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Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Art.
21. - Nomina dei dirigenti generali (18)
1. Nei
limiti delle disponibilità di organico delle
amministrazioni ed enti di cui all'articolo 15, comma 1, la
nomina a dirigente generale è disposta con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata
alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei
ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può,
altresì, essere disposta in favore di esperti di
particolare qualificazione in possesso di requisiti da
determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
ovvero di persone che abbiano svolto attività in organismi
ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza
universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.
2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono
essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente
generale con contratti di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale
personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico,
le disposizioni in materia di responsabilità e di
incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale
spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente
livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei
Ministri.
3.
Delle nomine e degli incarichi di cui
rispettivamente ai commi 1 e 2 è data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati,
allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze
professionali.
Art.
22. - Attribuzioni degli incarichi di direzione in
sede di prima applicazione del presente decreto
1.
Per la prima applicazione del
presente decreto gli incarichi di direzione degli uffici
individuati ai sensi dell'articolo 31 sono conferiti, con le
procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla
emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici
medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure
sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di
consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.
2. In
sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti
generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna
amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la
direzione di una unità organizzativa ovvero non siano stati
conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono
sottoposti ai processi di mobilità, che saranno
disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 23, comma 2.
Art.
23. - Albo dei dirigenti
1.
è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica un albo dei dirigenti in servizio nelle
amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo
curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione
della disciplina in materia di mobilità.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede a definire le modalità di
costituzione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1.
Art.
24. - Trattamento economico (19)
1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente è
determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è
definita con decreto ministeriale per le amministrazioni
dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di
governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro.
2. Per
i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica
dirigenziale indicato all'articolo 2, comma 4, la
retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi
5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Art.
25. - Norma
transitoria
1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente
superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei
provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente
prevista dall'articolo 22. Nel nuovo ruolo il personale
dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello
dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di
iscrizione nei ruoli di provenienza.
2. Sono
portate a compimento le procedure concorsuali per le
qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano stati emanati i
relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti
autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano
salve le procedure concorsuali da attivare in base a
specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.
3.
Il personale di cui al comma 1 mantiene il
trattamento economico in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto fino alla data della
sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree
dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che
accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente
capo compete il trattamento economico in atto previsto per
la qualifica di primo dirigente.
4.
Il personale delle qualifiche
ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 15
della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale
personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e
funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non
riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca,
ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il
trattamento economico è definito nel primo contratto
collettivo di comparto di cui all'articolo 45.
Art.
26. - Norme per la dirigenza del Servizio
sanitario nazionale
1. Alla
qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale
sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di
laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo,
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni (20).
2.
In sede di prima
applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente
alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello è
inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo
15 del presente decreto, articolata, fino alla
sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area
dirigenziale di cui all'articolo 46, in due fasce economiche
corrispondenti al trattamento economico in godimento,
rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo (20).
2
bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, è
altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al
comma 2 anche il personale già ricompreso nella posizione
funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi
ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in
godimento (21).
2
ter. Il personale di cui al comma 2 bis, in possesso
dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima, può
partecipare a concorsi, disciplinati dall'articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, per il
conseguimento della fascia economica già corrispondente al
decimo livello, in relazione alla disponibilità di posti
vacanti in tale fascia (21).
2
quater. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i
tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei
concorsi di cui al comma 2 ter (21).
2
quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di
cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo,
determinati in relazione alla struttura organizzativa
derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere
conto della posizione funzionale posseduta dal relativo
personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di
dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a
parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più
elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti
di secondo livello del ruolo sanitario (21).
3.
Fino alla ridefinizione delle
piante organiche non può essere disposto alcun incremento
delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali
posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo (22).
4.
A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la
posizione funzionale corrispondente al nono livello
retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per
i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati.
Art.
27. - Norma di richiamo (23)
1. Per
le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, ove è prevista la figura di segretario generale,
capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le
competenze attribuite a tali figure dalla legge e dai
rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 15, comma 2.
3.
Per il Consiglio di Stato e
per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei
conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le
attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
governo sono di competenza rispettivamente, del presidente
del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti
e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di
competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Sezione
II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione
Art.
28. - Accesso alla qualifica di dirigente (24)
1. L'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni
universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad
eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di
tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto
dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso
selettivo di formazione presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche
dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene
esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle
singole amministrazioni.
2. Al
concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti
dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di
concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche
funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In
ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di
laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o
private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
3.
Al corso-concorso selettivo
di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato,
rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da
stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del
diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque
anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite
di età è elevato a quarantacinque anni.
4.
Il corso ha la durata massima
di due anni ed è seguito, previo superamento di
esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private, nonché presso
le amministrazioni di destinazione. Al periodo di
applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti
messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad
un esame-concorso finale (25).
5.
Ai partecipanti al corso ed
al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di
studio a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Gli oneri per le borse di studio,
corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla
dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste
rimborsati alla Scuola superiore.
6. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definiti, per entrambe le modalità di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti
di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al trenta per cento, al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti da riservare al
personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi
per esame;
c) i criteri per la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle
selezioni;
e) il
numero e l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di
rimborso di cui al comma 5.
7.
Le amministrazioni di cui al
comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il
numero dei posti disponibili riservati alla selezione
mediante corso-concorso.
8.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e dei vigili del fuoco.
9.
Nella prima applicazione del
presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data
della sua entrata in vigore, la metà dei posti della
qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per
esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso
per titoli di servizio professionali e di cultura integrato
da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i
dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti
dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od
ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in
qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato
un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella
predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6
definisce i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una
valutazione preferenziale dei titoli di servizio del
personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di
cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo
1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del
Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel
comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'articolo 1
bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.
Art.
29. - Attività della
Scuola superiore della pubblica amministrazione (26)
1.
La Scuola superiore della
pubblica amministrazione è organo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione
preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX,
di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione
permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo
svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro
per la funzione pubblica, sui piani formativi delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici
e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali
compete l'attività di formazione per il personale degli
enti locali e per il personale delle amministrazioni statali
appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali
VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il
Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla
formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene
presentata al Parlamento.
2. La
Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a
tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per
incarico, personale docente di comprovata professionalità.
Per progetti speciali può stipulare convenzioni con
università ed altri enti di formazione e ricerca.
3. Al
direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno
capo le responsabilità didattico- scientifiche. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
direttore nomina un segretario generale, scelto tra il
personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od
equiparata, il quale ha la responsabilità
dell'organizzazione e della gestione degli uffici della
Scuola.
4. La
Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo
nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è
sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.
5. Sono
disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della L.
23 agosto 1988, n. 400:
a) gli organi della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, loro composizione e competenze;
b)
la collocazione della sede della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni
periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;
c) il regolamento di amministrazione e
contabilità della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità
di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;
d) il contingente di personale funzionale
alle attività permanenti di organizzazione;
e) il contingente e le modalità di
utilizzazione del personale docente correlato alla
realizzazione dei programmi;
f) le modalità relative alle convenzioni
di cui al comma 2;
g) la possibilità che la Scuola superiore
della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture
di formazione, aggiornamento e perfezionamento già
esistenti.
6. è abrogato l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del
D.P.R. 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate le
norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento
di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte
le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con
quelle del presente decreto.
7. Le
attività della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in
corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle
disposizioni del presente capo, continuano ad essere
espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione
dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle
disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli
attualmente in carica.
(18)
Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546.
(19)
Articolo così sostituito dall'art. 13 del
D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546.
(20)
Comma così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546.
(21)
Comma aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546.
(22) Comma così
modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546.
(23)
Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470.
(24)
Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre
1993, n. 546.
(25)
Comma così sostituito dall'art. 5 bis del D.L.
12 maggio 1995, n. 163.
(26)
Articolo così sostituito dall'art. 9 del
D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470.
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