi
annui del trattamento minimo di pensione dei lavoratori
dipendenti e dell’assegno sociale. Qualora tali condizioni
non siano soddisfatte, ma il reddito proprio e quello
cumulato siano rispettivamente inferiori al limite di
reddito personale e al limite di reddito cumulato stabiliti
nell’anno, per determinare la misura annua della
maggiorazione sociale occorrerà procedere distintamente al
calcolo dei seguenti importi:
-
differenza tra il limite di reddito personale e il reddito
personale posseduto;
-
differenza tra il limite di reddito cumulato e il reddito
cumulato posseduto.
La
maggiorazione sociale spetterà in misura pari al minore dei
due importi così determinati.
L’importo
annuo così determinato diviso per tredici dà l’importo
mensile della maggiorazione sociale.
5
- Redditi da considerare
Secondo
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge
n.544, per l’accertamento del diritto e della misura della
maggiorazione sociale devono essere presi in considerazione
i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei
trattamenti di famiglia comunque denominati.
Devono
essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in
Italia presso Enti od organismi internazionali. Deve essere
altresì valutato il reddito della casa di abitazione,
ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma
dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n.917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera
a) della legge n.388 del 2000.
Non
devono essere considerati, oltre ai trattamenti di famiglia,
i redditi:
-
delle pensioni di guerra, (v. circolare n.268 del 25
novembre 1991);
-
delle indennità di accompagnamento di ogni tipo (v.
messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);
-
dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo
3 della legge 21 novembre 1988, n.508 e dell'indennità
di comunicazione prevista per i sordi prelinguali
dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del
27 agosto 1993);
-
dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992,
n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare
n. 203 del 6 dicembre 2000);
-
delle 200.000 lire di rimborso forfettario per l’anno 2000
di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre
2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000,
n.354;
delle
300.000 lire di importo aggiuntivo previsto dall’articolo
70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Non
devono essere altresì computati nel reddito i sussidi
economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani,
destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni
personali e contingenti e che non presentano la
caratteristica della continuità (v. messaggio n.362 del 18
luglio 2000).
6
– Attribuzione della maggiorazione sociale
6.1
– Attribuzione degli aumenti d’ufficio
Per
coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale di
cui alla legge n.544, gli aumenti stabiliti dalla legge
n.388 vengono posti in pagamento d’ufficio con effetto dal
1° gennaio 2001.
6.2
– Attribuzione degli aumenti a domanda
Coloro
che non sono titolari della maggiorazione sociale, e che
potrebbero beneficiarne a seguito dell’elevazione dei
limiti di reddito derivante dai nuovi importi, ovvero a
seguito dell’estensione alle forme di previdenza per le
quali in precedenza non era prevista la maggiorazione
sociale, devono presentare apposita domanda corredata da
dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e
contenente la comunicazione dei redditi posseduti
nell’anno della domanda dal richiedente e dall’eventuale
coniuge non legalmente ed effettivamente separato redatta
sul modello RED di cui al messaggio n.502 del 22 dicembre
2000.
La
maggiorazione decorre, come previsto dall’articolo 1,
comma 10, della legge n.544 del 1988, dal 1° giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Peraltro,
secondo quanto stabilito dall’articolo 78, comma 10, della
legge n.388 (allegato 1), per coloro che, potendo far valere
i requisiti di cui all’articolo 1 della legge n.544 del
1988, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 69,
presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione
sociale decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a
quello di compimento dell’età prevista, qualora
quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
Si
impegnano le Sedi a definire con la massima celerità le
domande in argomento, attesa la particolare rilevanza
sociale degli interventi disposti dalla legge finanziaria
2001 per le categorie di pensionati destinatari dei benefici
in parola.
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