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Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

 

Art. 30. - Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane (27)
  

1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

 

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'articolo 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

 

 

Art. 31. - Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto (12)
 

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai princìpi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

 

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

 

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

 

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

 

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 ), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6 bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta.

 

  

Art. 32. - Ricognizione delle vacanze di organico (28)
 

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 e all'art. 4, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definita all'art. 31, comma 1, nonché le conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi.

 

2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino esubero sono assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalità che presenti esubero.

 

3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia.

 

4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

 

5. La mobilità fra le singole regioni, i relativi enti strumentali e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, è attuata dalle regioni interessate nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554  e secondo la disciplina stabilita dal successivo art. 35. Le singole regioni, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilità di livello nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilità del proprio personale, anche in relazione alla delega di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle associazioni regionali degli enti interessati.

 

6. Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

 

7. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonché al personale delle istituzioni universitarie.

 

8. Continuano ad applicarsi le disposizioni dello art. 16 bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68.

 

 

Art. 33. - Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani (29)
 

1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate.

 

2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso amministrazioni interessate.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2.

 

4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

 

 

Art. 34. - Mobilità di ufficio e messa in disponibilità

 

1. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'articolo 32, comma 2, è collocato in disponibilità ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

 

Art. 35. - Procedimento per l'attuazione della mobilità (30)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 10, nonché, per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:

a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33;

c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;

d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'articolo 10.

 

2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:

a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;

b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;

c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;

d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.

 

3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristiche del personale dell'università e degli enti pubblici di ricerca.

 

4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.

 

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

 

6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.

 

7. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

 

8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati.

 

  

Art. 36. - Assunzioni (31)

 

1L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:

a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

 

3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 viene reclutato il personale a tempo parziale, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.

 

4. Salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale della scuola, delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca e di sperimentazione, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle Forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari. Le assunzioni anche in forma di contratti d'opera, effettuate in violazione del divieto, determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

 

 

Art. 37. - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea

 

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

 

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

 

  

Art. 38. - Concorsi unici (32)

 

  

Art. 39. - Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale (33)

 

 

Art. 40. - Concorsi circoscrizionali

 

1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalità, salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.

 

2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali.

  

 

Art. 41. - Requisiti di accesso e modalità concorsuali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;

e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

 

2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.

3 bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36 (34).

3 ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato (34).

 

 

Art. 42. - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap (35)

 

1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del loro servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 

 

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  

 

Art. 43. - Assunzione e sede di prima destinazione (36)

 

1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

 

2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente.

  

 

Art. 44. - Formazione e lavoro (37)

 

1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalità di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro.

 

2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

 


(12) Articolo così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470

(27) Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.

(28) Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.

(29) Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.

(30) Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(31) Articolo così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(32) Articolo sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, ora abrogato dall'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(33) Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(34) Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

(35) Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(36) Articolo così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(37) Articolo così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

 

 

 

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