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D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207

 
Capo III - Persone giuridiche di diritto privato
   

Art. 16. - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato
  

1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l’ispirazione di cui all’articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all’articolo 5, comma 1 e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda di pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.

 

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in più regioni la nomina è effettuata d’intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l’istituzione ha la sede legale.

 

3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

 

4. La regione esercita, quale autorità governativa competente, il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

 

5. Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l’atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo Statuto del nuovo ente.

 

 

Art. 17. - Revisione statutaria
 

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall’organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche: 

a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio; 

b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza; 

c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie; 

d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

  

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l’adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

 

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell’ente.

 

 

Art. 18. - Patrimonio
 

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all’atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell’inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

 

2. I beni di cui all’articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 17, comma 2.

 

3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 23 del codice civile.

 

 

Capo IV - Fusioni

 

Art. 19. - Rinvio alla disciplina regionale
  

1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.

 

2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge.

 

3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.

 

4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste. 5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.

 

 

Capo V - Disposizioni varie

 

Art. 20. Poteri sostitutivi

 

1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

 

 

Art. 21. - Disposizione transitoria

 

1. A norma dell’articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1980, n. 6972 e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.

 

 

Art. 22. - Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

 

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

  

 

 

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