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Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Titolo
III
Contrattazione
collettiva e rappresentatività sindacale
Art.
45. - Contratti collettivi nazionali e integrativi (38)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le
materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni
sindacali.
2. Gli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti
di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e
di esame regolate dall'articolo 10 e dai contratti
collettivi.
3.
Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47
bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi
che definiscono i comparti o le aree contrattuali si
applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per
le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o che
comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e
di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito
dei contratti collettivi di comparto.
4.
La contrattazione collettiva
disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata
dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la
struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei
vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere
ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle
e non possono essere applicate.
5.
Le pubbliche amministrazioni
adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi
nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione
definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti.
Art.
46. - Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN (39)
1. Le
pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo
nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso
le loro istanze associative o rappresentative, le quali
danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun
comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità
di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le
deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura
di contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte
delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche
amministrazioni del comparto.
2. Per
le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera
come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nonché, per il sistema scolastico,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Per
le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene
costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei
presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e
per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
dell'ANCI e dell'UPI, per gli enti locali rispettivamente
rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei
rettori, per le università;
c)
nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini
del presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il
Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli
enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore
sulla base di appositi protocolli.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 45,
comma 3, o che regolano istituti comuni a più comparti o a
tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo
e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un
apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo
presiede.
Art.
47. - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro (40)
1. Nelle
pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate
norme di carattere generale sulla rappresentatività
sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni,
le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti
in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della contrattazione collettiva.
2. In
ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai
criteri dell'articolo 47 bis, siano ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n.
300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività,
le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori
condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla
gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai
successivi accordi.
3. In
ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì
costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante
elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti
i lavoratori.
4. Con
appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN
e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis, sono definite
la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria
del personale e le specifiche modalità delle elezioni,
prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della
prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'articolo 47 bis, siano ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad
altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purché abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le
organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di
dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento
del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o
strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2
per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I
medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere
che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel
medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che
siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I
componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni e del presente decreto legislativo.
Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e
il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le
modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della
rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti
alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi
aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da
altre disposizioni della legge e della contrattazione
collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa,
la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri
dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni
previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o
ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture
periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi
o strutture periferiche che siano considerate livelli
decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la
natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10.
Alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta
ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita
una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza
unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto
conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11.
Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali
delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche,
nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
47
bis. - Rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva (41)
1.
L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o
nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e
il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale
dei voti espressi nell'ambito considerato.
2.
Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo
comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle
quali le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano
affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti
collettivi verificando previamente, sulla base della
rappresentatività accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come
media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o
nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato
elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti
collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree
o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della
contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in
conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
6.
Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994, n. 770, e dei successivi accordi, le confederazioni e
le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno
titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in
quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi
del comma 1, tenendo conto anche della diffusione
territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle
deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle
deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il
31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della
trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure
elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe
l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del
Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione
certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso
l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato
per comparti, al quale partecipano le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei
dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che
non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione
del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su
conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni
dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal
comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede
a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e
le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato
votano separatamente e il voto delle seconde è espresso
dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali
vengono garantite adeguate forme di informazione e di
accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni
correttive ed integrative.
Art.
48. - Nuove norme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro (42)
1. In
attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 23
ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva
nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del
lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di
rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli
di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche,
nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione
collettiva nazionale indicherà forme e procedure di
partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e
organismi di gestione, comunque denominati.
Art.
49. - Trattamento
economico (43)
1. Il
trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito
dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono,
secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti
economici accessori collegati:
a) alla produttività
individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto
dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo
svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute.
Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto
partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri
obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili
dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti
economici accessori del personale non diplomatico del
Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano
all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di
settore del Ministero degli affari esteri.
Art.
50. - Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (44)
1.
Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni
ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146,
gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai
sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono
avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della
contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese,
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso
ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati,
delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio,
monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale,
ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle
commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici
dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione
dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e
per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed
ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale
del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e
relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione
dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN, un
apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi
componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore
e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute
a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è
costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, designa tre
dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri
componenti, uno è designato dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di
riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e
di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, e nominati ai sensi dell'articolo 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura in carica
quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei
componenti. Non possono far parte del comitato persone che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi
posti a carico delle singole amministrazioni dei vari
comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in
servizio. La misura annua del contributo individuale è
concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a ciascun biennio
contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla
contrattazione integrativa e per le altre prestazioni
eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se
ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al
comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato
direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva
da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di
previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo
Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi
tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di
diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei
limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al
bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro
quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN
è costituito da cinquanta unità ripartite tra il personale
dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai
regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi
posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di
bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un
contingente di venticinque unità di personale anche di
qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati
fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento
economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i
dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è
disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite
intese, anche personale direttamente messo a disposizione
dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri
a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità
di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi
del comma 10.
13. In sede di prima applicazione del comma
11, il personale in servizio presso l'ARAN da almeno un anno
alla data di entrata in vigore del presente decreto può
presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il
termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente.
Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita
selezione ai fini dell'inquadramento
nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta
nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del
trattamento economico in godimento.
14. Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN
utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei
limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come
modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
15. In via transitoria il conferimento
finanziario rimane fissato nell'importo complessivo iscritto
nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome possono avvalersi, per la contrattazione
collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite
con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza
dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Art.
51. - Procedimento di contrattazione
collettiva (45)
1.
Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni
rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta
una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo
delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al
Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilità con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati
di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN
acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime,
con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio
parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN.
Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il
parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. Acquisito il parere favorevole
sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN
trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla
Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilità dei costi quantificati e la loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e
valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei
contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e
degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro
quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei
costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente. L'esito della
certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è
positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei
conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di
settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume
le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei
costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero,
qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
7. In ogni caso, la procedura di
certificazione deve concludersi entro quaranta giorni
dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'ARAN
ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura
delle trattative ai sensi del comma precedente.
Art.
52. -
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e verifica
(46)
1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-città per i contratti collettivi
nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo
46, terzo comma, lettera a), quantifica l'onere derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica
indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello
Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche
amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato
è determinato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti collettivi sono corredati da
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio
dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche
con i rispettivi bilanci.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti
di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle
entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di
spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere incrementati se non
con apposita autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero,
laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi
dell'articolo 20.
Art.
53. - Interpretazione
autentica dei programmi collettivi (47)
1.
Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica
del contratto ha effetto sulle controversie individuali
aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo
con il consenso delle parti interessate.
Art.
54. - Aspettative e permessi sindacali
1.
Al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali
nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne
determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato
tra il Presidente del Consiglio del Ministri, o un suo
delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con
le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di
interesse regionale (48).
2. La gestione dell'accordo di cui al comma
1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione
delle aspettative e dei permessi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo
sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a
ciascun comparto e area separata di contrattazione, è
demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a
decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione
della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di
quanto previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978,
n. 58 (49).
3. (50).
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute
a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo
ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della
nuova normativa contenente la disciplina dell'intera
materia, sono abrogate le disposizioni che regolano
attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e
dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Fino
alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono
attualmente i contingenti delle aspettative sindacali
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la
disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2 e sono a
tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti
attualmente previsti (51).
6. Oltre ai dati relativi ai permessi
sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato
in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
(38) Articolo
già sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n.
470 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.
4 novembre 1997, n. 396.
(39)
Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 4
novembre 1997, n. 396.
(40)
Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 6
del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
(41)
Articolo aggiunto dall'art. 7
del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
(42) Articolo
così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 18 novembre 1993,
n. 470. Per l'interpretazione autentica del presente
articolo, vedi l'art. 6 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120.
(43)
Articolo così sostituito
dall'art. 23 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
(44)
Articolo già sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470 e così ulteriormente sostituito
dall'art. 2 del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
(45)
Articolo già sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470 e così ulteriormente sostituito
dall'art. 4 del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
(46)
Articolo già sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470 e così ulteriormente sostituito
dall'art. 5 del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
(47) Articolo
così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(48) Comma
così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 18 novembre 1993,
n. 470.
(49) Comma
così sostituito dall'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n.
254, convertito con modifiche dalla L. 11 luglio 1996, n.
365. Il comma 2, art. 1, della stessa legge ha disposto
inoltre quanto segue: «Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti legge 13 novembre 1995, n. 471, 8 gennaio 1996, n.
12, e 12 marzo 1995, n. 117».
(50)
Comma abrogato dall'art. 2
del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito con modifiche
dalla L. 11 luglio 1996, n. 365.
(51)
Comma già modificato
dall'art. 20 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 e così
ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 10 maggio
1996, n. 254, convertito con modifiche dalla L. 11 luglio
1996, n. 365.
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