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Circolare
INPS - 25 maggio 2001, n. 115
1
– Premessa
L’articolo
78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8 ha
disposto che "In attesa della definizione, tra le parti
sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici
per le attività usuranti, e successive modificazioni, è
riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al
comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età
anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive
modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge
8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:
a)
per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del
predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino
avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente
usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità
dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo
2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b)
entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1)
i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto
della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma
36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma
35, della citata legge n. 335 del 1995;
2)
i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime
retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti
di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, e successive modificazioni;
3)
i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime
contributivo con la riduzione del limite di età
pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge
8 agosto 1995, n. 335".
I
successivi commi 11 e 12 hanno stabilito rispettivamente che
"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui
al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il
riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura
determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma
13" e che "La domanda per il riconoscimento del
beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli
interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 11, a pena di decadenza".
Per
quanto riguarda gli oneri il comma 13, da ultimo, ha
disposto "All'onere derivante dal riconoscimento di cui
al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote
contributive di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si
provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38,
della legge 8 agosto 1995, n.335".
Il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di cui al richiamato comma 11 è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18
maggio 2001 ed è entrato in vigore in pari data.
Le
disposizioni dell’articolo 78 e del decreto 17 aprile 2001
disciplinano "i lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravità dell’usura che questi
presentano", tenendo conto delle disposizioni del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato
ed integrato dall’articolo 1, commi 34 e 35, della legge 8
agosto 1995, n.335, nonché del articolo 1,
commi 36, 37 e 38, della menzionata legge 335, dell’articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e del decreto interministeriale del 19
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
4 settembre 1999, che ha individuato i lavori in parola
all’articolo 2, comma 1.
2
– Destinatari
Destinatari
delle disposizioni richiamate sono i lavoratori che
risultino aver svolto, nel periodo compreso tra la data
dell’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.374, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 1993, n.224, supplemento
ordinario n.90) ed il 31 dicembre 2001 "i lavori di cui
all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior
gravità dell’usura che questi presentano" indicati
dal decreto interministeriale del 19 maggio1999 che di
seguito si riportano:
-
"lavori
in galleria, cava o miniera"; mansioni svolte in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
-
"lavori
nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave
di materiale di pietra e ornamentale;
-
"lavori
nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al
fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
continuità;
-
"lavori
in cassoni ad aria compressa";
-
"lavori
svolti dai palombari";
-
"lavori
ad alte temperature"; mansioni che espongono ad
alte temperature, quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo,
quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti
ad operazioni di colata manuale;
-
"lavorazione
del vetro cavo"; mansioni dei soffiatori
nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a
soffio;
-
"lavori
espletati in spazi ristretti", con carattere di
prevalenza e continuità ed in particolare delle attività
di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le
mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi
ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi,
di bordo o di grandi blocchi strutture;
-
"lavori
di asportazione dell’amianto" mansioni svolte con
carattere di prevalenza e continuità.
Detti
lavoratori sono ammessi a fruire dei benefici di riduzione
dei limiti di età e di anzianità contributiva a condizione
che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di
vecchiaia vengano perfezionati, per effetto del
riconoscimento dei benefici in parola, entro il 31 dicembre
2001, fatto salvo in ogni caso il limite di disponibilità
di cui al comma 13 dell’articolo 78 della legge n. 388 del
2000.
3
– Presentazione
della domanda
Per
avvalersi dei benefici previsti dall’articolo 78 in esame,
gli interessati debbono presentare domanda entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del decreto 17 aprile 2001e, quindi
entro il 16 agosto 2001, a pena di decadenza.
La
domanda, per la quale è stato predisposto il fac-simile
allegato 6, vale anche come richiesta di pensione.
Le
Sedi provvederanno a riprodurre un congruo numero, da
mettere a disposizione anche degli Enti di Patronato e dei
sindacati dei pensionati.
Le
domande presentate prima del 18 maggio 2001, data di entrata
in vigore del decreto in parola, debbono ritenersi utilmente
presentate alla predetta data.
Secondo
quanto stabilito dal decreto interministeriale la domanda
deve essere corredata dalla seguente documentazione atta a
comprovare oggettivamente l’espletamento delle suddette
mansioni:
-
buste
paga relative al periodo cui si riferisce la richiesta
del beneficio;
-
libretto
di lavoro, relativo al medesimo periodo;
-
dichiarazione
del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche
svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la
richiesta di beneficio e la prevalenza della mansione
particolarmente usurante, connotata dalla maggiore
gravità dell’usura; avuto riguardo all’attività
svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano
quelle particolarmente usuranti come sopra definite;
tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se
effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun
periodo di lavoro ammesso al beneficio;
-
dichiarazione
dell’ufficio del lavoro o di altra autorità
competente.
Il
periodo di lavoro da prendere in considerazione è quello
relativo all’espletamento della mansione che dà titolo
all’applicazione della normativa in esame.
L’attestazione
della prevalenza non è richiesta per le mansioni per le
quali non è specificatamente indicata nell’elencazione
contenuta nell’articolo 2 del decreto interministeriale 19
maggio 1999 cioè: per i "lavori nelle cave"; per
i "lavori in cassoni ad aria compressa"; per i
"lavori svolti dai palombari"; per i "lavori
ad alte temperature"; e per la "lavorazione del
vetro cavo";
Per
l’esposizione alle alte temperature, per le mansioni non
espressamente indicate a titolo esemplificativo
all’articolo 2 del citato decreto 19 maggio 1999 – e cioè
per le mansioni diverse da quelle degli addetti alle
fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei
refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
- la documentazione allegata alla domanda dovrà comprovare
l’esistenza di condizioni non inferiori a quelle previste
alla tabella 1 allegata al decreto del 17 aprile 2001. A
titolo di esempio, a fronte del 25% di lavoro e 75% di
riposo, lo sforzo lavorativo leggero, moderato o pesante
dovrà essere pari rispettivamente al 32,5%, al 31% o al 30%
perché la mansione in parola possa essere ritenuta usurante.
A
norma dell’articolo 1, comma 3 , del predetto decreto
interministeriale le assenze per malattie e infortunio che
cadono nel periodo da valutare come particolarmente usurante
sono considerate utili ai fini del riconoscimento dei
benefici.
Le
domande di applicazione dei benefici possono essere
presentate anche in costanza di rapporto di lavoro corredate
da copia del CUD.
L’articolo
1, comma 5, e l’articolo 3 del decreto interministeriale
in parola dispongono rispettivamente che "Gli enti
previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel
più breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle
domande stesse, con l’avvertenza che per il conseguimento
della pensione, gli interessati devono cessare l’attività
lavorativa dipendente" e che "Le domande di
accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri
e delle modalità di cui all’articolo 1, sono prese in
esame dagli Enti interessati e definite dando priorità alla
maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla
maggiore anzianità contributiva".
I
benefici previsti dalla normativa in argomento consistono
esclusivamente in un’anticipazione della pensione, senza
maggiorazione dell’anzianità contributiva utile per la
misura della pensione stessa.
La
pensione dovrà essere, pertanto, calcolata sulla base
dell’anzianità contributiva fatta valere
dall’interessato alla data di decorrenza (contribuzione
obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, da
ricongiunzione, ed eventuale maggiorazione convenzionale
spettante ad altro titolo, quale la rivalutazione del
periodo di esposizione all’amianto)
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