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D.Lgs.
4 maggio 2001, n. 207
Capo I - Disposizioni generali
Art.
01. - Ambito di applicazione e quadro generale di
riferimento
1.
Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già
disciplinate della legge 17 luglio 1890, n.
6972, di seguito
denominate "istituzioni" nel quadro della
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, di seguito denominata "legge", in
attuazione della delega prevista dall’articolo 10.
2.
Gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni
riordinate a norma del presente decreto legislativo si
attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e
dalle disposizioni regionali.
Art.
02. - Criteri generali per l'inserimento delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
nell'ambito della rete degli interventi di integrazione
sociale
1.
Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo che
operano prevalentemente nel campo socio assistenziale
anche mediante il finanziamento di attività e interventi
sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti
dalla gestione del loro patrimonio, sono
inserite nel sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui all’articolo 22 della legge, nel rispetto
delle loro finalità e specificità statutarie.
2.
Le regioni disciplinano le modalità di concertazione e
cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le
istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali
e socio-sanitari, allo scopo di determinare la
pianificazione territoriale e di definire gli interventi
prioritari, le regioni definiscono:
a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle
loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di
programmazione e gestione dei servizi;
b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di
servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per
potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni
nell'ambito della rete dei servizi.
Art.
03. - Criteri generali per diverse tipologie di
istituzioni
1.
Alle istituzioni che operano prevalentemente nel
settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti
previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni
disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i
nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di
cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2.
Gli enti equiparati alle istituzioni dall’articolo 91
della
legge 17 luglio 1890, n.
6972, vale a dire i
conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù,
gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti
consimili non aventi scopo civile o sociale, le
confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni
ed altri consimili istituti deliberano la propria
trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto
privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
Art.
04. - Disposizioni comuni
1.
Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone
giuridiche private a norma del presente decreto legislativo
conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino.
Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui
alla legge 17 luglio 1890, n.
6972, dalle quali derivano.
2.
Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in
persone giuridiche private seguitano ad applicarsi, in
ragione della loro natura, le agevolazioni tributarie
previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dalle quali derivano.
3.
L’attuazione del riordino non costituisce causa di
risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti
derivanti dall’anzianità complessiva maturata all’atto
del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono
mantenuti fino alla scadenza.
4.
In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31
dicembre 2003, gli atti relativi al riordino delle
istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di
diritto privato sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva.
5.
I comuni, le province, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle
istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla
persona o in persone giuridiche di diritto privato, la
riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza.
6.
Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso e' aggiunto il
seguente: "Se il trasferimento avviene a favore delle
istituzioni riordinate in aziende di servizi o in
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II- quinquies.
... L. 250.000.";
b)
alle note è aggiunta la seguente: "II-quinquies)
A condizione che la istituzione riordinata in azienda di
servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità
sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività
e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro
due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o
di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attività e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria
nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta
stessa.";
c)
dopo l'articolo 11-bis è aggiunto il seguente:
"Art. 11-ter. - Atti costitutivi e modifiche
statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende
di servizi o in persone giuridiche private ...L.
250.000.".
7.
La disciplina delle erogazioni liberali prevista
dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale, e' estesa alle istituzioni riordinate in aziende di
servizi.
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