D.Lgs.
4 maggio 2001, n.207
Riordino del sistema delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a
norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000,
n.328
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 77 della Costituzione;
VISTA
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA
la legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare gli
articoli 10 e 30;
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
22 febbraio 1990 recante direttiva alle regioni in materia
di riconoscimento della personalitą giuridica di diritto
privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza a carattere regionale e infraregionale;
VISTI
il decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 286;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
VISTA
la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
VISTO
il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTI
i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza;
ACQUISITI
i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del
Sulla
proposta Ministro per la solidarietą sociale
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali
Art.
01. Ambito di applicazione e quadro generale di
riferimento.
Art.
02. Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete
degli interventi di integrazione sociale.
Art.
03. Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni.
Art.
04. Disposizioni
comuni.
Capo II -
Aziende di servizi
Art.
05. Aziende pubbliche di servizi alla persona.
Art.
06. Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla
persona.
Art.
07. Organi di Governo.
Art.
08. Funzioni degli organi di Governo.
Art.
09. Gestione dell'azienda di servizi e responsabilitą
del direttore.
Art.
10. Verifiche amministrative e contabili.
Art.
11. Personale.
Art.
12. Adeguamento e approvazione degli statuti e dei
regolamenti di organizzazione.
Art.
13. Patrimonio.
Art.
14. Contabilitą.
Art.
15. IPAB che svolgono attivitą indiretta in campo
socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite
derivanti dall'amministrazione.
Capo III -
Persone giuridiche di diritto privato
Art.
16. Trasformazione in persone giuridiche di diritto
privato.
Art.
17. Revisione statutaria.
Art.
18. Patrimonio.
Capo
IV - Fusioni
Art.
19. Rinvio alla disciplina regionale.
Capo
V - Disposizioni varie
Art.
20. Poteri sostitutivi.
Art.
21. Disposizione transitoria.
Art.
22. Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e di Bolzano.
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