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Circolare
INPS - 30 maggio 2001, n. 118
Articolo
75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Decreto 23 marzo 2001. Rinuncia all’accredito dei
contributi e posticipo dell’accesso al pensionamento di
anzianità
La
normativa in oggetto ha previsto che i lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti per il
diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare
all’accredito contributivo a condizione di impegnarsi a
posticipare il pensionamento e di stipulare con il datore di
lavoro un contratto a tempo determinato di durata pari al
periodo del posticipo del pensionamento.
1
– Premessa
L’articolo
75, commi da 1 a 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388
(allegato 1), ha dettato una disciplina intesa a favorire
l’occupabilità dei lavoratori anziani dipendenti del
settore privato.
In
particolare il comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1º
aprile 2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B
allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata
ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di
anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare
all’accredito contributivo relativo all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme
sostitutive della medesima.
In
conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del
datore di lavoro a tali forme assicurative.
Il
successivo comma 2 dispone che tale facoltà è esercitabile
a condizione che il lavoratore si impegni a posticipare di
almeno due anni l’accesso al pensionamento e che il
lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a
tempo determinato di durata pari al posticipo del
pensionamento.
Il
comma 3 prevede che tale facoltà è esercitabile più
volte.
Il
comma 4 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si
siano avvalsi di tale facoltà, all’atto del pensionamento
il trattamento liquidato risulta pari a quello che sarebbe
spettato alla data di inizio del periodo di posticipo sulla
base dell’anzianità contributiva maturata a tale data,
fatti salvi gli aumenti perequativi nel frattempo
intervenuti.
Secondo
il disposto del comma 6, con uno o più decreti del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità di
attuazione di tale disciplina, con particolare riferimento
all’esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla
verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma
2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al
comma 3.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001 è stato
pubblicato il decreto 23 marzo 2001 con il quale il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica ha dato attuazione alla normativa
innanzi richiamata.
Con
la presente circolare si forniscono le istruzioni
applicative delle predette disposizioni.
2
- Destinatari
Destinatari
della normativa di cui all’articolo 75 in esame sono i
lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione
previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995,
n.335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6
e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso
al pensionamento di anzianità.
Detti
lavoratori possono rinunciare all’accredito contributivo
relativo all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme
sostitutive della medesima.
Si
ricorda che il comma 6 dell’articolo 59 ha sostituito per
la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di
essa sostitutive la predetta tabella B con la tabella C
allegata alla stessa legge n. 449 (allegato 3). Il comma 7
della legge 449 ha confermato i requisiti di cui alla
tabella B allegata alla legge 335 (allegato 4) per
particolari categorie di lavoratori (operai, precoci, etc).
La
facoltà prevista dall’articolo 75 in parola può essere
esercitata da coloro che abbiano perfezionato i requisiti di
età anagrafica e di anzianità contributiva o di maggiore
anzianità contributiva indipendentemente dall’età
anagrafica previsti dalle tabelle in questione.
Del
pari la predetta facoltà può essere esercitata dai
lavoratori dipendenti del settore privato che possono
conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni
dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione
pregressa in tali gestioni.
Si
rammenta che secondo le norme previste dall’articolo 59,
comma 6, della legge n. 449, per le predette gestioni i
requisiti minimi di età e di maggiore anzianità
contributiva sono più elevati di quelli richiesti per il
pensionamento nel regime generale.
Nelle
tabelle (allegati da 5 a 7) sono riepilogati i requisiti e
le decorrenze della pensione di anzianità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, già
trasmessi con messaggi n.6921 e n.6934 del 19 novembre 1998.
Con
riferimento ai Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto si
precisa che sono destinatari della disciplina in argomento i
lavoratori iscritti al Fondo Volo nonché ai soppressi Fondi
Elettrici e Telefonici, i quali conservano la disciplina
propria dei Fondi sostitutivi.
Sono
altresì destinatari i lavoratori iscritti alle seguenti
gestioni in evidenza contabile separata del F.P.L.D:
-
Gestione
Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
-
soppresso
Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di
trasporto.
Per
quanto riguarda il Fondo Volo, atteso il riferimento
normativo alla "tabella B allegata alla legge 8 agosto
1995, n.335, come modificata ai sensi dell’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", si
precisa che possono usufruire della facoltà di rinuncia
disciplinata dalle disposizioni in esame esclusivamente gli
iscritti che abbiano maturato il diritto a pensione di
anzianità, secondo quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n.164, sulla base dei predetti requisiti. La normativa in
questione pertanto non trova applicazione nei confronti
degli iscritti che, secondo quanto stabilito dal comma 3
dello stesso articolo 3 del decreto n.164, come modificato
dall’articolo 59, comma 12, della citata legge n.449,
conseguano il diritto a pensione di anzianità con requisiti
anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli previsti
dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
3
- Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo e relative
condizioni
A
far tempo dal 1° aprile 2001 i lavoratori del settore
privato possono esercitare la facoltà di rinunciare
all’accredito contributivo relativo all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ed alle forme
sostitutive della medesima.
Al
momento dell’esercizio di tale facoltà il lavoratore deve
impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un
periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza
utile prevista nei suoi confronti dalla normativa vigente
per l’accesso al pensionamento di anzianità (c.d.
finestra) e successiva alla data dell’esercizio della
predetta facoltà.
Qualora
prima della scadenza del biennio intervenga il compimento
dell’età pensionabile di vecchiaia, l’accesso al
pensionamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a
tale data.
I
lavoratori per i quali l’accesso (c.d. finestra) al
pensionamento di anzianità risulti già possibile alla data
di esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito
contributivo devono pertanto impegnarsi a posticipare il
pensionamento di almeno due anni, ovvero fino alla data di
compimento dell’età pensionabile se precedente alla
scadenza del biennio, rispetto alla prima decorrenza utile
successiva all’esercizio di tale facoltà.
Tra
le condizioni per avvalersi della facoltà di rinuncia
all’accredito contributivo, il comma 2 dell’art. 1 del
Decreto 23 marzo 2001, prevede che i lavoratori stipulino
con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo
determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.
Non
essendo richiesto il contestuale svolgimento di attività
lavorativa, della facoltà in parola possono avvalersi anche
quei lavoratori che, pur non occupati, abbiano maturato,
all’atto dell’esercizio della facoltà, il diritto alla
pensione di anzianità nel regime generale dei lavoratori
dipendenti o nelle forme di esso sostitutive.
Stante
l’impianto generale della norma, i datori di lavoro
ammessi alla stipula del contratto di lavoro in argomento,
sono esclusivamente quelli appartenenti al settore privato.
La
facoltà di rinuncia può essere esercitata più volte e,
dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due
anni e comunque non oltre il compimento dell’età prevista
per il pensionamento di vecchiaia.
In
conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà di
rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, in
corrispondenza dell’erogazione della retribuzione
scaturente dal contratto a tempo determinato.
Resta,
invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme
contributive.
4
-
Modalità di esercizio della facoltà di rinuncia
I
lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al
presente decreto devono darne comunicazione all’INPS
allegando:
-
copia
del contratto di lavoro a tempo determinato di durata
almeno biennale a decorrere dalla prima
"finestra" di pensionamento utile prevista
dalla normativa vigente; qualora prima della scadenza
dei due anni intervenga il compimento dell’età
pensionabile di vecchiaia, il contratto deve durare fino
a tale data;
-
dichiarazione,
da presentare contemporaneamente anche al datore di
lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per
l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti per il
periodo corrispondente alla durata del contratto, e
impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per
il medesimo periodo.
All’atto
della ricezione della comunicazione, le Sedi provvederanno a
verificare con ogni urgenza la sussistenza nei confronti
dell’interessato dei requisiti per il pensionamento di
anzianità di cui al punto 2 e la data dalla quale il
lavoratore può accedere al pensionamento al fine di
accertare che il contratto a tempo determinato abbia
decorrenza pari o successiva alla prima "finestra"
utile.
La
documentazione pervenuta dovrà essere inserita nel
fascicolo personale dell’interessato, e una copia dovrà
essere trasmessa all’Area Aziende a corredo della
posizione contributiva del datore di lavoro con il quale il
lavoratore ha stipulato il contratto di lavoro a tempo
determinato.
5
- Pensione da liquidare nei confronti dei lavoratori
che si siano avvalsi della facoltà di rinuncia
Nei
confronti dei lavoratori che abbiano perfezionato il diritto
alla pensione di anzianità esercitando la facoltà di
rinuncia all’accredito contributivo il diritto alla
pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello
di scadenza del contratto a tempo determinato, o
dell’ultimo contratto a termine qualora la facoltà di
rinuncia sia stata esercitata più volte.
La
pensione deve essere liquidata a decorrere da tale data
ancorché la relativa domanda venga presentata
successivamente.
L’importo
della pensione da liquidare è pari a quello della pensione
che sarebbe spettata al lavoratore all’inizio del periodo
di posticipo sulla base dei criteri di calcolo vigenti a
tale data, maggiorata degli aumenti perequativi nel
frattempo intervenuti.
La
pensione deve pertanto essere calcolata con riferimento
all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del
mese precedente quello di inizio del periodo lavorativo a
termine ed alle retribuzioni percepite fino a tale data –
nei limiti dei periodi di riferimento, determinati alla
stessa data, per il calcolo della retribuzione pensionabile
– rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la
liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di
inizio del periodo in argomento.
L’importo
di pensione così determinato spetta dal 1° giorno del mese
successivo a quello scadenza del contratto a tempo
determinato, aumentato degli aumenti perequativi intervenuti
fino a tale data.
6
– Estinzione anticipata del contratto
Come
previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto, in caso di
estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili
al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico
decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo
all’estinzione stessa.
7
- Registrazione dei dati
è
in corso di realizzazione una funzione che consentirà alle
Sedi di registrare sugli archivi ARCA i dati relativi alla
rinuncia all’accredito contributivo esercitata dal singolo
assicurato.
8
- Datori di lavoro in genere tenuti, per la generalità
dei dipendenti, al versamento della contribuzione
pensionistica al FPLD
Come
precisato al punto 3, nei confronti dei lavoratori anziani
che hanno esercitato l’opzione di cui all’art.75, c.1
della legge n. 388/2000, viene meno, per espressa previsione
legislativa, l’obbligo del versamento della contribuzione
pensionistica, per tutto il periodo di durata del contratto
stipulato.
Resta,
invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme
contributive.
I
datori di lavoro presso i quali risultano occupati i
suddetti lavoratori, per il versamento della contribuzione
diversa da quella pensionistica, si atterranno alle modalità
di seguito riportate.
8.1
- Datori di lavoro in
genere tenuti, per la generalità dei dipendenti, al
versamento della contribuzione pensionistica al FPLD
I
datori di lavoro in epigrafe:
-
determineranno
l’importo dei contributi, diversi da quelli di
pertinenza del FPLD, dovuti, per la generalità dei
dipendenti, in base alle caratteristiche contributive
aziendali (CSC, CA);
-
riporteranno
il relativo importo in uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo
precedere dal codice tipo contribuzione "70"
che assume il nuovo significato di "lavoratori
esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75
L.388/2000".
8.2
- Datori di lavoro che
occupano lavoratori iscritti a Fondi diversi dal F.P.L.D
gestiti dall'INPS
I
datori di lavoro che occupano personale iscritto a Fondi
diversi dal F.P.L.D ovvero in evidenza contabile separata
del F.P.L.D, per l'esposizione dei dati relativi ai
lavoratori che hanno esercitato l’opzione di cui
all’art. 75 della legge n. 388/2000, opereranno come
segue.
Per
il versamento delle "contribuzioni minori" e dei
contributi di assistenza si atterranno alle disposizioni
previste al punto precedente (CTC "70").
Nessun
dato dovrà essere riportato relativamente alla
contribuzione pensionistica dovuta ai diversi Fondi di
previdenza.
8.3
- Regolarizzazione dei
periodi pregressi
I
datori di lavoro che, per il versamento dei contributi
relativi al mese di "aprile 2001", hanno
operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai
precedenti punti, potranno recuperare la contribuzione
pensionistica eventualmente versata.
A
tal fine gli stessi si avvarranno della procedura delle
regolarizzazioni contributive.
9
- Modalità di
compilazione del quadro "SA" del modello 770 e del
modello CUD
Ai
fini della compilazione del quadro "SA" del mod.
770 e del modello CUD 2001 (dati previdenziali ed
assistenziali INPS), i datori di lavoro provvederanno ad
indicare i lavoratori in questione utilizzando il codice "70"
nella casella "tipo rapporto" della sezione
1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali INPS".
Non dovrà essere barrata la voce "IVS" e non dovrà
essere compilato il campo "retribuzioni
particolari" per i Fondi sostitutivi gestiti
dall’INPS.
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