|
Determinazione
del tetto per la spesa per
l'assistenza farmaceutica
ospedaliera. (10A01778) (G.U. Serie
Generale n. 35 del 12 febbraio 2010)
Decreto 28
gennaio 2010
Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
IL CAPO DEL
DIPARTIMENTO
della qualità
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dei dispositivi medici
Visto il
decreto-legge 1° ottobre 2007 n.
159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
e in particolare l'art. 5, comma 1,
primo periodo, che prevede che a
decorrere dall'anno 2008 l'onere a
carico del SSN per l'assistenza
farmaceutica territoriale,
comprensiva sia della spesa dei
farmaci erogati sulla base della
disciplina convenzionale, al lordo
delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia
della distribuzione diretta di
medicinali collocati in classe «A»
ai fini della rimborsabilità,
inclusa la distribuzione per conto e
la distribuzione in dimissione
ospedaliera, non può superare a
livello nazionale ed in ogni singola
regione il tetto del 14 per cento
del finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato, inclusi gli
obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale ed
al netto delle somme erogate per il
finanziamento di attività non
rendicontate dalle Aziende
sanitarie;
Visto che per l'anno
2010, l'art. 22, comma 3, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 fissa il
predetto tetto nella misura del 13,3
per cento;
Visto, altresì, il
secondo periodo del comma 1 del
citato art. 5 della legge n.
222/2007, che prevede che il valore
assoluto dell'onere a carico del SSN
per la predetta assistenza
farmaceutica, sia a livello
nazionale che in ogni singola
regione, e' annualmente determinato
dal Ministero della Salute, entro il
15 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento, sulla base
del riparto delle disponibilità
finanziarie per il SSN deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza,
sulla base della proposta di riparto
del Ministro della salute, da
formulare entro il 15 ottobre;
Visto che, nelle more
dell'acquisizione dell'Intesa in
sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e
Bolzano sul nuovo Patto per la
Salute 2010-2012 e del recepimento
in norma nazionale di quanto ivi
contenuto, non e' stato predisposto
il previsto decreto direttoriale del
Ministero della salute di fissazione
del tetto di spesa per l'anno 2010,
riferito all'assistenza farmaceutica
territoriale per singole regioni e
province autonome ed a livello
nazionale;
Considerato che
l'art. 2, comma 67 e seguenti, della
legge 3 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010), che hanno dato
attuazione a quanto definito dal
Patto per la Salute per il periodo
2010-2012, sul quale la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ha
espresso l'Intesa in data 3 dicembre
2009;
Considerato che relativamente alla
parte finanziaria dell'Intesa
stato-regioni sul nuovo Patto per la
Salute 2010-2012, l'art. 2, comma 67
della legge n. 191/2009 ha
provveduto ad aggiornare il livello
di finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato di cui
all'art. 79, comma 1-bis della
citata legge n. 133/2008,
rideterminando per gli anni
2010-2012 il relativo livello di
finanziamento, prevedendo, in
particolare per il 2010, l'importo
di 105.148,00 milioni di euro, al
netto della quota di 50 milioni di
euro da destinare direttamente
all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'
(OPBG), in attuazione del disposto
di cui all'art. 22, comma 6, del
decreto-legge n. 78/2009 convertito
nella legge n. 102/2009;
Considerato che al
predetto livello di finanziamento si
aggiungono le risorse di cui
all'art. 2, comma 283 lettera c)
della legge 244/07 che, per le
finalità connesse alla medicina
penitenziaria, ammontano a 167,8
milioni di euro a decorrere dal
2010;
Considerato che la
proposta di riparto delle risorse
finanziarie del SSN per l'anno 2010,
costruita sulla base della cornice
finanziaria delineata per il
medesimo anno dalla richiamata legge
191/2009 e su cui e' stato acquisito
l'assenso tecnico del Ministero
dell'Economia e Finanze, e' stata
trasmessa, con nota n.2163 in data
21 gennaio 2010 alla Segreteria
della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e
Bolzano, al fine di acquisire il
parere in sede tecnica, prima
dell'acquisizione della prevista
Intesa nella seduta politica fissata
per il giorno 27 gennaio 2010;
Considerato, altresì,
che la predetta proposta prevede
espressamente che al riparto delle
somme per il finanziamento della
medicina penitenziaria, pari a 167,8
milioni di euro per il 2010, si
provvederà con successiva specifica
proposta;
Tenuto conto, che il livello di
finanziamento da prendere a
riferimento per la fissazione del
tetto dell'assistenza farmaceutica
territoriale per l'anno 2010, e'
comunque individuato nella predetta
proposta che, come già precisato, e'
stata costruita sulla base delle
complessive risorse finanziarie
disponibili a titolo di
finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato a
legislazione vigente per l'anno
2010, ivi incluse le risorse per le
finalità connesse alla medicina
penitenziaria, di cui al richiamato
art. 2, comma 283 lettera c) della
legge 244/07;
Tenuto conto,
pertanto, che il livello di
finanziamento, cui parametrare
l'onere a carico del Servizio
Sanitario Nazionale per l'assistenza
farmaceutica territoriale, come
previsto dall'art. 5, comma 1, primo
periodo del richiamato decreto-legge
n. 159/2007 convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
222/2007 è determinato a livello
nazionale in 104.753,29 milioni di
euro;
Tenuto conto che, in considerazione
del fatto che l'iter di
perfezionamento della predetta
proposta di ripartizione non si è
ancora concluso, la proposta
medesima non può essere ancora
inviata al CIPE per l'adozione della
prevista deliberazione di riparto;
Ritenuto di procedere, comunque,
nelle more del perfezionamento
dell'iter procedurale riferito alla
predetta proposta di riparto delle
risorse finanziarie per il SSN per
l'anno 2010 e della predisposizione
di una specifica proposta di
ripartizione regionale delle somme
relative al finanziamento della
medicina penitenziaria,
all'individuazione del tetto di
spesa riferito all'assistenza
farmaceutica territoriale, per
l'anno 2010, al fine di consentire
agli enti interessati di conoscere
il tetto di riferimento nei termini
temporali sufficienti per l'adozione
dei provvedimenti di competenza;
Tenuto conto della
possibilità di procedere ad una
nuova determinazione del tetto
qualora il livello di finanziamento
cambi nell'iter di perfezionamento
della proposta di deliberazione per
il CIPE;
Decreta:
1. Per l'anno 2010 il valore
assoluto dell'onere a carico del SSN
quale tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica
territoriale, comprensiva sia della
spesa dei farmaci erogati sulla base
della disciplina convenzionale, al
lordo delle quote di partecipazione
alla spesa a carico degli assistiti,
sia della distribuzione diretta di
medicinali collocati in classe «A»
ai fini della rimborsabilità,
inclusa la distribuzione per conto e
la distribuzione in dimissione
ospedaliera, e' quantificato nella
misura del 13,3 per cento del
livello finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato, al lordo
degli obiettivi di piano e delle
risorse vincolate di spettanza
regionale ed al netto delle somme
erogate per il finanziamento di
attività non rendicontate dalle
Aziende sanitarie, ivi incluse le
risorse di cui all'art. 2, comma 283
lettera c) della legge 244/07 pari a
167,8 milioni di euro a decorrere
dal 2010, così come risulta dalla
suddetta proposta di riparto del
Ministro della Salute trasmessa il
21 gennaio 2010, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
2. La suddivisione del tetto di
spesa, di cui al precedente comma 1,
per singola regione e province
autonome ed a livello nazionale è
riportata nella
tabella A), allegata al
presente decreto, che ne forma parte
integrante.
3. Ciascuna regione e provincia
autonoma, nei limiti delle somme di
propria pertinenza a norma del comma
2, provvede ad impartire alle
proprie aziende sanitarie le
necessarie istruzioni finalizzate a
garantire il rispetto del rispettivo
tetto riportato in
tabella A).
Roma, 28 gennaio 2010
Il Capo del dipartimento della
qualità
Palumbo
Il Direttore generale dei farmaci
e dei dispositivi medici
Ruocco
(25/02/2010) |