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Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

 

Art. 21. - Nomina dei dirigenti generali (18)
  

1. Nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 15, comma 1, la nomina a dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.

 

2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri.

 

3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali.

 

 

Art. 22. - Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente decreto
 

1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di direzione degli uffici individuati ai sensi dell'articolo 31 sono conferiti, con le procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

 

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la direzione di una unità organizzativa ovvero non siano stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità, che saranno disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23, comma 2. 

 

  

Art. 23. - Albo dei dirigenti
 

1. è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilità.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a definire le modalità di costituzione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1.

 

 

Art. 24. - Trattamento economico (19)
 

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

2. Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'articolo 2, comma 4, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

 

 

Art. 25. - Norma transitoria

 

1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'articolo 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza.

 

2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.

 

3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo dirigente.

 

4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45.

 

 

Art. 26. - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

 

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni (20).

 

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo (20).

2 bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento (21).

2 ter. Il personale di cui al comma 2 bis, in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima, può partecipare a concorsi, disciplinati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia (21).

2 quater. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2 ter (21).

2 quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario (21).

 

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (22).

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati.

 

  

Art. 27. - Norma di richiamo (23)

 

1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

 

2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove è prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le competenze attribuite a tali figure dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2.

 

3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

 

 

Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

 

Art. 28. - Accesso alla qualifica di dirigente (24)

 

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.

 

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

 

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

 

4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale (25).

 

5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.

 

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

 

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

 

9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'articolo 1 bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.

  

 

Art. 29. - Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione (26)

 

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.

 

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca.

 

3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità didattico- scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.

 

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.

 

5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400:

a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e competenze;

b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;

d) il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione;

e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato alla realizzazione dei programmi;

f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;

g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti.

  

6è abrogato l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.

 

7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica.

  


(18) Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(19) Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(20) Comma così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(21) Comma aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(22) Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(23) Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(25) Comma così sostituito dall'art. 5 bis del D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

(26) Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.

  

 

 

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