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Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Titolo
V
Controllo
della spesa
Art.
63. - Finalità (60)
1.
Al fine di realizzare il più efficace controllo dei
bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la
rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo
del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle
informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le
amministrazioni pubbliche.
2. Per
le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi
informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
3.
Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della
spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del
tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un
processo di integrazione dei sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti
economici e le spese del personale, facilitando la
razionalizzazione delle modalità di pagamento delle
retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato sono
disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti
interessati.
Art.
64. - Rilevazione dei costi (61)
1. Le
amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della
programmazione economica tutti gli elementi necessari alla
rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme
restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa
ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro,
al fine di rappresentare i profili economici della spesa,
previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza
con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad
un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere
sperimentale.
3.
Per la omogeneizzazione delle
procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle
amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto
di indirizzo e coordinamento.
Art.
65. - Controllo del costo del lavoro (62)
1. Il
Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e
le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì,
un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone
contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti
e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del
conto e della relativa relazione determina, per l'anno
successivo a quello cui il conto si riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma
11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Gli
enti pubblici economici e le aziende che producono servizi
di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui
all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo
del personale comunque utilizzato, in conformità alle
procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il
predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce
altresì in ordine a specifiche materie, settori ed
interventi.
5. Il
Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive,
a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria
generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi
servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con
particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi
nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti
e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento
integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di
finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano
presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le
funzioni di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939,
n. 1037, che i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto,
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo
svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al
comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso
si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di
comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque
funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di
altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento
della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti
ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle
risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai
princìpi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza
delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro.
Art.
66. - Interventi
correttivi del costo del personale
1. Fermo
restando il disposto dell'articolo 11 ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque
causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per
le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro,
informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al
Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive
idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La
relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione
della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. Le
pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri
a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del bilancio e della
programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove
tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto
alle spese autorizzate, i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro presentano, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze
della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle
decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una
relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a
definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale.
3. I
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del
tesoro provvedono, con la stessa procedura di cui al comma
2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica per la estensione generalizzata di decisioni
giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli
effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della
spesa autorizzata.
Art.
67. - Commissario del
Governo
1. Il
Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio
regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo,
del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel
territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli
allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo
65, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione
avviene tramite il Commissario del Governo.
Titolo
VI
Giurisdizione
Art.
68. - Giurisdizione (63)
1. Sono
devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con
esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421. In ogni caso sono devolute al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le
controversie, attinenti al rapporto di lavoro in corso, in
tema di:
a) periodo di
prova;
b) diritti patrimoniali di natura
retributiva;
c) diritti patrimoniali di natura
indennitaria e risarcitoria;
d) progressioni e avanzamenti e mutamenti
di qualifica o di livello;
e) applicazione dei criteri previsti dai
contratti collettivi e dagli atti di organizzazione
dell'amministrazione in materia di ferie, riposi, orario
ordinario e straordinario, turni di lavoro e relativa
distribuzione, permessi e aspettative sindacali;
f) tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
g) sospensione ed altre vicende
modificative del rapporto di lavoro;
h) trasferimenti individuali e procedure di
mobilità;
i) sanzioni
disciplinari;
l) risoluzione del rapporto di
lavoro;
m) previdenza ed assistenza, con esclusione
della materia pensionistica riservata alla Corte dei conti;
n) diritti sindacali, comportamenti diretti
ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero e
violazioni di clausole concernenti i diritti e l'attività
del sindacato contenute nei contratti collettivi;
o) pari opportunità e discriminazione nei
rapporti di lavoro.
2. Restano
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie relative ai rapporti di impiego del personale
di cui all'articolo 2, commi 4 e 5.
3. La
disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal
terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto e comunque non prima della fase transitoria
di cui all'articolo 72. Durante tale periodo resta ferma la
giurisdizione del giudice amministrativo; detta
giurisdizione resta ferma altresì per le controversie
pendenti dinanzi al giudice amministrativo al termine della
predetta fase transitoria.
4. Entro
il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del
contenzioso, evidenziando le esigenze di riordino della
magistratura e dell'Avvocatura dello Stato e ogni altra
misura organizzativa eventualmente necessaria.
Art.
69. - Tentativo di conciliazione delle
controversie individuali (64)
1. La
domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa
alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 è
subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione
su richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove
i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, le parti promuovono il tentativo di
conciliazione dinanzi a una commissione di conciliazione
istituita presso i comitati di cui all'articolo 33 del
presente decreto, nella cui circoscrizione ha sede
l'amministrazione e presta servizio il dipendente. La
commissione è composta dal presidente del comitato, o da un
suo delegato, che la presiede, da quattro rappresentanti
effettivi e quattro supplenti delle amministrazioni
interessate, indicati dal presidente del comitato con
criteri di rotazione, e da quattro rappresentanti effettivi
e quattro supplenti dei dipendenti, designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano locale. Al procedimento di conciliazione si applicano
i termini e le modalità di cui all'articolo 410 del codice
di procedura civile.
2. Del
tentativo di conciliazione deve essere redatto processo
verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale è
dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'articolo 411
del codice di procedura civile.
3.
Se il giudice nella prima
udienza di discussione rileva l'improcedibilità della
domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa
all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per
esperire il tentativo di conciliazione.
Titolo
VII
Disposizioni
diverse e norme transitorie e finali
Capo
I - Disposizioni diverse
Art.
70. - Integrazione funzionale del
Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato (65)
1.
Il più efficace
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi
1, 2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato
attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o
da un suo delegato.
2. L'applicazione
dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati,
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto
di verifica del Ministero del tesoro, del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento
della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al
rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli
istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro
azione.
3.
Gli schemi di provvedimenti
legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla
valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative
alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario
concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento
della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole
amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia
sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il
Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze
di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
71. - Aspettativa per mandato
parlamentare
1. I
dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli
regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la
durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri
regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai
fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo
all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le
Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle
amministrazioni di appartenenza degli eletti per i
conseguenti provvedimenti.
4. In sede di prima applicazione del
presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si
applica a decorrere dal 31 marzo 1993.
5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti
ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
72. - Norma transitoria (66)
1.
Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli
accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le
norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non
abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del
rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma
2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal
presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie
dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in
ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. Fino all'adozione di una diversa
disciplina contrattuale secondo quanto previsto dal comma 1
in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto
non espressamente modificato dall'articolo 59, continuano ad
applicarsi le disposizioni dei capi I e II del titolo VII
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, nonché le norme che regolano le corrispondenti
materie nelle amministrazioni pubbliche in cui tale decreto
non si applica.
3. Contestualmente alla sottoscrizione dei
primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III,
sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che
influenzano il trattamento economico, nonché le
disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori
comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I
contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalità per ciascuna amministrazione o ente.
4. In attesa di una nuova regolamentazione
contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in
materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato
dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale
riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo
previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.
Art.
73. - Norma finale (67)
1.
Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul
bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia
autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di
attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. In attesa di una organica normativa
nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio
delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione
o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale
di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, può iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
3. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.
142, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e
alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento
della polizia municipale. Per il personale disciplinato
dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché per i
segretari comunali e provinciali il trattamento economico è
definito nei contratti collettivi previsti dal presente
decreto.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi
previsti dal presente decreto.
5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi
26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.
186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138,
provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi
di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed
all'articolo 65, comma 3. Le predette aziende o enti sono
rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che
la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilità con
gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le
procedure dell'articolo 51 (68).
6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla
disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
6 bis. Le disposizioni di cui all'articolo
7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle
di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al
decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.
Art.
74. - Norme abrogate (69)
1.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente
decreto ed in particolare le seguenti norme:
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto,
27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29
marzo 1983, n. 93;
legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve
quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
articolo 17, comma 1, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n.
168;
articolo 32, comma 2, lettera c),
limitatamente all'espressione «la disciplina dello stato
giuridico e delle assunzioni del personale» e articolo 51,
comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
articolo 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui
contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale;
articolo 10, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412;
articolo
4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della
legge 11 luglio 1980, n. 312;
articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981,
n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
1981, n. 432;
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5,
della legge 7 luglio 1988, n. 254;
articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 534;articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i concorsi
banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n.
312; articolo 6 bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.
67;
i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n.
281, e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti
nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8, del
decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Nei confronti del personale con
qualifiche dirigenziali non trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle
del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione del primo
contratto collettivo, ai dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data
sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n.
93, e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonché tutte le restanti disposizioni in materia di
sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili
con le disposizioni del presente decreto.
(60) Articolo
così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(61)
Articolo
così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(62)
Articolo
così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(63) Articolo
così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(64) Articolo
così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(65)
Articolo
così sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(66)
Articolo
così sostituito dall'art. 36 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(67)
Articolo
così sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
(68)
Comma così modificato
dall'art. 9 del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.
(69)
Articolo
così sostituito dall'art. 38 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
n. 546.
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