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Decreto
Interministeriale 19 maggio 1999
IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto
l'articolo 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995,
n.335, in materia di lavoro usurante;
Visto,
in particolare, l'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito
dall'articolo 1, comma 34, della citata legge n. 335, che
prevede l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro
e Tesoro - sentita la commissione tecnicoscientifica - per
il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura
massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a
determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di
maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto
il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di
vita, dell'esposizione al rischio professionale di
particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei
rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare
alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Visto
l'articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge n.335,
dispone che i criteri per l'individuazione delle mansioni
usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
sanità, per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449,
su parere di una commissione tecnicoscientifica, composta da
non più di venti componenti, costituita con carattere
paritetico da rappresentanti delle amministrazioni
interessate e delle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Visto
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta
commissione è stata istituita;
Considerati
i risultati cui e' pervenuta la commissione
tecnicoscientifica ed il parere espresso in merito a
determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di
maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto
il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di
vita, dell'esposizione al rischio professionale di
particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei
rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare
alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Decreta
Art.
1.
1.
Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente
usuranti e della determinazione delle aliquote contributive
da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei
conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie
interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti i
cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e
determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti
criteri:
-
l'attesa
di vita al compimento dell'età pensionabile;
-
la
prevalenza della mansione usurante;
-
la
mancanza di possibilità di prevenzione;
-
la
compatibilità fisico psichica in funzione dell'età;
-
l'elevata
frequenza degli infortuni, con particolare riferimento
alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;
-
l'età
media della pensione di invalidità;
-
il
profilo ergonomico;
-
l'esposizione
ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati
secondo la normativa di prevenzione vigente.
2.
Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma
1,dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre
cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il
predetto termine, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8
agosto 1995, n.335. La commissione tecnico scientifica ivi
prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre
cinque mesi dalla data della sua costituzione.
Art.
2.
1.
Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti
individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo
11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni
particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche
di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche
sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle
aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensità, delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che
le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di
attività economica:
-
"lavori
in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
-
"lavori
nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave
di materiale di pietra e ornamentale;
-
"lavori
nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al
fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
continuità;
-
"lavori
in cassoni ad aria compressa";
-
"lavori
svolti dai palombari";
-
"lavori
ad alte temperature": mansioni che espongono ad
alte temperature, quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo,
quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti
ad operazioni di colata manuale;
-
"lavorazione
del vetro cavo":mansioni dei soffiatori
nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a
soffio;
-
"lavori
espletati in spazi ristretti", con carattere di
prevalenza e continuità ed in particolare delle attività
di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le
mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi
ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi,
di bordo o di grandi blocchi strutture;
-
"lavori
di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con
carattere di prevalenza e continuità.
2.
Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un
concorso dello Stato, che non può superare il 20% del
corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle
risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come introdotto dall'articolo 1, comma 34, della legge 8
agosto 1995, n.335.
3.
Le organizzazioni sindacali, di cui all'articolo 1, comma 1,
dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine
previsto dall'articolo 1, comma 2, le proposte per la
determinazione delle aliquote contributive, relative alle
mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle
previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il
predetto termine, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n.374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
3.
1.
Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati
gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in
possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero
quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai
competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Art.
4.
1.
La commissione tecnico scientifica di cui al decreto
ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il
compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei
criteri di cui al presente decreto.
Roma,
19 maggio 1999
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
BASSOLINO
Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
AMATO
IL MINISTERO DELLA
SANITà
BINDI
IL MINISTERO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
PIAZZA
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