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Circolare
INPS - 20 giugno 2001, n. 127
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle
maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1°
gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della
richiesta di comunicazione della situazione reddituale
necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio
2002
Allegato
1
| SETTIMANE DI
CONTRIBUZIONE |
ANNI DI RIDUZIONE ETà |
ETà
DALLA QUALE SPETTA L'AUMENTO |
| fino a 129 |
0 |
70 |
| da 130 fino a 389 |
1 |
69 |
| da 390 fino a 649 |
2 |
68 |
| da 650 fino a 909 |
3 |
67 |
| da 910 fino a 1169 |
4 |
66 |
| da 1170 in poi |
5 |
65 |
L'età anagrafica relativa ai soggetti è ridotta,
fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque
anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il
requisito del quinquennio di contribuzione risulta
soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla metà del
quinquennio.
Allegato
2
| CODICE |
DESCRIZIONE |
| 1 |
Integrazione
al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983.
Pensioni
con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, per le
quali rilevano anche i redditi a tassazione separata. |
| 2 |
Sospensione
della pensione di invalidità ex articolo 8 della
legge n. 638/1983. |
| 3 |
Integrazione
al minimo dell'assegno di invalidità ex articolo
1 della legge n. 222/1984.
|
| 4 |
Integrazione
al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n.
503/1992, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Pensioni
con decorrenza dal 1° gennaio 1994, per le quali
non rilevano i redditi a tassazione separata. |
| 5 |
Maggiorazione
sociale del minimo ex articolo 1 della legge n.
544/1988. |
| 6 |
Pensione
sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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| 7 |
Assegno sociale ex articolo 3 della legge n.
335/1995. |
| 8 |
Aumento
della pensione sociale ex articolo 2 della legge n.
544/1988. |
| 9 |
Assegno
per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n.
153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
|
| 10 |
Trattamenti
di famiglia ex articolo 23 della legge n. 41/1986 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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| 11 |
Incumulabilità
della pensione ai superstiti con i redditi ex
articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
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| 12 |
Incumulabilità
dell'assegno di invalidità con i redditi da
lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n.
335/1995.
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| 13 |
Revisione
straordinaria dell'assegno di invalidità ex
articolo 9 della legge n. 222/1984.
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| 14 |
Pensione
sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e
invalidi civili e ai sordomuti.
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| 15 |
Decisione
CEE n. 105 e convenzioni bilaterali.
Riduzione
dell'integrazione al minimo in funzione della
quota di pensione estera. |
| 16 |
Incumulabilità
con i redditi da lavoro autonomo ex articolo 11
della legge n. 537/1993, e successive modificazioni
ed integrazioni.
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| 17 |
Mantenimento
dell'importo al 30 settembre 1983 ex sentenza n.
240/1994 della Corte costituzionale.
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| 18 |
Incumulabilità
con i redditi da lavoro dipendente conseguiti
all’estero ex articolo 7 della legge n. 407/1990.
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| 19 |
Aumento
previsto per le prestazioni INVCIV con le regole di
PS (nati ante 1° gennaio 1931).
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| 20 |
Aumento
previsto per le prestazioni INVCIV con le regole di
AS (nati post 31 dicembre 1930).
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| 21 |
Aumento
per le prestazioni INVCIV infrasessantacinquenni. |
| 22 |
Maggiorazione
sociale per gli assegni sociali. |
| 23 |
Importo
aggiuntivo di lire 300.000. |
| 24 |
Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002). |
Allegato
3 - Richiesta RED.Mil2
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Oggetto
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Comunicazione dei redditi per ottenere un importo
mensile di pensione pari a 516,46 euro (un milione
di lire) dal 1° gennaio 2002. |
Gentile
signore/a
La legge
finanziaria 2002 ha aumentato la maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici fino a raggiungere l'importo
mensile di 516,46 euro (un milione di lire).
A
chi spetta l’aumento
Tale
aumento spetta dal 1° gennaio 2002 se il pensionato ha
l’età richiesta dalla legge e se i redditi posseduti
dall’interessato e dal coniuge non superano determinati
limiti annui.
Età
La
maggiorazione spetta a chi ha compiuto 70 anni. L'età può
essere anticipata fino a 65 anni per coloro che facciano
valere periodi contributivi. Per gli invalidi civili totali,
i ciechi totali e i sordomuti e per i titolari di pensioni
di inabilità, l'età è stabilita a 60 anni.
Limiti
di reddito
La
maggiorazione spetta se il pensionato per l'anno 2002
possiede redditi propri inferiori a 6.713,98 euro (pari a
lire 13.000.000) e redditi cumulati con quelli del coniuge
inferiori a 11.271,39 euro (pari a lire 21.824.000).
Dal Casellario
centrale dei pensionati Lei risulta titolare della/e
sottoelencata/e prestazioni:
Pensione
categoria……… numero……….gestita dalla Sede INPS
di ………
Pensione
gestita dall'INPDAP
Il
coniuge risulta titolare della/e pensione/i
INPS
categoria…….. numero…………….
Sede……………..
Fondo
Pensioni BNL……………………………………
Lei potrebbe
avere diritto all’aumento
se i Suoi redditi e quelli del coniuge relativi all'anno
2002 comprensivi anche delle pensioni sono inferiori ai limiti di legge.
Redditi da
comunicare
Per
poterLe corrispondere l'aumento dal 1° gennaio è perciò
indispensabile che Lei comunichi la misura dei redditi
personali e del coniuge che – anche sulla base di quelli
posseduti nell’anno precedente – ritiene di poter
conseguire nell’anno 2002.
Devono
essere dichiarati i redditi indicati nel modello
allegato.Trattandosi di redditi relativi all'anno in corso
basta una semplice autocertificazione.
I
redditi delle pensioni sopraindicate non vanno dichiarati perché
di essi terranno conto direttamente gli uffici.
Nel
caso in cui non possieda ulteriori redditi oltre quelli
delle pensioni indicate Lei dovrà presentare ugualmente la
dichiarazione, proprio per dimostrare l’inesistenza di
altri redditi e quindi consentire all’INPS di
corrisponderLe l’aumento.
A
chi si presenta la dichiarazione
La
dichiarazione deve essere presentata ai Centri di assistenza
fiscale (CAF), consulenti tributari, dottori commercialisti,
consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti e revisori
dei conti con i quali l’INPS è convenzionato.
L'assistenza
dei CAF e dei professionisti è gratuita
e non richiede altro impegno per Lei se non quello della
dichiarazione. Sono infatti i soggetti sopraindicati a
trasmettere i dati all’INPS in via telematica.
I
nuovi calcoli
Sulla
base della Sua complessiva situazione reddituale gli uffici
ricalcoleranno la prestazione e, se
risulterà che
Lei ne ha diritto, pagheranno il nuovo importo mensile
di 516,46 euro (un milione di lire) con gli arretrati
maturati da gennaio 2002 o dal mese successivo a quello in
cui compie l'età richiesta. L'esito dell’operazione
di ricalcolo Le verrà comunicato tempestivamente.
Le
consiglio di affrettarsi a presentare l’autocertificazione
dei redditi per poter
riscuotere l’aumento quanto prima nel caso in cui ne abbia
diritto.
Con
l'occasione richiamo la Sua attenzione sulla circostanza
che per ottenere l'aumento è necessario soltanto
rilasciare la dichiarazione presso i soggetti convenzionati.
Nessuno è autorizzato dall'INPS a presentarsi a casa dei
pensionati con la promessa di far riscuotere più
velocemente l’aumento.
Confido
nella Sua collaborazione ed invio cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Trizzino
Per
eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti Lei può
telefonare al Call Center dell'INPS al numero 16464.
Gli
operatori sono a Sua disposizione per informazioni e notizie
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato
dalle ore 8 alle ore 13.
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