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Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Titolo
IV
Rapporto
di lavoro
Art.
55. - Disciplina del rapporto di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato
secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
2. La
legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art.
56. - Mansioni
1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra
comunque lo svolgimento di compiti complementari e
strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Il
dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici
non prevalenti della qualifica superiore, ovvero,
occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione,
compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto
dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto,
senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento
economico.
Art.
57. - Attribuzione temporanea di mansioni superiori (52)
1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di
lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente
superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per
un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della
vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni
superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi
ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione
di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.
2. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha
diritto al trattamento economico corrispondente all'attività
svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, in deroga
all'articolo 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo
di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse.
3. L'assegnazione
alle mansioni superiori è disposta, con le procedure
previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto
all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta
servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando,
con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità
disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora
l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di
mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei
posti di organico, contestualmente alla data in cui il
dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori
l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle
mansioni stesse, disposta ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
5. In
deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di
presidenza di istituto secondario e di direzione dei
conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla
legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'articolo 2, terzo
comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081,
convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna
amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli
uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31
e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1998 (53).
7.
Sono abrogati il decreto
legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonché l'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e
sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e
allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi
delle disposizioni stesse.
Art.
58. - Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo
1989, n. 117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui
agli articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
agli articoli da 68 a 70 della L. 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della L.
23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della L.
30 dicembre 1991, n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del
D.L. 30 dicembre 1992, n. 510.
2.
Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che non siano espressamente autorizzati.
3.
Ai fini previsti dal comma 2,
con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a
determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti,
per le diverse magistrature, i rispettivi istituti (54).
4.
Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli
incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti
dalla legge o da altre fonti normative.
5.
In ogni caso, il conferimento
operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che
svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti
dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità,
sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione.
6.
Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe
delle prestazioni, disciplinata dall'articolo 24 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici o
privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico
sono tenuti a farne immediata comunicazione alla
amministrazione di appartenenza.
7.
Sono, altresì, comunicati,
in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione
d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i
successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento
dell'incarico.
8.
Ciascuna amministrazione è
tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia
direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei
dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31
dicembre di ciascun anno.
9.
In sede di prima
applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono
attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovrà
provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata
in vigore.
Art.
58 bis. - Codice di
comportamento (55)
1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità
dei servizi che le dette amministrazioni rendono ai
cittadini.
2. Il
codice viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri formula all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni direttive, ai sensi dell'articolo 50 del
presente decreto, perché il codice venga recepito nei
contratti, in allegato.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un codice etico che viene
sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura
interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice è
adottato dall'organo di autogoverno.
Art.
59. - Sanzioni disciplinari e responsabilità
(56)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto
dall'articolo 20, comma 10, resta ferma la disciplina
attualmente vigente in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
2. Ai
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano
l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo
quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1,
la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative
sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.
4. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale
ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il
dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente
medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica
la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano
rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui
il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni
provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa
del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi
quindici giorni.
6. Con
il consenso del dipendente la sanzione applicabile può
essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di
impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure
di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della
sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il
collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti
ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di
provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica
designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e
dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo,
indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al
presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio.
Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei
membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che
ne garantiscano l'imparzialità.
9. Più
amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto
dei princìpi di cui ai precedenti commi.
10. Fino
al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo,
docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative statali si applicano le norme di
cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (57).
Art.
60. - Orario di servizio e orario di lavoro (58)
1. L'orario di servizio si articola di norma su sei
giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, in
attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I e al
fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Sono fatte
salve le particolari esigenze dei servizi che richiedano
orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana e quelle delle istituzioni scolastiche.
2. L'orario
di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale,
è funzionale all'orario di servizio.
Art.
61. - Pari opportunità (59)
1.
Le pubbliche amministrazioni,
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui alla lettera d) dell'articolo 8;
b) adottano propri atti regolamentari per
assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle
proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, secondo le modalità di cui
all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le
direttive della Comunità europea in materia di pari
opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
Art.
62. - Passaggio di
dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o
società private
1.
Fatte salve le disposizioni
di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di
azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si
applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli
enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a
società private per effetto di norme di legge, di
regolamento convenzione, che attribuiscono alle stesse
società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed
aziende.
(52) Articolo
così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(53)
Termine così prorogato, da
ultimo, dall'art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(54)
Il termine di cui al
presente comma, già differito dall'art. 2 del D.L. 14
settembre 1993, n. 358, è stato ulteriormente prorogato al
30 ottobre 1995 dall'art. 1 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
(55)
Articolo così
sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
(56) Articolo così
sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
(57)
Già sostituito
dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546,
successivamente così modificato dall'art. 2 del D.L. 28
agosto 1995, n. 361.
(58)
Articolo così
sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
(59)
Articolo così
sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
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