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Circolare
INPS - 20 giugno 2001, n. 127
Benefici
previdenziali per i lavoratori delle miniere, cave e
torbiere la cui attività è venuta a cessare
definitivamente
La
Gazzetta Ufficiale n.302, del 29 dicembre 2000, ha
pubblicato la legge 23 dicembre 2000, n.388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) che,
all’articolo 78, comma 23, reca norme riguardanti i
lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
La
citata disposizione stabilisce che "per i lavoratori già
impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e
torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della
definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i
benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile
1969, n.153, il numero delle settimane coperto da
contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di
prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un
coefficiente pari a 1,2 se l’attività si è protratta per
meno di cinque anni, a 1,225 se l’attività si è
protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a
tale limite".
Premessa
Prima
di fornire le istruzioni riguardanti l’applicazione del
comma 23 del citato articolo 78, si richiama brevemente la
normativa vigente per il riconoscimento del diritto alle
prestazioni pensionistiche in favore dei lavoratori delle
miniere, cave e torbiere.
L’articolo
1 della legge 3 gennaio 1960, n.5, prevede per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere il diritto alla pensione
anticipata di vecchiaia a condizione che possano far
valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia
nell’assicurazione generale obbligatoria; abbiano compiuto
il 55° anno di età; siano stati addetti complessivamente,
anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavoro di
sottosuolo; siano cessati definitivamente dal lavoro e non
siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di
attività con guadagno continuativo e normale.
L’articolo
2 della citata legge n.5 istituisce presso l’INPS una
Gestione speciale di previdenza integrativa della
assicurazione generale obbligatoria, per l’invalidità la
vecchiaia ed i superstiti alla quale sono obbligatoriamente
iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere,
cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in
sotterraneo.
Ai
sensi dell’articolo 3 della legge n.5, la pensione
anticipata di vecchiaia è calcolata in base all’anzianità
contributiva maturata nell’assicurazione generale
obbligatoria, maggiorata del
periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e
quella di compimento del 60° anno di età.
Sulla
materia, a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.503, che agli articoli 1 e 2
ha disposto una graduale elevazione dei requisiti di età e
di assicurazione e contribuzione per il conseguimento della
pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale
obbligatoria, con circolare n. 23 del 22 gennaio 1994, sono
stati forniti chiarimenti in merito ai riflessi di tali
progressivi innalzamenti sulla disciplina riguardante la
pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle
miniere cave e torbiere.
Sulla
base dei predetti chiarimenti, la pensione anticipata di
vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere può
essere liquidata, in presenza degli altri requisiti di
legge, quando il lavoratore abbia compiuto il 55° anno di
età e abbia maturato l’anzianità contributiva prevista
dalla TABELLA B allegata al citato decreto legislativo n.503
per l’anno di compimento dell’età pensionabile.
La
legge 30 aprile 1969, n.153, all’articolo 18, ha previsto
per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, la possibilità di liquidare
la pensione di anzianità a carico della
Gestione speciale medesima, a condizioni agevolate rispetto
a quelle fissate dall’articolo 22 della stessa legge
n.153.
A
norma dell’articolo 18, i minatori possono perfezionare il
requisito contributivo di 35 anni con la maggiorazione
di anzianità per un massimo di 5 anni.
Gli
iscritti alla Gestione speciale, per poter fruire della
maggiorazione di anzianità prevista dall’articolo 18,
alla data di presentazione della domanda di pensione devono
essere stati addetti complessivamente, anche se con
discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo.
A
seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che ha introdotto nuovi requisiti per il
pensionamento di anzianità, con circolare n.101 dell’11
maggio 1998 è stato precisato che per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere continuano a trovare applicazione
le disposizioni dell’articolo 18 della citata legge n.153,
dell’articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n.537 e dell’articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio
1994, n.451.
Ciò
premesso, si forniscono , di seguito, le istruzioni
applicative del comma 23 dell’articolo78 della citata
legge n.388.
1
- Destinatari
Per
quanto attiene alla sfera dei destinatari si precisa quanto
segue.
1.1
- Requisiti oggettivi
Hanno
diritto al beneficio i lavoratori che hanno svolto attività
di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere la cui attività
è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle
stesse.
Tenuto
conto che la legge n.388 è entrata in vigore il 1° gennaio
2001, la predetta attività deve essere cessata entro il 31
dicembre 2000.
Al
fine di verificare se la cessazione sia effettivamente
avvenuta entro il 31 dicembre 2000, dovrà essere effettuata
la verifica, all’atto della richiesta di fruizione del
beneficio di cui trattasi da parte degli interessati, sulla
matricola aziendale di appartenenza degli stessi.
La
cessazione potrà essere accertata, in caso di non ancora
avvenuta apposizione dei codici tipo cessazione 1 e 2, anche
attraverso il controllo delle denunce mensili della
contribuzione. Ciò al fine di verificare che, anche nel
caso in cui l’azienda risulti attiva successivamente al 31
dicembre 2000 ( o per altre attività o per la gestione
della dismissione dell’attività ) l’azienda stessa
abbia effettivamente cessato l’attività che dà titolo al
beneficio, non occupando più alle proprie dipendenze,
successivamente a tale data, alcuno dei lavoratori impegnati
in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere.
1.2
- Requisiti soggettivi
A
norma del comma 23, ai fini della rivalutazione ivi
disposta, i lavoratori non devono "aver maturato i
benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile
1969, n.153", di cui è cenno in premessa.
Da
tale formulazione discende che rientrano nella previsione
normativa in parola coloro che non possono far valere,
autonomamente, i requisiti richiesti per il riconoscimento
del diritto alla pensione di anzianità nella Gestione
speciale dei minatori.
2
- Natura del beneficio
La
disposizione in esame prevede, in presenza di determinate
condizioni, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di
contribuzione obbligatoria, per lavori di sottosuolo presso
miniere, cave e torbiere, mediante il quale, ai fini del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche, l’anzianità
contributiva posseduta dagli interessati deve essere
moltiplicata per :
un
coefficiente pari a 1,2 se l’attività si è protratta per
meno di cinque anni;
un
coefficiente pari a 1,225 se l’attività si è protratta
per meno di dieci anni:
un
coefficiente pari a 1,25 se l’attività si è protratta
per più di dieci anni.
Si
precisa che il periodo di attività di sottosuolo da
rivalutare è da considerare nella sua interezza, a seconda
che ricorra una delle tre ipotesi individuate dal
legislatore: in presenza, ad esempio, di un periodo di
attività di sottosuolo superiore a dieci anni, l’intero
periodo di sottosuolo è da rivalutare per il coefficiente
di 1,25.
I
coefficienti di maggiorazione vanno rapportati unicamente
ai periodi di attività di sottosuolo con esclusione dei
periodi di lavoro per attività diversa da quella di
sottosuolo e sono utilizzabili anche per il raggiungimento
del requisito dei quindici anni di sottosuolo previsto
per le pensioni a carico della Gestione speciale dei
minatori.
3
– Prestazioni pensionistiche
La
disposizione in esame finalizza la rivalutazione, di cui al
punto 2 , al "conseguimento delle prestazioni
pensionistiche ".
Dall’esclusione
dal beneficio della rivalutazione operata dal legislatore
nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti
richiesti per il diritto alla pensione di anzianità, di cui
all’articolo 18 della citata legge n.153/1969, deriva che,
relativamente alla rivalutazione contributiva, i
coefficienti di maggiorazione sono da considerare utili per
il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto
per il diritto alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia
e di anzianità a carico della Gestione speciale dei
minatori.
Il
meccanismo di rivalutazione dianzi illustrato ha diretta
incidenza anche sull’entità della maggiorazione prevista
dalla normativa vigente per il riconoscimento del diritto
alle prestazioni pensionistiche in favore dei lavoratori
delle miniere, cave e torbiere.
Attesa
l’espressione legislativa, che fa generico riferimento al
"conseguimento delle prestazioni pensionistiche",
tale criterio di rivalutazione è da utilizzare anche per il
raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto
per il diritto alle prestazioni pensionistiche
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ove,
per effetto della rivalutazione, i destinatari del comma 23
dell’articolo 78 della citata legge n.388 non maturino i
requisiti previsti per la liquidazione delle pensioni a
carico della Gestione speciale.
Si
precisa che i coefficienti di rivalutazione in argomento
esplicano la loro efficacia ai fini del diritto e della
misura delle pensioni, entro e non oltre i limiti dei minimi
anzidetti, sia per quelle da porre a carico della Gestione
speciale che per quelle da porre a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, nel rispetto di
ogni altro limite o condizione posti dalle norme di legge.
4
- Soppresso Fondo elettrici con evidenza contabile
separata nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria
Le
norme di cui all’articolo 78, comma 23, della legge
n.388/2000, trovano applicazione anche nell’ambito del
soppresso Fondo Elettrici ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche per i lavoratori già impegnati
in lavoro di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la
cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva
chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici
previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile 1969,
n.153.
5
- Oneri
Gli
oneri derivanti dall’applicazione del comma 23
dell’articolo 78 in esame, secondo quanto previsto dal
successivo comma 30, sono posti a carico dello Stato.
6
- Segnalazione dei dati
Per
le pensioni da liquidare nella Gestione speciale per i
lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le settimane di
incremento relative ai benefici derivanti
dall’applicazione della disposizione in esame dovranno
essere acquisite in aggiunta alle settimane della Gestione
minatori.
Anche
per le pensioni da liquidare a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria (punto 3, ultimo capoverso) perché i
lavoratori non raggiungono i requisiti per il pensionamento
nella Gestione minatori, le settimane di incremento dovranno
essere acquisite in aggiunta alle altre settimane.
Le
pratiche liquidate e calcolate dovranno essere tenute in
apposita evidenza per l’acquisizione in apposito campo del
numero di settimane di incremento.
Con
successivo messaggio saranno rese disponibili le procedure
di nuova liquidazione e di ricostituzione aggiornate a tal
fine.
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