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Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Art.
30. - Individuazione di uffici e piante organiche;
gestione delle risorse umane (27)
1. Le
amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e,
previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 45, comma 8, definiscono le relative piante
organiche, in funzione delle finalità indicate all'articolo
1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5.
Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità
e di reclutamento del personale.
2. Per
la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si
procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale,
secondo il disposto dell'articolo 6 in base a direttive
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti
per la determinazione delle piante organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative.
Art.
31. - Individuazione degli uffici dirigenziali e
determinazione delle piante organiche in sede di prima
applicazione del presente decreto (12)
1. In
sede di prima applicazione del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale
distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di
servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità,
evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e
soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando,
distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo
parziale;
b) alla formulazione di una proposta di
ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in
relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di
lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi
delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali
duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di
conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici
dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche
del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci
per cento, riservando un contingente di dirigenti per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai princìpi
ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed
in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale
assegnazione e distribuzione dei posti delle varie
qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite
massimo della consistenza numerica complessiva delle unità
di personale previste nelle predette tabelle.
2. Sulla
base di criteri definiti, previo eventuale esame con le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le
modalità di cui all'articolo 10, le amministrazioni
pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento
alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di
personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard
di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di
copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda
espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla
applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di
lavoro.
3.
Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono
trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.
All'approvazione delle
proposte si procede secondo le modalità e nei limiti
previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni
statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad
ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini
previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre
amministrazioni pubbliche.
5.
In caso di inerzia, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida,
assume in via sostitutiva le iniziative e adotta
direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non
sono consentite assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state
approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si
applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 ), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga
devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1,
lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti
dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171.
6
bis. Fino alla revisione delle tabelle di
cui al comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione
nei provveditorati agli studi di personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni
corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse
utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli
studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche
degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri
definiti previo esame con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e,
comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa
richiesta.
Art.
32. - Ricognizione delle vacanze di organico (28)
1. Le
amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 e
all'art. 4, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554,
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del
personale come definita all'art. 31, comma 1, nonché le
conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco
nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle
qualifiche ed ai profili professionali che presentano
esuberi.
2.
I dipendenti appartenenti a
qualifiche o professionalità che presentino esubero sono
assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o
d'ufficio, privilegiando la mobilità all'interno dello
stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui
al comma 1 comunicano al personale interessato
l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalità
che presenti esubero.
3.
Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
trasmettono altresì alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
nominativo delle domande di trasferimento presentate dal
proprio personale con indicazione delle qualifiche, della
sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per
provincia.
4.
Le amministrazioni pubbliche
che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
5.
La mobilità fra le singole
regioni, i relativi enti strumentali e gli enti pubblici non
economici da esse dipendenti, è attuata dalle regioni
interessate nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e
3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554
e secondo la disciplina stabilita dal successivo art.
35. Le singole regioni, anche per conto dei rispettivi enti
strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilità di
livello nazionale sulla base di preventive intese con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina
di cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilità del
proprio personale, anche in relazione alla delega di
funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle
associazioni regionali degli enti interessati.
6.
Fino al 31 dicembre 1994, in relazione
all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n.
670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di
personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche
nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni
organiche di ciascun profilo professionale.
7.
Le norme di cui al presente
articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e
tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione, nonché al personale delle istituzioni
universitarie.
8.
Continuano ad applicarsi le disposizioni dello art.
16 bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68.
Art.
33. - Competenze dei comitati provinciali e
dei comitati metropolitani (29)
1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, informano la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati
ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte
per la razionale redistribuzione del personale degli organi
decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione
dei trasferimenti di personale eventualmente necessari,
informandone le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni
interessate.
2.
I comitati metropolitani
istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti
per una razionale redistribuzione del personale degli organi
decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad
orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei rispettivi
ambiti provinciali con indicazione dei relativi
trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica informandone le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano locale presso
amministrazioni interessate.
3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento
del personale di cui ai commi 1 e 2.
4.
Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani
sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e
degli enti locali interessati.
Art.
34. - Mobilità di
ufficio e messa in disponibilità
1. Il
personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio
disposto ai sensi dell'articolo 32, comma 2, è collocato in
disponibilità ai sensi del titolo VI, capo II, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
Art.
35. - Procedimento per l'attuazione della
mobilità (30)
1.
Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale
esame con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di
cui all'articolo 10, nonché, per quanto riguarda la mobilità
fra le regioni, sulla base di preventive intese con le
amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
a)
i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione
della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in
disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che,
per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di
criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)
i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e
d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo
33;
c)
i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed
i nuovi accessi;
d)
le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto
dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le
modalità di cui all'articolo 10.
2. In
ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di
priorità:
a) inquadramento nei ruoli del personale in
soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante,
dando priorità al personale in esubero;
c) trasferimento d'ufficio di personale in
esubero a posto vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano
vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al
presente comma.
3.
Nel regolamento di cui al
comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale
o di amministrazioni pubbliche che, con particolare
riferimento a quelle di cui all'articolo 20, comma 10,
presentano carattere di specialità sulla base di specifiche
disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati,
tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del
personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario
nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero
della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi
nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei
trattamenti economici del personale con riguardo
all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui
al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari
caratteristiche del personale dell'università e degli enti
pubblici di ricerca.
4.
Per l'attuazione della mobilità esterna alle
singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
prioritariamente nell'ambito della provincia o della
regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale
e dell'ente interessato alla mobilità.
5. Per
quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di mobilità.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al
personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità
volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473.
Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità
è disciplinato dall'articolo 6 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica
l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere
realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di
mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di
mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni
sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori
interessati.
Art.
36. - Assunzioni (31)
1. L'assunzione
agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico per esami, per
titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per
selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali
del lavoro per le qualifiche e profili per le quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti
per specifiche professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli
iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli
appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I
della legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Il
concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne
garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità
e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a
realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate
per circoscrizioni territoriali.
3. Con
le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2
viene reclutato il personale a tempo parziale, ferme
restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127.
4.
Salvo quanto stabilito
dall'art. 7, comma 6, è fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo
determinato per prestazioni superiori a tre mesi. La
disposizione non si applica al personale della scuola, delle
istituzioni universitarie e degli enti di ricerca e di
sperimentazione, al personale militare e a quello
dell'amministrazione giudiziaria, delle Forze di polizia e
delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché al personale
civile necessario per la formazione del personale militare,
per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture
sanitarie militari. Le assunzioni anche in forma di
contratti d'opera, effettuate in violazione del divieto,
determinano responsabilità personali, patrimoniali e
disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di
pieno diritto.
Art.
37. - Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Comunità europea
1. I
cittadini degli Stati membri della Comunità economica
europea possono accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i
quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei
casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e
professionali si provvede con decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri
competenti. Con eguale procedura si stabilisce la
equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti
ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
Art.
38. - Concorsi unici (32)
Art.
39. - Svolgimento del concorso unico
ed assegnazione del personale (33)
Art.
40. - Concorsi circoscrizionali
1.
Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali, secondo le modalità previste
dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalità,
salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.
2. Ove il numero dei candidati al concorso
lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in
più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici
periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle
operazioni concorsuali.
Art.
41. - Requisiti di accesso e modalità
concorsuali
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso
all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le
modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con
riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di
precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite
apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da
disposizioni di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle
commissioni esaminatrici.
2.
Ai fini delle assunzioni di
personale, compreso quello di cui all'articolo 42, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa
e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si
applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1
febbraio 1989, n. 53.
3. Per
quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque
portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1.
3
bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche,
le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei princìpi
fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36 (34).
3
ter. Nei comuni interessati da mutamenti
demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a
particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al
fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento può prevedere particolari modalità di
selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato
per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di
rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di
discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono,
a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in
rapporti a tempo indeterminato (34).
Art.
42. - Assunzioni obbligatorie delle categorie
protette e tirocinio per portatori di handicap (35)
1.
Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo
1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato
dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
previa verifica della compatibilità della invalidità con
le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle forze dell'ordine deceduto
nell'espletamento del loro servizio, nonché delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
2.
Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base
delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli
affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni
regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di
assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche
periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le
strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai
servizi di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Art.
43. - Assunzione e sede di prima destinazione
(36)
1.
Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche
si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6,
della legge 22 agosto 1985, n. 444.
2. Salva la possibilità dei trasferimenti
di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di
cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con
l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o
distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella
qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun
comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia
posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il
dirigente della sede di appartenenza lo consenta
espressamente.
Art.
44. - Formazione e lavoro (37)
1.
Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono
definite le qualifiche e le modalità di accesso
all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un
periodo biennale di formazione e lavoro.
2. Durante il biennio di cui al comma 1, i
giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla
propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di
formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno
diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della
qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti
collettivi nazionali.
(12) Articolo
così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 18 novembre 1993,
n. 470
(27)
Articolo così sostituito
dall'art. 10 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
(28)
Articolo così sostituito
dall'art. 12 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
(29)
Articolo così sostituito
dall'art. 13 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
(30) Articolo
così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(31)
Articolo
così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(32)
Articolo sostituito dall'art.
18 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, ora abrogato dall'art.
11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(33)
Articolo abrogato dall'art.
11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(34)
Comma aggiunto dall'art. 6
della L. 15 maggio 1997, n. 127.
(35)
Articolo così sostituito
dall'art. 19 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
(36)
Articolo così sostituito
dall'art. 20 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
(37)
Articolo così sostituito
dall'art. 21 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
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