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Circolare
INPS - 26 gennaio 2001, n. 20
1
- Premessa
L’articolo
72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata sul
supplemento ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 2000, dispone, al primo comma, che: "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le
pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente".
Il
comma 2 del predetto articolo 72 stabilisce che "A
decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni
dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni
diretti di invalidità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella
misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono,
in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei
predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data
precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa
previgente disciplina se più favorevole".
Per
effetto delle predette disposizioni dal 1° gennaio 2001
viene stabilita la piena cumulabilità delle pensioni di
vecchiaia e delle pensioni liquidate con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo. Per le pensioni di anzianità,
di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidati
con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni viene
ridotta la quota di pensione incumulabile con il reddito da
lavoro autonomo: è infatti prevista la cumulabilità del 70
per cento della quota di pensione eccedente l’ammontare
del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. La relativa trattenuta non può, in ogni caso,
superare il valore pari al 30 per cento del reddito da
lavoro autonomo.
Per
le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001
rimane applicabile la previgente disciplina, se più
favorevole.
Con
la presente circolare si illustra la disciplina del cumulo
in vigore dal 1° gennaio 2001 a seguito delle disposizioni
dell’articolo 72 della legge n. 388.
2
– Pensioni di vecchiaia
A
decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza
esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente, indipendentemente dall’anzianità contributiva
utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della
prestazione.
Dal
1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi
in parola anche le pensioni di vecchiaia con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2001.
Si
precisa peraltro che nulla è innovato in materia di cumulo
con i redditi da lavoro della pensione di vecchiaia
liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (
articolo1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n.335).
L’articolo
1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone,
infatti, tra l’altro che "Le successive leggi della
Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla
presente legge se non mediante espresse modificazioni delle
sue disposizioni".
Pertanto
per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la
pensione liquidata esclusivamente con il sistema
contributivo è incumulabile totalmente con i redditi da
lavoro dipendente e nella misura del 50% della parte
eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a
concorrenza con i redditi stessi. (articolo 1, comma 21,
della legge n. 335). Per i pensionati di età pari o
superiore ai 63 anni la pensione non è cumulabile con i
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del
50% della parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza
con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n.
335).
Continuano
altresì a trovare applicazione le normative speciali
stabilite in materia di cumulo con i redditi da lavoro dei
trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma
dell’articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
dell’articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (v.
circolare n.91, punto 4, del 31 marzo 1995).
Nulla
è innovato per quanto riguarda il requisito della
cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per
il diritto alla pensione di vecchiaia dall’articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Per
poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori
dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.
3
- Pensioni di anzianità, pensioni di invalidità e
assegni di invalidità, liquidati con anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni
A
decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le
pensioni o assegni di invalidità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, delle forme di previdenza esonerative,
esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per
stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a
40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina,
deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del
diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile
per la misura del trattamento pensionistico, compresa la
contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento
per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22
dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio
1999).
Per
le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le
rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Restano
peraltro confermate le disposizioni speciali dell’articolo
1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione
della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei
lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di
anzianità sia stata liquidata con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni (circolari n.30 del
13 febbraio 1997 e n.236 del 21 novembre 1997) nonché le
disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni.
Anche
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della
legge n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei
casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo
o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella
G allegata alla predetta legge, debbono ritenersi tuttora
operanti ancorché l’assegno di invalidità sia stato
liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore
a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).
Ciò
in quanto l’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto
1995, n. 335, dispone, tra l’altro che "Le successive
leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non mediante espresse
modificazioni delle sue disposizioni".
Nulla
è infine innovato per quanto riguarda il requisito della
cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per
il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10,
comma 6, del decreto legislativo n.503, nel testo sostituito
dall’articolo 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993.
4
- Pensioni ai superstiti
Per
le pensioni ai superstiti con un solo titolare sono
incumulabili con la retribuzione per lavoro dipendente gli
eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti
a norma dell’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n.160
(articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978,
n.843).
In
applicazione delle disposizioni dell’articolo 72, comma 1,
della legge n.388 a decorrere dal 1° gennaio 2001 per le
pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni, gli aumenti di perequazione in
cifra fissa attribuiti a norma del predetto articolo 10 sono
cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.
Continuano
invece a trovare applicazione, in assenza di un’esplicita
abrogazione, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
41, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo cui gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui
alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n.
234, punto 1, del 25 agosto 1995). Ciò anche nei casi di
pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni.
5
- Pensioni si anzianità, pensioni di invalidità, assegni
di invalidità liquidati con un'anzianità contributiva
inferiore a 40 anni
A
decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le
pensioni o assegni di invalidità con qualunque decorrenza a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative,
esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidate con
un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del
70 per cento della quota eccedente il minimo.
La
relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore
pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
E’
pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30
per cento della quota di pensione che supera il trattamento
minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da
lavoro autonomo.
Per
le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001,
alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova
disciplina, se più favorevole di quella previgente.
Nulla
è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate
con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i
redditi da lavoro dipendente.
Si
ricorda che dal mese successivo al compimento dell’età
pensionabile da parte del titolare, le pensioni di anzianità
sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini
dell’applicazione della disciplina del cumulo. Da tale
data, pertanto, sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro dipendente ed autonomo anche le pensioni di anzianità
liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40
anni.
6
- Pensionati che svolgono le funzioni di giudici tributari
L’articolo
86 della legge 21 novembre 2000, n.342, pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 194/l, alla Gazzetta Ufficiale
n.276 del 25 novembre 2000, ha aggiunto all’articolo 13
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, dopo il comma 3 il comma 3 bis
secondo cui "I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati".
Pertanto
i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario,
per le indennità percepite per l’esercizio di tale
funzione, sono esclusi dal divieto di cumulo.
7
- Pensionati che svolgono attività di lavoro parasubordinato
L’articolo
34 della legge n. 342 del 2000 ha modificato il trattamento
fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa. In particolare i
redditi erogati in relazione a tali rapporti, finora
considerati redditi di lavoro autonomo, sono stati
ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui all’articolo 47 del Tuir, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
Al
riguardo si ricorda che, come chiarito con circolare n. 91
del 31 marzo 1995, ai fini dell’applicazione della
disciplina del cumulo, i redditi da lavoro ricollegabili ad
attività svolta senza vincolo di subordinazione debbono
considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente
dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.
Si
conferma, pertanto, che, indipendentemente dalle innovazioni
introdotte ai fini fiscali per i redditi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli
stessi debbono continuare ad essere valutati come redditi da
lavoro autonomo ai fini del cumulo con i trattamenti
pensionistici.
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