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Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Titolo II
Organizzazione
Capo
I - Relazioni con
il pubblico
Art.
11. - Trasparenza delle
amministrazioni pubbliche
1. L'organismo
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e
rapidità del procedimento, definisce, ai sensi
dell'articolo 5, lettera b), i modelli e sistemi informativi
utili alla interconnessione tra le amministrazioni
pubbliche.
2. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di
cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito
dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67.
Art.
12. - Ufficio relazioni con il pubblico (6)
1.
Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,
individuano, nell'ambito della propria struttura e nel
contesto della ridefinizione degli uffici di cui
all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli
uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa
agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3.
Agli uffici per le relazioni
con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali
dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale
con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere
contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4.
Al fine di assicurare la
conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative
di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle
iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze,
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale
struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
5. Per
le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la
tassa a carico del destinatario.
5
bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalità di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi (7).
5
ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione
o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle
iniziative di cui al comma 5 bis, ai fini dell'inserimento
della verifica positiva nel fascicolo personale del
dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo
autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione in carriera del dipendente. Gli organi di
vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del
presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione
(7).
5
quater. Le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter, a
decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (7).
Capo
I - Dirigenza
Sezione
I - Qualifiche, uffici dirigenziali e attribuzioni
Art.
13. - Amministrazioni
destinatarie (8)
1.
Le disposizioni del
presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo. Le altre pubbliche
amministrazioni - fatto salvo quanto stabilito per il ruolo
sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni previa modifica, ove necessario,
dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni del
presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle
relative peculiarità, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2.
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono entro due mesi, al Dipartimento della funzione
pubblica le deliberazioni, le disposizioni e i provvedimenti
adottati in attuazione del comma 1. Il Dipartimento ne cura
la raccolta e la pubblicazione.
3.
Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi del
presente capo.
Art.
14. - Indirizzo politico-amministrativo (9)
1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma
1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro
sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla
base delle proposte dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi
da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti
direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione;
b)
assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale,
una quota parte del bilancio dell'amministrazione,
commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai
procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità
dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse
strumentali allo stesso assegnati.
2.
In relazione anche all'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono
compiti consultivi.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono
soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per
particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente
indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art.
15. - Qualifiche
dirigenziali nonché di dirigente generale
1. Nelle
amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la
dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove
prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di
dirigente generale, quest'ultima articolata nei livelli di
funzione previsti dalle vigenti disposizioni. Restano salve
le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di
Polizia e delle forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6.
2.
Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui
al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3.
In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla
direzione del dirigente generale, il dirigente preposto
all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al
dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore (10).
Art.
16. - Funzioni di direzione dei dirigenti
generali (11)
1.
I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle
attribuzioni di cui all'articolo 3:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai
fini della elaborazione di programmi, di direttive, di
schemi di progetti di legge o di atti di competenza
ministeriale;
b)
curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a
tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai
dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla
realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle
entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i
dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli
uffici, secondo i princìpi di cui al titolo I e le
direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario
di servizio e l'orario di apertura al pubblico e
l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in
relazione alle esigenze funzionali della struttura
organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con
le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8,
secondo le modalità di cui all'articolo 10;
e) adottano gli atti di gestione del
personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti
economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di
quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale
di cui all'articolo 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed
hanno il potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attività dei responsabili
dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto
1990, n. 241 (12);
h) verificano e controllano le attività
dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli
organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte
ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
competenza;l) propongono l'adozione delle misure di
cui all'articolo 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti.
Art.
17. - Funzioni di direzione del dirigente (13)
1. Al
dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle
attribuzioni di cui all'articolo 3:
a) la direzione, secondo le vigenti
disposizioni, di uffici centrali e periferici con
circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di
particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei
sistemi informatico-statistici e del relativo personale;c) l'esercizio dei poteri di spesa, per
quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione
inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal
dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di
lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale
esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo
45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo 10; la
verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo
dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del
personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento
o per situazione di esubero, le iniziative per il
trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in
mobilità;
e) l'attribuzione di trattamenti economici
accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei
contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge
7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti
che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta
di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri
adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto
ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi
consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente
generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai
criteri generali di organizzazione degli uffici.
2.
Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui
al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla
gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato
agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della
circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede
inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di
apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà
territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'articolo
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui
all'articolo 10.
Art.
18. - Criteri di rilevazione e analisi dei
costi e dei rendimenti (14)
1. Sulla
base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente
decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative
idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e
dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione
e delle decisioni organizzative.
2.
Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere,
all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione
di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di
cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure
informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori
medi e «standards».
Art.
19. - Incarichi di
funzioni dirigenziali (15)
1.
Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2
e 3.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto
del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso
l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura
sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di
consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale
generale.
3.
Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del
Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a
dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di
funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di
livello dirigenziale.
4.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore
e definita con regolamento, ai sensi dell'articolo 6.
5.
Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
Art.
20. - Verifica dei
risultati. Responsabilità dirigenziali (16)
1.
I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del
risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono
preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti
loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e
dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di
gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti
presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Nelle
amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono
istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di
valutazione, con il compito di verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei
determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli
organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3.
Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di
direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle
dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di
personale. Può essere utilizzato anche personale già
collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le
amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di
consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel
controllo di gestione.
4.
I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da
dirigenti generali e da esperti anche esterni alle
amministrazioni. In casi di particolare complessità, il
Presidente del Consiglio può stipulare, anche
cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni
apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente
qualificati.
5.
I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per
iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono
trimestralmente sui risultati della loro attività agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche
riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6.
I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i
comitati metropolitani di cui all'art. 18 del D.L. 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
L. 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli
uffici di controllo interno delle amministrazioni
territoriali e periferiche.
7.
All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si
provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da
emanarsi entro il 1 febbraio 1994. è
consentito avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti
in altre amministrazioni (17).
8.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro
per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti
generali. I termini e le modalità di attuazione del
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro
competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto
del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi,
ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400.
9.
L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della
gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in
contraddittorio, il collocamento a disposizione per la
durata massima di un anno, con conseguente perdita del
trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per
le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato
dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei
Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre
amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di
vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si
può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In
caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata,
nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può
essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a
riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato
in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei
confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del
codice civile.
10.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e
disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
11.
Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per
il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate.
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 12 maggio 1995, n.
163.
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470 (G.U. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).
(9)
Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546.
(10)
Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470.
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 23 dicembre
1993, n. 546.
(12)
Articolo così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470.
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 23 dicembre
1993, n. 546.
(14)
Articolo così modificato dall'art. 11 del
D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470.
(15)
Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 23 dicembre
1993, n. 546.
(16)
Articolo così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470.
(17)
Vedi, anche, l'art. 3 quater del D.L. 12 maggio 1995, n.
163.
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