 |
Decreto
Interministeriale 23 marzo 2001
Attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 6 dell'art. 75 della
legge 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
114 del 18 maggio 2001)
IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto
l'art. 75, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000,
n.388 (legge finanziaria 2001), che detta una disciplina
intesa a favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani
dipendenti del settore privato;
Vista
la tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come
modificata ai sensi dell'art. 59, commi 6 e 7, della legge
27dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), in materia
di requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;
Ritenuto,
ai sensi del comma 6 del citato art. 75, di stabilire le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 dell'articolo stesso, rinviando ad altro decreto
quelle di attuazione delle norme di cui al comma 5;
Decreta
Art.
1.
1.
A decorrere dal 1o aprile 2001, i lavoratori dipendenti del
settore privato, che abbiano maturato i requisiti di età e
di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità di cui alle norme in premessa, possono rinunciare
all'accredito contributivo relativo all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima.
2.
A tale fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare
l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due
anni, ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di
vecchiaia qualora intervenga prima della scadenza del
biennio, e stipulare con il datore di lavoro un contratto di
lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del
pensionamento.
3.
I lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al
presente decreto, devono darne comunicazione al competente
istituto previdenziale allegando:
- copia del contratto di lavoro a tempo determinato di
durata di almeno due anni a decorrere dalla prima
"finestra" di pensionamento utile prevista dalla
normativa vigente;
- dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di
lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per
l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente
alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso
al pensionamento per il medesimo periodo.
4.
L'obbligo del versamento contributivo viene meno per il
datore di lavoro in corrispondenza dell'erogazione della
retribuzione scaturente dal contratto di cui al comma 3.
Art.
2.
1.
La facoltà di rinuncia può essere esercitata più
volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata
inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento
dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Art.
3.
1.
Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà
disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione
di anzianità decorre dal mese successivo alla scadenza del
contratto a tempo determinato, ed il trattamento viene
liquidato nella misura maturata alla prima scadenza utile
per il pensionamento di anzianità sulla base dei criteri di
calcolo vigenti alla stessa data. L'importo così calcolato
è corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel
frattempo intervenuti.
2.
In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non
imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento
pensionistico si ripristina a far tempo dal primo giorno del
mese successivo all'estinzione stessa.
Il presente decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2001
Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SOLAROLI
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
SALVI
|

|