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Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Titolo I
Principi
generali
Art.
01. - Finalità ed ambito di applicazione
1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti
uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche
mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro
pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale,
diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) integrare gradualmente la disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3.
Le disposizioni del presente decreto costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad
esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì,
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Art.
02. - Fonti (1)
1.
Le amministrazioni
pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di
regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti
di organizzazione.
2. I
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti
stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli
interessi generali cui l'organizzazione e l'azione
amministrativa sono indirizzate.
2
bis. Nelle materie non soggette a riserva
di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme
di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto
collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge
non disponga espressamente in senso contrario, dal momento
in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.
3.
I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al
comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità
previste nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai princìpi di cui
all'articolo 49, comma 2.
4.
In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello
Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle
qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere
di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per
effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72,
nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività
nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre
1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità
ai princìpi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei
princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
Art.
03. - Indirizzo politico-amministrativo;
funzioni e responsabilità dei dirigenti
1.
Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi
ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive
generali impartite.
2.
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
della gestione e dei relativi risultati.
Art.
04. - Potere di
organizzazione (2)
1.
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di
assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie
soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul
lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri
del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure
inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di
lavoro.
2.
Gli atti relativi alla costituzione, modificazione
ed estinzione dei rapporti individuali di lavoro del
personale di cui all'articolo 2, comma 2, nonché gli atti
relativi al conseguente rapporto in atto non sono soggetti
al controllo di legittimità della Corte dei conti e degli
altri organi di controllo esterno.
3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti gli atti normativi e gli atti
generali, compresi quelli di programmazione e di
organizzazione, adottati nelle materie di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Sono altresì soggetti a controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti, i
provvedimenti amministrativi emanati a seguito di
deliberazione del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti
aventi ad oggetto il conferimento di funzioni ed incarichi
di dirigente generale e gli atti che il Presidente del
Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo.
Art.
05. - Potere di
organizzazione
1. Le
amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti
criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni
omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni
strumentali o di supporto;
b) collegamento delle attività degli
uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed
esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della
segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di
apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per
ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della
responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio,
di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del
lavoro privato;
e) responsabilità e collaborazione di
tutto il personale per il risultato dell'attività
lavorativa;
f) flessibilità nell'organizzazione degli
uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante
processi di riconversione professionale e di mobilità del
personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonché
tra amministrazioni ed enti diversi.
Art.
06. - Individuazione
di uffici e piante organiche (3)
1.
Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale e delle
relative funzioni è disposta mediante regolamento
governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro
livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta
con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale
competente.
2.
Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento
di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il
regolamento può comunque essere adottato.
3.
Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la
consistenza delle piante organiche è determinata previa
verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del
tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa
informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione
delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari,
si provvede con legge.
4.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
5.
L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle
Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel
senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16
dello stesso decreto.
6.
Le attribuzioni del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
7.
Per il personale delle università, degli osservatori
astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a
domanda dell'interessato e previo assenso dell'università,
osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
essere comunicati al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Art.
07. - Gestione delle
risorse umane (4)
1.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3.
Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di
priorità nell'impiego flessibile del personale, purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro,
a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in
attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4.
Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali.
5.
Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6.
Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
Art.
08. - Selezione del
personale (5)
1. I
procedimenti di selezione per l'accesso e per la
progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti
nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:
a) concentrazione e rapidità dei tempi e
modi di svolgimento;
b) unicità della selezione per identiche
qualifiche e professionalità pur se di amministrazioni ed
enti diversi;
c) decentramento, ove opportuno, dei
procedimenti di selezione;
d) composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e
che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
e) adozione di meccanismi informativi e di altri
strumenti atti a ridurre la discrezionalità della
valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di
preselezione.
Art.
09. - Costo del
lavoro, risorse finanziarie e controlli
1.
Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le
misure affinché la spesa per il proprio personale sia
evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse
finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base
alle compatibilità economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio.
2.
L'incremento del costo del lavoro negli enti
pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono
servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui
all'articolo 73, comma 5, è soggetto a limiti compatibili
con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Art.
10. - Partecipazione
sindacale
1.
Le amministrazioni pubbliche informano le
rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di
lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente
decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie,
ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
2.
L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel
termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione
dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per
motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni
pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.
23 dicembre 1993, n. 546 (G.U. 29 dicembre 1993, n. 304,
S.O.).
(2)
Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546 e così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 4 novembre
1997, n. 396.
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre
1993, n. 546.
(4)
Articolo così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 dicembre
1993, n. 546.
(5) Articolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs.
23 dicembre 1993, n. 546.
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