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Circolare
INPS - 20 giugno 2001, n. 127
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle
maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1°
gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della
richiesta di comunicazione della situazione reddituale
necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio
2002
1.
- Incremento delle maggiorazioni
La
legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002) ha
previsto, all'articolo 38, l'aumento, a decorrere dal 1°
gennaio 2002, della misura delle "maggiorazioni
sociali" fino a garantire un reddito mensile proprio
pari a 516,46 euro (un milione di lire). Si
forniscono le prime indicazioni sulle modalità di gestione
delle operazioni preordinate all'attribuzione dell'aumento. Con circolare in corso di emanazione
verranno fornite ulteriori indicazioni in merito all'applicazione della nuova normativa. L'aumento
spetta, dal 1° gennaio 2002, se il pensionato ha l'età
richiesta dalla legge e se i redditi posseduti dall'interessato e dal coniuge non superano i limiti
previsti. L'aumento
spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, di pensione a carico dei fondi
sostitutivi, di pensione sociale, di assegno sociale, di
prestazione INVCIV.
Si
ricorda che l'importo della maggiorazione è escluso dalla
determinazione dell'imponibile ai fini IRPEF a norma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
1.1
- Requisiti di età
L'interessato
deve avere 70 anni
di età. Per gli infrasettantenni:
-
l'età
viene ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65
anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione
pari o superiore a due anni e mezzo. In allegato 1 è
riportata la tabella delle riduzioni;
-
l'aumento
spetta a partire dai 60 anni di età per gli invalidi civili
totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione
INVCIV, e per i titolari di pensione di inabilità ex lege
222/1984.
1.2
- Requisiti reddituali
I
requisiti reddituali stabiliti dall’articolo 38 per l'attribuzione dell’aumento sono i seguenti:
-
il
reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a
6.713,98 euro (13 milioni di lire);
-
per i
beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente
separati il reddito annuo, cumulato con quello del coniuge,
deve essere inferiore a 11.271,39 euro (lire 21.824.000).
La
maggiorazione viene concessa in misura tale da non
comportare il superamento dei predetti limiti.
Con
le operazioni di rinnovo per l'anno 2002 si è provveduto ad
attribuire l’aumento ai soggetti che già beneficiavano
della maggiorazione sociale, dell’aumento sociale o della
maggiorazione dell'assegno sociale, con le modalità
riportate al punto 5 della circolare n. 225 del 20 dicembre
2001.
Come
anticipato nella citata circolare n. 225, è in corso di
spedizione, ai soggetti che sulla base dei dati memorizzati
sul data base delle pensioni, sul Casellario centrale dei
pensionati e sul data base reddituale potrebbero averne
diritto, una comunicazione Mod. RichiestaRED.Mil2 (allegato
3) con la quale gli interessati vengono invitati a
presentare la dichiarazione reddituale per consentire
all’Istituto di accertare i requisiti ed attribuire la
maggiorazione, se spettante.
Gli
interessati dovranno dichiarare i redditi presuntivi per
l'anno 2002, propri e del coniuge.
Per
agevolare gli interessati è previsto che la dichiarazione
reddituale venga resa presso un CAF o uno dei soggetti
convenzionati per le precedenti "Operazioni RED". I CAF
e i soggetti convenzionati trasmetteranno in via telematica
i dati all'INPS.
A
seguito della ricezione dei dati, si provvederà ad
aggiornare il data base delle pensioni con i redditi
dichiarati, integrati con l'importo delle pensioni
memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati, e a
ricostituire le pensioni interessate con procedura centrale.
2.
- Decorrenza dell'aumento
L'aumento,
se risultano soddisfatti i requisiti reddituali, decorre dal
1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di
compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001).
3.
– Beneficiari
I
commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 38 individuano i
beneficiari dell'aumento.
Beneficiari
dell'aumento sono, oltre ai titolari di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e dei lavoratori autonomi e dei fondi
sostitutivi, con le stesse condizioni di età e di reddito,
anche i titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai
sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381
(invalidi civili), e dell'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118 (sordomuti) nonché i ciechi civili titolari di
pensione.
4.
- Redditi
4.1
- Redditi rilevanti
Considerata
l'espressione ampia del comma 5, nonché la precisazione
di cui al comma 6, dell'articolo in esame, che stabilisce
i requisiti reddituali indicando che il beneficiario non
deve possedere "redditi propri né redditi cumulati con
quelli del coniuge" superiori ai limiti previsti, ne
deriva che per la maggiorazione di cui all'articolo 38
rilevano, indipendentemente dalla prestazione sulla quale
venga attribuita, i redditi assoggettabili IRPEF, sia a
tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi
tassati alla fonte, i redditi esenti, sia del titolare che
del coniuge.
Devono
essere considerati i redditi conseguiti nell'anno per il
quale si richiede l'aumento della maggiorazione; in prima
applicazione, per l'attribuzione dal 1° gennaio 2002,
devono essere pertanto considerati i redditi presuntivi dell'anno 2002. Gli interessati, pertanto, anche sulla
base dei redditi posseduti nell'anno 2001, dovranno "autocertificare" i redditi che presumono di conseguire
nell'anno in corso.
Si
ricorda che i redditi devono essere dichiarati in euro,
senza l'indicazione dei centesimi.
4.2
- Redditi esclusi
Dai
redditi del titolare e del coniuge sono esclusi il reddito
della casa di abitazione, come espressamente previsto dal
comma 6 dell'articolo in esame, il reddito delle pensioni di
guerra, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992
in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, l'importo
delle indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di
lire 300.000 previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) e i
trattamenti di famiglia. Sono inoltre esclusi eventuali
sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano
carattere di continuità.
5.
- Richiesta di comunicazione della situazione reddituale
Per
l'attribuzione dell’aumento agli aventi diritto è stata
individuata una linea operativa analoga a quella già
utilizzata per le dichiarazioni RED:
-
individuazione sulla base dei dati memorizzati
negli archivi dei soggetti che potrebbero avere titolo all'aumento;
- invio al domicilio dei pensionati della
comunicazione Richiesta RED.Mil2 di cui all'allegato
3;
-dichiarazione da parte degli interessati dei
redditi al CAF o ad un professionista abilitato e
convenzionato;
- invio all’INPS per via telematica, da parte
dei CAF e dei professionisti, dei dati delle dichiarazioni
reddituali rese dai pensionati;
-
memorizzazione degli stessi sul data base reddituale;
-
integrazione dei dati dichiarati dagli
interessati con i redditi derivanti dalle pensioni
memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati;
-
aggiornamento del data base delle pensioni;
-
ricalcolo delle pensioni con la procedura di
ricostituzione centrale, per la determinazione dei nuovi
importi e degli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2002 o
dal mese successivo alla data del compimento dell’età (se
successiva al 31 dicembre 2001);
-
memorizzazione sull’archivio conguagli degli
arretrati spettanti;
-
invio agli interessati di apposita
comunicazione, sia nel caso in cui l’aumento spetti sia
nel caso in cui la situazione reddituali dichiarata non
consenta l’erogazione dell’aumento.
5.1
- Nuova rilevanza
L'aumento
delle maggiorazioni è individuato come "rilevanza" a se
stante che prevede una specifica tipologia di redditi da
dichiarare
A
tal fine è prevista la nuova rilevanza "24":
"Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002)".
In
allegato 2 è riportata la tabella aggiornata con tutte le
rilevanze previste.
5.2
- Pensionati residenti all'estero
Anche
ai pensionati residenti all'estero è previsto l’invio
di un'apposita comunicazione. La comunicazione prevede il
rilascio da parte del pensionato di una dichiarazione
reddituale da inviare alla Sede INPS che ha in carico la
pensione; per la compilazione il pensionato potrà
avvalersi, come di consueto, dell'assistenza dei Patronati
e dei Consolati.
In
proposito si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
5.3
- Individuazione dei soggetti ai
quali inviare la comunicazione
L'individuazione
delle pensioni interessate all'invio della comunicazione è
stata effettuata con uno scorrimento degli archivi sulla
base dei parametri di seguito riportati.
5.3.1
- Categorie di pensioni escluse dall'invio della
comunicazione
Non
è prevista l'attribuzione del beneficio in argomento
sulle categorie di pensione riportate di seguito, in quanto
prestazioni sulle quali non è prevista l’attribuzione
delle maggiorazioni sociali richiamate dal comma 1
dell’articolo 38.
| 010, 011, 012 |
VOSPED,
IOSPED, SOSPED |
| 030, 031 |
VOBIS, IOBIS |
| 035, 036 |
VMP, IMP |
| 076 |
VOST |
| 043 |
INDCOM |
| 027 |
VOCRED |
| 028 |
VOCOOP |
Pertanto
ai titolari che beneficiano solo di prestazioni delle
categorie indicate non verrà inviata alcuna comunicazione.
5.3.2
- Controlli previsti
Per
le pensioni delle altre categorie, l’individuazione dei
soggetti avviene in relazione all'età del pensionato, all'importo delle pensioni (INPS e non INPS) del titolare
e del coniuge memorizzate sul Casellario dei pensionati e ai
redditi del titolare e del coniuge presenti sul data base
reddituale.
I
controlli sull'età vengono effettuati anche in relazione
alla contribuzione e alla condizione di inabilità.
In
particolare, per i pensionati inabili:
-
titolari di pensione di inabilità ai sensi della
legge n. 222/1984 ((pensioni di categoria 002, 005, 008,
016, 019, 022, 033, 075, 086, 089 ovvero 092 con decorrenza
della pensione successiva a luglio 1984 e il primo carattere
della natura uguale a 1, 2, 3 ovvero a 4) e (pensioni di
categoria 024, 037, 040, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063,
066, 094, ovvero 097 con terzo byte del numero di certificato
= 2 o 5, con decorrenza della pensione successiva a luglio
1984 e con GP1AV37N uguale a 6));
-
titolari di assegno sociale o pensione sociale quali
invalidi civili totali (GP1AV31 uguale a 1) o come sordomuti
(GP1AV31 uguale a 3);
-
titolari di prestazioni INVCIV con fascia vigente
uguale a 06, 07, 10, 11, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39,
43;
-
la
comunicazione viene inviata a coloro che, sussistendo le
condizioni reddituali previste, compiono l’età di 60 anni
entro il 30 novembre 2002 (nati prima del 1° dicembre
1942), e potrebbero pertanto conseguire la maggiorazione dal
1° dicembre 2002.
Sussistendo
i requisiti reddituali, la comunicazione viene inviata ai
titolari di prestazioni liquidate con l'utilizzo di
contribuzione, che compiono nell'anno 2002 un'età
compresa tra i 65 anni e i 70 anni (nati dal 1° dicembre
1932 al 30 novembre 1937). L'età viene determinata con
riferimento alla riduzione prevista dal comma 3 dell'articolo 38 della legge finanziaria 2002.
La
tabella riportata in allegato 1 indica gli anni di riduzione
correlati alla contribuzione.
Per
la riduzione dell'età si considera tutta la contribuzione
del soggetto; a tal fine viene utilizzato il valore maggiore
tra la somma dei contributi contenuti in GP1AV08 e in
GP1AV09 (versamenti volontari utili per il diritto) e il
numero di contributi contenuto in GP2BN02. Al valore
prescelto vengono aggiunte le settimane relative ai
supplementi, memorizzate in GP2BE06. Per i titolari di
pensioni ai superstiti vengono utilizzati i contributi del
dante causa.
Negli
altri casi la comunicazione viene inviata ai soggetti che
hanno 70 anni o che compiono nel corso dell'anno 2002 il
70mo anno (nati prima del 1° dicembre 1932).
Non
viene inviata la comunicazione ai titolari di pensioni
supplementari (GP1AF02 uguale a 5), di pensioni
cristallizzate per reddito (GP5KE06 uguale a 6), di pensioni
parzialmente integrate (GP5KE06 uguale a 3), di pensioni con
importo a zero o con sola indennità (GP5KC10 uguale a 0).
6.
- Comunicazione inviata
agli interessati
Ai
pensionati residenti in Italia, individuati come possibili
beneficiari dell’aumento, viene spedita a partire dalla
metà di gennaio, con POSTEL e con "Posta prioritaria"
la comunicazione Mod. RichiestaRED.Mil2 (allegato
3) e il
Mod. TipoREDMilione sul quale sono indicate le
tipologie di redditi da dichiarare.
La
comunicazione contiene inoltre il foglio per la lettura ottica dei codici a barre.
Come
di consueto, tutte le informazioni necessarie sono
codificate nella “stringa” riportata sul Mod.
TipoREDMilione (allegato 4). In particolare viene sempre
indicata la rilevanza "24"; l'operazione è
contraddistinta dal codice "3"; l'anno di reddito
richiesto è il 2002.
7.
–
Dichiarazione reddituale
Le
dichiarazioni reddituali rese dagli interessati, sia per via
telematica tramite i CAF e i soggetti abilitati, sia
direttamente alle Sedi, dovranno essere trasmesse agli
archivi centrali dell’INPS immediatamente, per consentire
l'immediato aggiornamento degli archivi e il ricalcolo
delle prestazioni.
A
tal fine è disponibile sul sito Internet dell'INPS, all'indirizzo
www.inps.it,
il software per l'acquisizione e per il controllo delle
dichiarazioni da parte dei CAF e dei soggetti abilitati.
Anche
alle Sedi saranno forniti al più presto i programmi per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni.
7.1 –
Variazioni dello stato civile
La
conoscenza dello stato civile è indispensabile per poter
attribuire l'aumento in parola.
Qualora
lo stato civile del pensionato sia variato anteriormente al
1° gennaio 2002, i CAF e i soggetti abilitati dovranno
acquisire l'informazione. Per le variazioni intervenute
dal 1° gennaio 2002 in poi è invece necessario
l’intervento delle Sedi INPS.
L'acquisizione
è obbligatoria nel caso in cui l'informazione sia assente
sul data base delle pensioni (codice 9 riportato nella
stringa); l'acquisizione dei dati del coniuge è inoltre
obbligatoria nel caso in cui venga acquisito lo stato civile
"2" (coniugato).
8.
–
Convenzione con i CAF e i soggetti abilitati
L'operazione
in argomento viene svolta nell'ambito della convenzione
stipulata con i CAF e i professionisti in applicazione della
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 28
febbraio 2001. Restano valide pertanto le condizioni
previste dalla convenzione.
9.
–
Aggiornamento del data base delle pensioni
La
dichiarazione reddituale produce l'aggiornamento del data
base delle pensioni anche per le altre prestazioni legate al
reddito: integrazione al minimo, assegno sociale, pensione
sociale, applicazione dei commi 41 e 42 dell’articolo 1
della legge n. 335/1995, importo aggiuntivo di lire 300.000,
prestazione INVCIV.
Integrando
tali dati con i redditi derivanti dalle pensioni del
titolare e del coniuge presenti sul Casellario e aggregati
da CASRED, sarà possibile aggiornare i dati reddituali, da
memorizzare su GP2KE10E e su GP2KM33E, per tutte le
prestazioni del soggetto e del coniuge e provvedere alla
loro ricostituzione per l'attribuzione dell'aumento, se
dovuto e/o per la rideterminazione dell'importo della
pensione.
10.
–
Ricalcolo delle pensioni
Con
successiva comunicazione saranno fornite le specifiche
informazioni sulle modalità di ricalcolo delle pensioni in
argomento.
11.
- Pensioni
alle quali è già stato attribuito l’aumento
Al
punto 5 della circolare n. 225 del 20 dicembre 2001 sono
state riportate le modalità con le quali è stato
attribuito, sulla base delle informazioni memorizzate sugli
archivi, a oltre 600.000 pensionati, l'aumento di cui
all’articolo 38.
L'importo
dell'aumento è memorizzato nel campo GP5HG02E con codice
(GP5HG01) uguale a 439.
Sul
Mod. ObisM inviato ai pensionati ai quali l'aumento è
stato attribuito è riportato un apposito literal che
precisa che l'aumento è stato attribuito
provvisoriamente. Con successiva comunicazione saranno
indicate le attività previste per tali situazioni.
12.
– Domande per l’attribuzione dell’aumento
presentate dagli interessati
I
pensionati, che ritengano di avere diritto all'aumento e
che non abbiano ricevuto la comunicazione Mod. Richiesta RED/Mil2,
possono presentare la dichiarazione reddituale utilizzando
il Mod. CERT.RED.
è
in fase di aggiornamento la procedura AS/400 che consentirà
l'acquisizione anche delle dichiarazioni reddituali
presentate direttamente dai pensionati. Non è pertanto
previsto l’inserimento di tali richieste in EAD75. Con
successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità
della procedura aggiornata.
A
seguito dell'accertamento del diritto la maggiorazione sarà
concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2002 o dal mese
successivo a quello del compimento dell’età.
Considerata
la complessità delle variabili da verificare per l'individuazione degli aventi diritto
all'aumento (età,
contribuzione, inabilità, reddito) appare particolarmente
significativa, per la migliore riuscita dell'operazione,
la collaborazione degli Enti di Patronato, dei Sindacati dei
pensionati e delle associazioni di categoria degli invalidi
civili (ANMIC, ENS, UIC), delle quali ultime si richiamano
le funzioni delineate nel messaggio n. 1302 del 28 giugno
1999.
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