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Decreto
Interministeriale 17 aprile 2001
Attuazione dell'art. 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).
Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver
svolto prevalentemente mansioni particolarmente
usuranti per le caratteristiche di maggiore gravità
dell'usura
IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
VISTO
l'art. 78, commi 8, 11, 12 e 13 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che prevede l’emanazione di un
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per stabilire le modalità di
attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori,
delle attività di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 19 maggio 1999, nonché i criteri
per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i
lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente
mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di
maggior gravità dell’usura che queste presentano;
VISTO
l’articolo 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23
dicembre 2000, n. 388
VISTO
l’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
VISTO
il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
VISTO
l’articolo 1, commi da 34 e 38, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
VISTO
l’articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
VISTO
il decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della sanità
e per la funzione pubblica;
Decreta
Art.
1.
1.
Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di
riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità
contributiva relativi alle mansioni particolarmente
usuranti, di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio
1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanità e per la funzione
pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4
settembre 1999, gli interessati devono presentare all’ente
previdenziale di appartenenza, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, a pena di
decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a
comprovare oggettivamente l’espletamento delle predette
mansioni, sulla base degli elementi tratti da:
-
busta
paga relativa al periodo cui si riferisce la richiesta
di beneficio;
-
libretto
di lavoro, relativo al medesimo periodo;
-
dichiarazione
del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche
svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la
richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione
particolarmente usurante, connotata dalla maggiore
gravità dell’usura; avuto riguardo all’attività
svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano
quelle particolarmente usuranti come sopra definite;
tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se
effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun
periodo di lavoro ammesso al beneficio;
-
dichiarazione
dell’ufficio del lavoro o di altra autorità
competente.
2.
Per l’esposizione alle alte temperature, per le mansioni
non espressamente indicate a titolo esemplificativo
all’articolo 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la
documentazione presentata dovrà comprovare l’esistenza
delle condizioni non inferiori a quelle previste
dall’allegata tabella
1.
3.
Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili
nel periodo da valutare come particolarmente usurante.
4.
Le domande possono essere presentate anche in costanza di
rapporto di lavoro.
5.
Gli enti previdenziali sono tenuti a comunicare ai
richiedenti, nel più breve tempo possibile, il
provvedimento assunto sulle domande stesse, con
l’avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli
interessati devono cessare l’attività lavorativa
dipendente.
6.
La decorrenza della pensione è stabilita secondo le vigenti
disposizioni
Art.
2.
1.
I benefici derivanti dall’attuazione della normativa
indicata in premessa possono essere riconosciuti per le
mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2
del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo
compreso tra l’8 ottobre 1993, data di entrata in vigore
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31
dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il
pensionamento di anzianità o di vecchiaia di cui
all’articolo 78, comma 8, lett. B, n. 1, 2 e 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro
il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso solo entro i limiti
della disponibilità di cui al comma 13 dello stesso
articolo 78.
Art.
3.
1.
Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel
rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’articolo
1, sono prese in esame dagli Enti interessati e definite
dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di
pari età, alla maggiore anzianità contributiva.
Il presente decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma,
17 aprile 2001
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
SALVI
Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SOLAROLI
Tabella
1 : Valori limite per l'esposizione allo stress da
calore (valori di WBGT in C°) in funzione dei ritmi
di lavoro
| Sforzo
lavorativo |
Leggero |
Moderato |
Pesante |
| 100%
lavoro |
29,5 |
27,5 |
26 |
|
75%
lavoro
25%
riposo |
30,5 |
28,5 |
27,5 |
|
75% lavoro
25% riposo
|
31,5 |
29,5 |
28,5 |
|
75% lavoro
25% riposo
|
32,5 |
31 |
30 |
|

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