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Circolare
INPS - 16 maggio 2002, n. 92
Maggiorazione
del periodo di servizio effettivamente svolto presso
pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero
cooperative.
Invalidi del lavoro con grado di invalidità
superiore al 74 per cento.
Pensioni con decorrenza dal
1° febbraio 2002
OGGETTO:
Articolo
80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Invalidi del lavoro con grado di invalidità
superiore al 74 per cento.
Con circolare
n. 29 del 30 gennaio 2002 sono stati forniti i criteri
applicativi dell’articolo 80, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Secondo le
richiamate disposizioni "A decorrere dall'anno 2002, ai
lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26
maggio 1970 n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi
causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro
categorie della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta,
per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o
aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il
beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai
soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità
contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
In ordine
all’espressione "invalidi per qualsiasi causa"
contenuta nelle disposizioni in esame, sono stati chiesti
chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali al fine di una puntuale individuazione della platea
dei destinatari della normativa in parola.
Acquisito il parere del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il menzionato Dicastero del
Lavoro ha precisato che con il riferimento alla percentuale
del 74% il legislatore ha inteso escludere implicitamente le
prestazioni per la concessione delle quali non è prevista
la percentualizzazione del grado di invalidità. Pertanto il beneficio non può essere concesso ai
titolari di pensione o assegno di invalidità a carico
dell'AGO, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi
sostitutivi, per la cui concessione non è prevista la
rilevazione della percentuale di invalidità. Viceversa,
secondo il parere ministeriale, il beneficio andrà
riconosciuto agli invalidi del lavoro con grado di invalidità
superiore al 74% accertato dall’Istituto Nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro
(INAIL) o dall'IPSEMA, in quanto per tali categorie di
assicurati è richiesta la percentualizzazione del grado di
invalidità.
In applicazione
delle indicazioni sopra riportate sono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta normativa,
oltre ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della
legge 26 maggio 1970, n. 381, agli invalidi civili con
invalidità superiore al 74 per cento, agli invalidi con
invalidità ascritta alle prime quattro categorie della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, (circolare n. 29 del 30
gennaio 2002), gli invalidi del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 74 per cento accertato dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) o
dall'IPSEMA.
L'attribuzione
del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione
di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro
superstiti, corredata del documento rilasciato dall'INAIL
o dall'IPSEMA.
Come precisato
con circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 il beneficio di cui
al menzionato articolo 80, comma 3, è riconosciuto
limitatamente agli anni di servizio effettivamente svolti
nel periodo successivo al riconoscimento dello stato di
invalidità nella misura di legge.
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