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Circolare
INPS - 25 maggio 2001, n. 115
4
– Criteri di valutazione dei periodi di lavoro
particolarmente usurante per le caratteristiche di maggiore
gravità dell'usura
L’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n.374 del 1993, come
integrato dall’articolo 1, comma 35, della legge 335 del
1995, dispone che "Per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle
attività particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, il
limite di età pensionabile previsto dai rispettivi
ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni
anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un
massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i
lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per
le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi
presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita
e dell'esposizione al rischio professionale di particolare
intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle
attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro
mesi complessivamente considerati".
Al
successivo comma 2 stabilisce che "Fermo restando il
requisito minimo di un anno di attività lavorativa
continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al
medesimo comma e' frazionabile in giornate che sono
attribuite semprechè, in ciascun anno considerato, il
periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata
non inferiore a centoventi giorni".
Pertanto,
ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, nel periodo
compreso dall’8 ottobre 1993 al 31 dicembre 2001, deve
essere individuato un anno di attività lavorativa
continuata particolarmente usurante per le caratteristiche
di maggior gravità dell'usura perché sussista il diritto
al beneficio in parola.
Devono
essere considerate utili le assenze per malattia ed
infortunio, oltre, ovviamente, alle domeniche ed alle
festività infrasettimanali. Del pari debbono ritenersi
utili le giornate non lavorate per effetto delle
disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza del
lavoro per la specifica attività presa in considerazione.
Verificata
la condizione dell’anno di attività lavorativa
continuata, si farà luogo alla valutazione dei periodi di
attività lavorativa di durata non inferiore a 120 giornate,
in ciascun anno considerato, tenendo conto dei criteri
illustrati sopra.
Ai
fini del requisito delle 120 giornate sono utili anche i
periodi di attività lavorativa svolta in modo discontinuo,
a condizione che la somma di tali periodi non risulti
inferiore a 120 giorni in ciascun anno considerato.
A
titolo di esempio, ove nel corso di un rapporto di lavoro
svoltosi per 90 giorni nel primo semestre di un anno siano
state attestate "mansioni particolarmente usuranti, per
le caratteristiche di maggior gravità dell'usura" per
30 giorni, i predetti 30 giorni si cumuleranno, ai fini
dell’accertamento della sussistenza dei 120 giorni, con i
giorni di attività lavorativa usurante di maggior gravità
eventualmente svolti nel corso di altro rapporto di lavoro
instauratosi nel secondo semestre.
Considerato
che le denunce annuali delle retribuzioni da parte del
datore di lavoro sono effettuate per anno civile, si
procederà di norma alla valutazione della durata
dell’attività usurante di maggior gravità per anno
civile (1° gennaio/31 dicembre). Ove, peraltro, in
determinate ipotesi tale criterio risulti svantaggioso per
il lavoratore, si procederà alla valutazione per anno
solare, cioè considerando l’anno intercorrente tra un
qualsiasi giorno dell’anno solare e il corrispondente
giorno dell’anno successivo.
Per
l’anno 1993 il limite minimo di 120 giorni deve ritenersi
ridotto proporzionalmente al periodo di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 374 del 1993 (8 ottobre 1993/31
dicembre 1993). Pertanto, in tale periodo, debbono risultare
almeno 28 giornate di lavoro particolarmente usurante per le
caratteristiche di maggior gravità dell’usura (120 x 85:
365).
I
criteri illustrati sopra sono riportati sinteticamente
nell’esempio allegato 7, ipotizzando un lavoratore che ha
svolto complessivamente l’attività in galleria per 500
giornate, dichiarata come svolta prevalentemente in
sotterraneo dal datore di lavoro nel periodo 8 ottobre
1993/30 giugno 1995. Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995
l’assicurato ha svolto attività con mansioni non
usuranti. Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
l’assicurato ha svolto attività con mansioni non
usuranti. Dal 1° gennaio 1997 al 30 aprile 2001
l’assicurato ha svolto attività in una cava quale addetto
all’estrazione della pietra. L’interessato potrà far
valere nel periodo ipotizzato 1070 giornate di attività
particolarmente usurante, per le caratteristiche di maggior
gravità dell’usura che questa presenta.
5
– Benefici di riduzione dei limiti di età e di
anzianità contributiva
La
decorrenza della pensione deve essere stabilita secondo le
vigenti disposizioni, in relazione alla data di
perfezionamento dei requisiti di età anagrafica e/o di
anzianità contributiva ridotti in relazione ai benefici
spettanti.
5.1
- Pensione di anzianità
Ai
fini del perfezionamento dei requisiti per il pensionamento
di anzianità i benefici derivanti dalla normativa
richiamata in premessa consistono nella riduzione del limite
di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi
complessivamente considerati e dell’età anagrafica fino
ad un anno (articolo 2 del decreto legislativo n. 374 del
1993 integrato dall’articolo 1, comma 35, della legge 335
del 1995, articolo 1, comma 36, della legge 335 ed articolo
78, comma 8, n.1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
I
requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica
sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1995, n.335, come
modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (v.circolare
n. 2 del 5 gennaio 1998, circolare n. 81 del 9 aprile 1998 e
messaggi n. 6921 e 6934 del 19 novembre 1998).
Come
è noto, il diritto alla pensione di anzianità, per la
generalità dei lavoratori dipendenti, si consegue a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e delle forme di essa sostitutive al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di
anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati
nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n.449,
cioè nell’anno 2001 al raggiungimento di un’anzianità
contributiva di 35 anni in concorrenza con almeno 56 anni di
età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di
un’anzianità contributiva non inferiore a 37 anni.
Il
diritto alla pensione di anzianità, per particolari
categorie di lavoratori dipendenti (operai, precoci, ecc si
consegue a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive
al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di
anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati
nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
cioè nell’anno 2001 al raggiungimento di un’anzianità
contributiva di 35 anni in concorrenza con almeno 54 anni di
età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di
un’anzianità contributiva non inferiore a 37 anni.
Il
diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi si consegue
nell’anno 2001 al raggiungimento di un’anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del 58°
anno di età. In ogni caso è consentito l’accesso al
pensionamento al raggiungimento del solo requisito di
anzianità contributiva di 40 anni.
La
riduzione dei limiti in questione può riguardare l’età
anagrafica richiesta per il diritto a pensione e/o
l’anzianità contributiva ovvero la maggiore anzianità
contributiva richiesta a prescindere dall’età anagrafica.
Stante
il riferimento normativo "all’età anagrafica
richiesta per il diritto alla pensione", non rientra
nell’ambito di applicazione della riduzione in parola
l’età di 57 anni prevista dalla legge ai fini
dell’ammissione al pensionamento di anzianità per le
decorrenze 1° luglio e 1° ottobre.
Si
riportano negli allegati 10, 11 e 12 le decorrenze della
pensione di anzianità a carico delle forme previdenziali
dei lavoratori dipendenti in relazione alla data di
maturazione dei requisiti, per la generalità dei lavoratori
dipendenti privati (articolo 59 della legge n. 449 del 1997,
comma 6), e per particolari categorie di lavoratori
dipendenti (articolo 59, comma 7, lettere A e B) ed a carico
delle forme previdenziali dei lavoratori autonomi(articolo
59, comma 6 e 8).
A
titolo esemplificativo si ipotizzi un assicurato con
qualifica di operaio, nato il 10 marzo 1947, il quale può
far valere 1426 settimane di contribuzione accreditata fino
al 7.10.1993 e 394 settimane di contribuzione accreditata
dall’8. 10. 1993 al 30. 4. 2001 di cui 1.070 giornate di
attività usurante svolta dall’8 ottobre 1993. Il
requisito contributivo e di età per il diritto alla
pensione dovrà essere valutato come di seguito riportato.
La
riduzione del beneficio contributivo è pari ad un anno ogni
10 nel limite massimo di 24 mesi. Quindi le settimane di
attività usurante moltiplicato per 0,1 (1/10) danno il
numero di settimane di riduzione. Pertanto (1070 giornate:
6) x 0,1 è uguale 17,8333 arrotondato a 18 settimane di
riduzione. Il requisito contributivo ridotto risulta pari a
1.802 settimane (1820 – 18) ed è perfezionato al 30
aprile 2001.
L’anticipazione
del requisito di età è pari a 2 mesi per ogni anno nel
limite massimo di un anno. Il coefficiente di riduzione dei
mesi risulterà pari 0,1666 (2/12). Pertanto 1.070:26 x
0,1666=6,8562 arrotondato a 7 mesi di anticipazione. Il
requisito di età risulta pari 53 anni e 5 mesi (54 – 7
mesi) e risulta perfezionato in data 10 agosto 2000.
Pertanto
nel caso di specie la pensione di anzianità potrà essere
concessa dal 1° gennaio 2002.
Il
requisito contributivo ridotto potrà essere perfezionato
dai lavoratori che svolgano attività lavorativa con
esposizione all’amianto con i benefici della rivalutazione
contributiva previsti dall’articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto
1993, n.271, (circolare n.219 del 1° ottobre 1993 e
circolare n.304 del 15 dicembre 1995).
I
lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria ovvero collocati in mobilità possono fruire
dei benefici di cui all’articolo78 a seguito della
valutazione dei periodi usuranti di maggior gravità
lavorati antecedentemente al collocamento in cassa
integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità.
5.1.1
- Lavoratori delle miniere cave e torbiere
Per
quanto riguarda i lavoratori delle miniere cave e torbiere,
iscritti alla gestione speciale di cui alla legge 3 gennaio
1960, n.5, si precisa quanto segue.
Per
tali lavoratori, come è noto, continuano a trovare
applicazione, in materia di pensione di anzianità la
disciplina dell’articolo 18 della legge 30 aprile 1969,
n.153, e le finestre di accesso fissate dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni in materia di
decorrenza della pensione stabilite dall’articolo 1, comma
6, della legge 19 luglio 1994, n.451, qualora ricorrano le
fattispecie previste da tale norma.
A
norma dell’articolo 18 della legge n. 153 del 1969 gli
iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere che siano stati addetti
complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15
anni a lavori di sotterraneo, possono perfezionare i
requisiti di assicurazione e di contribuzione per la
pensione di anzianità usufruendo della maggiorazione di
anzianità, prevista dall’articolo 33, comma 3, del DPR 27
aprile 1968, n.488 fino ad un massimo di cinque anni
(circolari n. 101 dell’11 maggio 1998 e n. 139 del 21
giugno 1997).
Pertanto
i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della
legge n.5/1960 conseguono il diritto alla liquidazione della
pensione di anzianità al raggiungimento del requisito di 35
anni con la predetta maggiorazione di anzianità, con
decorrenza dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di
perfezionamento del requisito di 30 anni ovvero, se ammessi
a fruire dell’indennità di mobilità, dal 1° giorno del
mese successivo a quello di perfezionamento del predetto
requisito di 30 anni.
Per
effetto della disciplina di cui all’articolo 78 della
legge n. 388, fermo restando il requisito dei 15 anni di
lavoro in sotterraneo, per il quale lo stesso articolo 78
non prevede riduzioni, nei confronti dei lavoratori che
abbiano svolto mansioni in sotterraneo con carattere di
prevalenza e continuità dall’8 ottobre 1993, il requisito
contributivo dei 30 anni per il diritto alla pensione di
anzianità può essere ridotto con le modalità illustrate
in precedenza. La maggiorazione convenzionale di anzianità
prevista dall’articolo 33, comma 3, del DPR 27 aprile
1968, n.488 continuerà ad essere riconosciuta nel limite
massimo di cinque anni previsto dallo stesso articolo.
5.2
- Pensione di vecchiaia
Ai
fini del perfezionamento dei requisiti per il pensionamento
di vecchiaia nel regime retributivo o misto i benefici
derivanti dalla normativa richiamata in premessa consistono
nella riduzione del limite di anzianità contributiva di un
anno ogni dieci di occupazione fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati e dell’età
pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione fino
ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati
(articolo 2 del decreto legislativo, n. 374 del 1993
integrato dall’articolo 1, comma 35, della legge 335 del
1995, articolo 1, comma 36 della legge 335 ed articolo 78,
comma 8 n.2, della legge n. 388 del 2000).
A
titolo esemplificativo si ipotizza il titolare di una
posizione assicurativa nato il 23 giugno 1937 il quale può
far valere 646 settimane di contribuzione accreditata fino
al 7.10.1993 e 394 settimane di contribuzione accreditata
dall’8. 10. 1993 al 30. 4. 2001 di cui 1.070 giornate di
attività usurante svolta dall’8 ottobre 1993. La
riduzione del requisito contributivo e di età dovrà essere
valutata secondo i criteri di cui al precedente punto 5.1.
Pertanto il normale requisito contributivo di 1.040
settimane è ridotto a 1022 settimane (18 settimane di
riduzione) ed il normale requisito di 65 anni è ridotto a
64 anni e 5 mesi (7 mesi di anticipazione).
In
ordine ai limiti di età, l’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, come modificato
dall’articolo 1, commi 34 e 35, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, dispone che "Nei casi in cui i singoli
ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti
di età pensionabile in dipendenza delle attività
particolarmente usuranti si applica il trattamento di
maggior favore".
Pertanto,
considerato che l’età pensionabile per la generalità dei
lavoratori è di 65 anni, per i lavoratori rientranti
nell’ambito di applicazione della legge 5/1960 che
facciano valere 15 anni di lavoro in sotterraneo, continuerà
a trovare applicazione il requisito di età di 55 anni per
il conseguimento del diritto alla pensione anticipata di
vecchiaia ed il requisito di età di 60 anni al quale fare
riferimento ai fini della determinazione dell’anzianità
convenzionale (circolare n 65, Capitolo I, punto 5.1 del 6
marzo 1995).
Per
coloro che, non potendo far valere 15 anni di lavoro in
sotterraneo, non rientrano nell’ambito di applicazione
della legge n. 5 del 1960, i normali requisiti di età
potranno essere ridotti per effetto dell’applicazione dei
benefici previsti dall’articolo 78 della legge n. 388.
Analogo
criterio trova applicazione per i lavoratori in sotterraneo
iscritti al soppresso Fondo elettrici i quali conseguono il
diritto a pensione di vecchiaia anticipata al compimento del
55° anno di età e hanno un’anzianità contributiva
presso il Fondo medesimo non inferiore a 20 anni, a
condizione che siano stati addetti, anche se con
discontinuità, a lavori in sotterraneo in miniera per
almeno 15 anni interi (articolo 6 della legge 25 novembre
1971, n.1079).
Anche
per tali lavoratori, ove non risulti verificata la
condizione dei 15 anni di lavori in sotterraneo in miniera,
i normali requisiti di età potranno essere ridotti per
effetto dei benefici previsti dall’articolo 78.
Come
già precisato, la decorrenza della pensione deve essere
stabilita, secondo le vigenti disposizioni, in relazione
alla data di perfezionamento dei requisiti di età
anagrafica e/o di anzianità contributiva ridotti in
relazione ai benefici spettanti.
Pertanto,
ove i predetti requisiti ridotti, compresa la cessazione del
rapporto di lavoro, risultino perfezionati per effetto del
riconoscimento dei benefici in parola anteriormente al 1°
gennaio 2001, data di entrata in vigore dell’articolo 78,
commi 8, 11, e 12 della legge n. 388 del 2000, alla pensione
di vecchiaia non può essere attribuita decorrenza anteriore
alla predetta data del 1° gennaio 2001 (articolo 6, comma
1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 ed articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
5.3
- Pensione di vecchiaia liquidata con il sistema
contributivo.
Ai
fini del perfezionamento dei requisiti per il pensionamento
di vecchiaia nel regime contributivo i benefici derivanti
dalla normativa richiamata in premessa consistono nella
riduzione del limite di età pensionabile prevista
dall’articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n.
335 (articolo 78, comma 8 n.3, della legge n. 388 del 2000).
L’articolo
1, comma 37, della legge 335 del 1995 dispone che per le
pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n.374, come modificato ai sensi dei commi 34
e 35 dello stesso articolo 1, può optare per l'applicazione
del coefficiente di trasformazione relativo all'età
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno
per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti,
ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento
ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un
anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 19.
Pertanto
l’assicurato può scegliere tra l’applicazione, ai fini
del calcolo della pensione, di un coefficiente di
trasformazione aumentato di un anno per ogni sei di
occupazione nelle attività di maggior gravità nell’usura
e l’anticipazione fino ad un anno dell’età richiesta
per il diritto a pensione.
Com’è
noto, per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva
sono previsti i seguenti requisiti (articolo 1, comma 20
della legge n. 335):
a)
cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
b)
età non inferiore a 57 anni di età;
c)
5 anni di contribuzione effettiva;
d)
importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno
sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età
(articolo 1, comma 20, della legge n. 335).
Ai
fini del requisito di 5 anni di contribuzione effettiva si
ricorda che è utile la contribuzione effettivamente versata
(obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione
quindi di quella accreditata figurativamente a qualsiasi
titolo.
L’importo
annuo del trattamento pensionistico è determinato
applicando al montante contributivo il coefficiente di
trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla
data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di
57 anni (tabella A allegata alla legge 335).
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età
dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il
coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di
tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente
previsto per l’età immediatamente superiore a quella
dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età
inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la
data di compimento dell’età e la decorrenza della
pensione. (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
I
lavoratori aventi titolo alla pensione di vecchiaia
contributiva hanno diritto all’anticipazione dell’età
pensionabile di un anno ogni sei anni di occupazione nelle
attività usuranti di maggior gravità, nel limite di un
anno. In tal caso la pensione contributiva sarà calcolata
con il coefficiente di trasformazione richiesto per il 57°
anno di età.
In
alternativa i predetti lavoratori possono optare per
l’utilizzazione del coefficiente di trasformazione
relativo all’età anagrafica, aumentato di un anno ogni
sei anni di occupazione nell’attività usurante di maggior
gravità.
L’importo
della pensione non potrà comunque essere inferiore a quello
dell’assegno sociale aumentato del 20%, qualora il
richiedente non abbia compiuto il 65° anno di età.
Ipotizzando,
a titolo esemplificativo, che il titolare di una posizione
assicurativa iscritto all’AGO dal 1° gennaio 1996 sia
nato il 3 dicembre 1944 e possa far valere 570 giornate di
attività usurante individuate secondo i criteri di cui al
precedente punto 4, tenuto conto del rapporto posto dalla
legge per l’anticipazione dell’età di un anno ogni sei
nel limite di un anno, il numero di mesi di anticipazione
dell’età pensionabile risulterà dalla seguente
operazione: (giornate di attività usurante :26 x 0,1666).
Pertanto il normale requisito di età di 57 anni è ridotto
a 56 anni e 8 mesi (570 giornate: 26 x 0,1666 = 3,63
arrotondato a 4 mesi di anticipazione).
Quindi
l’interessato potrà chiedere la pensione di vecchiaia
contributiva con decorrenza 1° settembre 2001,
perfezionando l’età pensionabile ridotta il 5 agosto
2001. La pensione sarà calcolata sulla base del
coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57
anni, pari a 4,720. La pensione potrà essere richiesta in
alternativa, al perfezionamento dell’età di 57 anni nel
dicembre 2001. In tal caso detta pensione, da liquidare con
decorrenza gennaio 2002, sarà calcolata sulla base del
coefficiente di trasformazione dell’età di 57 anni e 4
mesi pari a 4,766668.
6
– Procedure di gestione
Saranno
fornite, entro tempi brevissimi, le istruzioni per
l’acquisizione delle domande di riconoscimento dei
benefici previsti dall’articolo 78 della legge n. 388/2000
e per la relativa gestione, nonché per l’emissione dei
provvedimenti di accoglimento o di reiezione, anche in
considerazione dei limiti di disponibilità di cui al comma
13 dello stesso articolo 78. Allo stato le domande pervenute
dovranno essere debitamente numerate e tenute in evidenza.
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