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Circolare INPS - 20 giugno 2001, n. 127

 

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della richiesta di comunicazione della situazione reddituale necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio 2002

 

 

1. - Incremento delle maggiorazioni

 

La legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002) ha previsto, all'articolo 38, l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, della misura delle "maggiorazioni sociali" fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (un milione di lire).

 

Si forniscono le prime indicazioni sulle modalità di gestione delle operazioni preordinate all'attribuzione dell'aumento. Con circolare in corso di emanazione verranno fornite ulteriori indicazioni in merito all'applicazione della nuova normativa.

 

L'aumento spetta, dal 1° gennaio 2002, se il pensionato ha l'età richiesta dalla legge e se i redditi posseduti dall'interessato e dal coniuge non superano i limiti previsti.

 

L'aumento spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di pensione a carico dei fondi sostitutivi, di pensione sociale, di assegno sociale, di prestazione INVCIV.

 

Si ricorda che l'importo della maggiorazione è escluso dalla determinazione dell'imponibile ai fini IRPEF a norma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

 

 

1.1 - Requisiti di età

 

L'interessato deve avere 70 anni di età. Per gli infrasettantenni:

- l'età viene ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65 anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo. In allegato 1 è riportata la tabella delle riduzioni;

- l'aumento spetta a partire dai 60 anni di età per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione INVCIV, e per i titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.

 

 

1.2 - Requisiti reddituali

 

I requisiti reddituali stabiliti dall’articolo 38 per l'attribuzione dell’aumento sono i seguenti:

- il reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire);

- per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, deve essere inferiore a 11.271,39 euro (lire 21.824.000).

 

La maggiorazione viene concessa in misura tale da non comportare il superamento dei predetti limiti.

 

Con le operazioni di rinnovo per l'anno 2002 si è provveduto ad attribuire l’aumento ai soggetti che già beneficiavano della maggiorazione sociale, dell’aumento sociale o della maggiorazione dell'assegno sociale, con le modalità riportate al punto 5 della circolare n. 225 del 20 dicembre 2001.

 

Come anticipato nella citata circolare n. 225, è in corso di spedizione, ai soggetti che sulla base dei dati memorizzati sul data base delle pensioni, sul Casellario centrale dei pensionati e sul data base reddituale potrebbero averne diritto, una comunicazione Mod. RichiestaRED.Mil2 (allegato 3) con la quale gli interessati vengono invitati a presentare la dichiarazione reddituale per consentire all’Istituto di accertare i requisiti ed attribuire la maggiorazione, se spettante.

 

Gli interessati dovranno dichiarare i redditi presuntivi per l'anno 2002, propri e del coniuge.

 

Per agevolare gli interessati è previsto che la dichiarazione reddituale venga resa presso un CAF o uno dei soggetti convenzionati per le precedenti "Operazioni RED". I CAF e i soggetti convenzionati trasmetteranno in via telematica i dati all'INPS.

 

A seguito della ricezione dei dati, si provvederà ad aggiornare il data base delle pensioni con i redditi dichiarati, integrati con l'importo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati, e a ricostituire le pensioni interessate con procedura centrale.

 

 

2. - Decorrenza dell'aumento

 

L'aumento, se risultano soddisfatti i requisiti reddituali, decorre dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001).

 

   

3. – Beneficiari

 

I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 38 individuano i beneficiari dell'aumento.

 

Beneficiari dell'aumento sono, oltre ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, con le stesse condizioni di età e di reddito, anche i titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (invalidi civili), e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (sordomuti) nonché i ciechi civili titolari di pensione.

 

 

4. - Redditi

 

4.1 - Redditi rilevanti

 

Considerata l'espressione ampia del comma 5, nonché la precisazione di cui al comma 6, dell'articolo in esame, che stabilisce i requisiti reddituali indicando che il beneficiario non deve possedere "redditi propri né redditi cumulati con quelli del coniuge" superiori ai limiti previsti, ne deriva che per la maggiorazione di cui all'articolo 38 rilevano, indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita, i redditi assoggettabili IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti, sia del titolare che del coniuge.

 

Devono essere considerati i redditi conseguiti nell'anno per il quale si richiede l'aumento della maggiorazione; in prima applicazione, per l'attribuzione dal 1° gennaio 2002, devono essere pertanto considerati i redditi presuntivi dell'anno 2002. Gli interessati, pertanto, anche sulla base dei redditi posseduti nell'anno 2001, dovranno "autocertificare" i redditi che presumono di conseguire nell'anno in corso.

 

Si ricorda che i redditi devono essere dichiarati in euro, senza l'indicazione dei centesimi.

 

 

4.2 - Redditi esclusi

 

Dai redditi del titolare e del coniuge sono esclusi il reddito della casa di abitazione, come espressamente previsto dal comma 6 dell'articolo in esame, il reddito delle pensioni di guerra, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, l'importo delle indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) e i trattamenti di famiglia. Sono inoltre esclusi eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

 

 

5. - Richiesta di comunicazione della situazione reddituale

 

Per l'attribuzione dell’aumento agli aventi diritto è stata individuata una linea operativa analoga a quella già utilizzata per le dichiarazioni RED:

- individuazione sulla base dei dati memorizzati negli archivi dei soggetti che potrebbero avere titolo all'aumento;

- invio al domicilio dei pensionati della comunicazione Richiesta RED.Mil2 di cui all'allegato 3;

-dichiarazione da parte degli interessati dei redditi al CAF o ad un professionista abilitato e convenzionato;

- invio all’INPS per via telematica, da parte dei CAF e dei professionisti, dei dati delle dichiarazioni reddituali rese dai pensionati;

- memorizzazione degli stessi sul data base reddituale;

- integrazione dei dati dichiarati dagli interessati con i redditi derivanti dalle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati;

- aggiornamento del data base delle pensioni;

- ricalcolo delle pensioni con la procedura di ricostituzione centrale, per la determinazione dei nuovi importi e degli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo alla data del compimento dell’età (se successiva al 31 dicembre 2001);

- memorizzazione sull’archivio conguagli degli arretrati spettanti;

- invio agli interessati di apposita comunicazione, sia nel caso in cui l’aumento spetti sia nel caso in cui la situazione reddituali dichiarata non consenta l’erogazione dell’aumento.

 

 

 5.1 - Nuova rilevanza

 

L'aumento delle maggiorazioni è individuato come "rilevanza" a se stante che prevede una specifica tipologia di redditi da dichiarare

 

A tal fine è prevista la nuova rilevanza "24": "Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002)".

 

In allegato 2 è riportata la tabella aggiornata con tutte le rilevanze previste.

 

 

5.2 - Pensionati residenti all'estero

 

Anche ai pensionati residenti all'estero è previsto l’invio di un'apposita comunicazione. La comunicazione prevede il rilascio da parte del pensionato di una dichiarazione reddituale da inviare alla Sede INPS che ha in carico la pensione; per la compilazione il pensionato potrà avvalersi, come di consueto, dell'assistenza dei Patronati e dei Consolati.

 

In proposito si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

 

 

5.3 - Individuazione dei soggetti ai quali inviare la comunicazione

 

L'individuazione delle pensioni interessate all'invio della comunicazione è stata effettuata con uno scorrimento degli archivi sulla base dei parametri di seguito riportati.

 

 

5.3.1 - Categorie di pensioni escluse dall'invio della comunicazione

 

Non è prevista l'attribuzione del beneficio in argomento sulle categorie di pensione riportate di seguito, in quanto prestazioni sulle quali non è prevista l’attribuzione delle maggiorazioni sociali richiamate dal comma 1 dell’articolo 38.

 

010, 011, 012 VOSPED, IOSPED, SOSPED
030, 031 VOBIS, IOBIS
035, 036 VMP, IMP
076 VOST
043 INDCOM
027 VOCRED
028 VOCOOP

 

Pertanto ai titolari che beneficiano solo di prestazioni delle categorie indicate non verrà inviata alcuna comunicazione.

 

 

5.3.2 - Controlli previsti

 

Per le pensioni delle altre categorie, l’individuazione dei soggetti avviene in relazione all'età del pensionato, all'importo delle pensioni (INPS e non INPS) del titolare e del coniuge memorizzate sul Casellario dei pensionati e ai redditi del titolare e del coniuge presenti sul data base reddituale.

 

I controlli sull'età vengono effettuati anche in relazione alla contribuzione e alla condizione di inabilità.

 

In particolare, per i pensionati inabili:

 

- titolari di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222/1984 ((pensioni di categoria 002, 005, 008, 016, 019, 022, 033, 075, 086, 089 ovvero 092 con decorrenza della pensione successiva a luglio 1984 e il primo carattere della natura uguale a 1, 2, 3 ovvero a 4) e (pensioni di categoria 024, 037, 040, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 094, ovvero 097 con terzo byte del numero di certificato = 2 o 5, con decorrenza della pensione successiva a luglio 1984 e con GP1AV37N uguale a 6));

 

- titolari di assegno sociale o pensione sociale quali invalidi civili totali (GP1AV31 uguale a 1) o come sordomuti (GP1AV31 uguale a 3);

 

- titolari di prestazioni INVCIV con fascia vigente uguale a 06, 07, 10, 11, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43;

 

- la comunicazione viene inviata a coloro che, sussistendo le condizioni reddituali previste, compiono l’età di 60 anni entro il 30 novembre 2002 (nati prima del 1° dicembre 1942), e potrebbero pertanto conseguire la maggiorazione dal 1° dicembre 2002.

 

Sussistendo i requisiti reddituali, la comunicazione viene inviata ai titolari di prestazioni liquidate con l'utilizzo di contribuzione, che compiono nell'anno 2002 un'età compresa tra i 65 anni e i 70 anni (nati dal 1° dicembre 1932 al 30 novembre 1937). L'età viene determinata con riferimento alla riduzione prevista dal comma 3 dell'articolo 38 della legge finanziaria 2002.

 

La tabella riportata in allegato 1 indica gli anni di riduzione correlati alla contribuzione.

 

Per la riduzione dell'età si considera tutta la contribuzione del soggetto; a tal fine viene utilizzato il valore maggiore tra la somma dei contributi contenuti in GP1AV08 e in GP1AV09 (versamenti volontari utili per il diritto) e il numero di contributi contenuto in GP2BN02. Al valore prescelto vengono aggiunte le settimane relative ai supplementi, memorizzate in GP2BE06. Per i titolari di pensioni ai superstiti vengono utilizzati i contributi del dante causa.

 

Negli altri casi la comunicazione viene inviata ai soggetti che hanno 70 anni o che compiono nel corso dell'anno 2002 il 70mo anno (nati prima del 1° dicembre 1932).

 

Non viene inviata la comunicazione ai titolari di pensioni supplementari (GP1AF02 uguale a 5), di pensioni cristallizzate per reddito (GP5KE06 uguale a 6), di pensioni parzialmente integrate (GP5KE06 uguale a 3), di pensioni con importo a zero o con sola indennità (GP5KC10 uguale a 0).

 

 

6. - Comunicazione inviata agli interessati

 

Ai pensionati residenti in Italia, individuati come possibili beneficiari dell’aumento, viene spedita a partire dalla metà di gennaio, con POSTEL e con "Posta prioritaria" la comunicazione Mod. RichiestaRED.Mil2 (allegato 3) e il Mod. TipoREDMilione sul quale sono indicate le tipologie di redditi da dichiarare.

 

La comunicazione contiene inoltre il foglio per la lettura ottica dei codici a barre.

 

Come di consueto, tutte le informazioni necessarie sono codificate nella “stringa” riportata sul Mod. TipoREDMilione (allegato 4). In particolare viene sempre indicata la rilevanza "24"; l'operazione è contraddistinta dal codice "3"; l'anno di reddito richiesto è il 2002.

 

 

7. – Dichiarazione reddituale

 

Le dichiarazioni reddituali rese dagli interessati, sia per via telematica tramite i CAF e i soggetti abilitati, sia direttamente alle Sedi, dovranno essere trasmesse agli archivi centrali dell’INPS immediatamente, per consentire l'immediato aggiornamento degli archivi e il ricalcolo delle prestazioni.

 

A tal fine è disponibile sul sito Internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it, il software per l'acquisizione e per il controllo delle dichiarazioni da parte dei CAF e dei soggetti abilitati.

 

Anche alle Sedi saranno forniti al più presto i programmi per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni.

 

 

7.1 – Variazioni dello stato civile

 

La conoscenza dello stato civile è indispensabile per poter attribuire l'aumento in parola.

 

Qualora lo stato civile del pensionato sia variato anteriormente al 1° gennaio 2002, i CAF e i soggetti abilitati dovranno acquisire l'informazione. Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2002 in poi è invece necessario l’intervento delle Sedi INPS.

 

L'acquisizione è obbligatoria nel caso in cui l'informazione sia assente sul data base delle pensioni (codice 9 riportato nella stringa); l'acquisizione dei dati del coniuge è inoltre obbligatoria nel caso in cui venga acquisito lo stato civile "2" (coniugato).

 

 

8. – Convenzione con i CAF e i soggetti abilitati

 

L'operazione in argomento viene svolta nell'ambito della convenzione stipulata con i CAF e i professionisti in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 28 febbraio 2001. Restano valide pertanto le condizioni previste dalla convenzione.

 

 

9. – Aggiornamento del data base delle pensioni

 

La dichiarazione reddituale produce l'aggiornamento del data base delle pensioni anche per le altre prestazioni legate al reddito: integrazione al minimo, assegno sociale, pensione sociale, applicazione dei commi 41 e 42 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995, importo aggiuntivo di lire 300.000, prestazione INVCIV.

 

Integrando tali dati con i redditi derivanti dalle pensioni del titolare e del coniuge presenti sul Casellario e aggregati da CASRED, sarà possibile aggiornare i dati reddituali, da memorizzare su GP2KE10E e su GP2KM33E, per tutte le prestazioni del soggetto e del coniuge e provvedere alla loro ricostituzione per l'attribuzione dell'aumento, se dovuto e/o per la rideterminazione dell'importo della pensione.

 

 

10. – Ricalcolo delle pensioni

 

Con successiva comunicazione saranno fornite le specifiche informazioni sulle modalità di ricalcolo delle pensioni in argomento.

 

 

11. - Pensioni alle quali è già stato attribuito l’aumento

 

Al punto 5 della circolare n. 225 del 20 dicembre 2001 sono state riportate le modalità con le quali è stato attribuito, sulla base delle informazioni memorizzate sugli archivi, a oltre 600.000 pensionati, l'aumento di cui all’articolo 38.

 

L'importo dell'aumento è memorizzato nel campo GP5HG02E con codice (GP5HG01) uguale a 439.

 

Sul Mod. ObisM inviato ai pensionati ai quali l'aumento è stato attribuito è riportato un apposito literal che precisa che l'aumento è stato attribuito provvisoriamente. Con successiva comunicazione saranno indicate le attività previste per tali situazioni.

 

 

12. – Domande per l’attribuzione dell’aumento presentate dagli interessati

 

I pensionati, che ritengano di avere diritto all'aumento e che non abbiano ricevuto la comunicazione Mod. Richiesta RED/Mil2, possono presentare la dichiarazione reddituale utilizzando il Mod. CERT.RED.

 

è in fase di aggiornamento la procedura AS/400 che consentirà l'acquisizione anche delle dichiarazioni reddituali presentate direttamente dai pensionati. Non è pertanto previsto l’inserimento di tali richieste in EAD75. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura aggiornata.

 

A seguito dell'accertamento del diritto la maggiorazione sarà concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello del compimento dell’età.

 

Considerata la complessità delle variabili da verificare per l'individuazione degli aventi diritto all'aumento (età, contribuzione, inabilità, reddito) appare particolarmente significativa, per la migliore riuscita dell'operazione, la collaborazione degli Enti di Patronato, dei Sindacati dei pensionati e delle associazioni di categoria degli invalidi civili (ANMIC, ENS, UIC), delle quali ultime si richiamano le funzioni delineate nel messaggio n. 1302 del 28 giugno 1999.

 

 

 

 

 

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