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Circolare INPS - 20 giugno 2001, n. 127

 

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della richiesta di comunicazione della situazione reddituale necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio 2002

 

 

Allegato 1

 

SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE ANNI DI RIDUZIONE ETà ETà DALLA QUALE SPETTA L'AUMENTO
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65

 

 

L'età anagrafica relativa ai soggetti è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

 

 

Allegato 2

 

CODICE DESCRIZIONE
1

Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983.

Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, per le quali rilevano anche i redditi a tassazione separata.

2 Sospensione della pensione di invalidità ex articolo 8 della legge n. 638/1983.
3

Integrazione al minimo dell'assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984.

4

Integrazione al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994, per le quali non rilevano i redditi a tassazione separata.

5 Maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1 della legge n. 544/1988.
6

Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

7 Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995.
8 Aumento della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988.
9

Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

10

Trattamenti di famiglia ex articolo 23 della legge n. 41/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

11

Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

12

Incumulabilità dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995.

13

Revisione straordinaria dell'assegno di invalidità ex articolo 9 della legge n. 222/1984.

14

Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti.

15

Decisione CEE n. 105 e convenzioni bilaterali.

Riduzione dell'integrazione al minimo in funzione della quota di pensione estera.

16

Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo ex articolo 11 della legge n. 537/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

17

Mantenimento dell'importo al 30 settembre 1983 ex sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale.

18

Incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero ex articolo 7 della legge n. 407/1990.

19

Aumento previsto per le prestazioni INVCIV con le regole di PS (nati ante 1° gennaio 1931).

20

Aumento previsto per le prestazioni INVCIV con le regole di AS (nati post 31 dicembre 1930).

21 Aumento per le prestazioni INVCIV infrasessantacinquenni.
22 Maggiorazione sociale per gli assegni sociali.
23 Importo aggiuntivo di lire 300.000.
24 Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002).

 

 

 

Allegato 3 - Richiesta RED.Mil2

 

Oggetto

Comunicazione dei redditi per ottenere un importo mensile di pensione pari a 516,46 euro (un milione di lire) dal 1° gennaio 2002.

 

 

Gentile signore/a

 

La legge finanziaria 2002 ha aumentato la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici fino a raggiungere l'importo mensile di 516,46 euro (un milione di lire).

 

A chi spetta l’aumento

Tale aumento spetta dal 1° gennaio 2002 se il pensionato ha l’età richiesta dalla legge e se i redditi posseduti dall’interessato e dal coniuge non superano determinati limiti annui.

 

Età

La maggiorazione spetta a chi ha compiuto 70 anni. L'età può essere anticipata fino a 65 anni per coloro che facciano valere periodi contributivi. Per gli invalidi civili totali, i ciechi totali e i sordomuti e per i titolari di pensioni di inabilità, l'età è stabilita a 60 anni.

 

Limiti di reddito

La maggiorazione spetta se il pensionato per l'anno 2002 possiede redditi propri inferiori a 6.713,98 euro (pari a lire 13.000.000) e redditi cumulati con quelli del coniuge inferiori a 11.271,39 euro (pari a lire 21.824.000).

 

Dal Casellario centrale dei pensionati Lei risulta titolare della/e sottoelencata/e prestazioni:

Pensione categoria……… numero……….gestita dalla Sede INPS di ………

Pensione gestita dall'INPDAP

 

Il coniuge risulta titolare della/e pensione/i

INPS categoria…….. numero……………. Sede……………..

Fondo Pensioni BNL……………………………………

 

Lei potrebbe avere diritto all’aumento se i Suoi redditi e quelli del coniuge relativi all'anno 2002 comprensivi anche delle pensioni sono inferiori ai limiti di legge.

 

Redditi da comunicare

Per poterLe corrispondere l'aumento dal 1° gennaio è perciò indispensabile che Lei comunichi la misura dei redditi personali e del coniuge che – anche sulla base di quelli posseduti nell’anno precedente – ritiene di poter conseguire nell’anno 2002.

Devono essere dichiarati i redditi indicati nel modello allegato.Trattandosi di redditi relativi all'anno in corso basta una semplice autocertificazione.

I redditi delle pensioni sopraindicate non vanno dichiarati perché di essi terranno conto direttamente gli uffici.

 

Nel caso in cui non possieda ulteriori redditi oltre quelli delle pensioni indicate Lei dovrà presentare ugualmente la dichiarazione, proprio per dimostrare l’inesistenza di altri redditi e quindi consentire all’INPS di corrisponderLe l’aumento.

 

A chi si presenta la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata ai Centri di assistenza fiscale (CAF), consulenti tributari, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti e revisori dei conti con i quali l’INPS è convenzionato.

L'assistenza dei CAF e dei professionisti è gratuita e non richiede altro impegno per Lei se non quello della dichiarazione. Sono infatti i soggetti sopraindicati a trasmettere i dati all’INPS in via telematica.

 

I nuovi calcoli

Sulla base della Sua complessiva situazione reddituale gli uffici ricalcoleranno la prestazione e, se risulterà che Lei ne ha diritto, pagheranno il nuovo importo mensile di 516,46 euro (un milione di lire) con gli arretrati maturati da gennaio 2002 o dal mese successivo a quello in cui compie l'età richiesta. L'esito dell’operazione di ricalcolo Le verrà comunicato tempestivamente.

 

Le consiglio di affrettarsi a presentare l’autocertificazione dei redditi per poter riscuotere l’aumento quanto prima nel caso in cui ne abbia diritto.

 

Con l'occasione richiamo la Sua attenzione sulla circostanza che per ottenere l'aumento è necessario soltanto rilasciare la dichiarazione presso i soggetti convenzionati. Nessuno è autorizzato dall'INPS a presentarsi a casa dei pensionati con la promessa di far riscuotere più velocemente l’aumento.

 

Confido nella Sua collaborazione ed invio cordiali saluti.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                                   Fabio Trizzino

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti Lei può telefonare al Call Center dell'INPS al numero 16464.

Gli operatori sono a Sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

 

 

 

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