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D.Lgs.
4 maggio 2001, n. 207
Capo III - Persone giuridiche di
diritto privato
Art.
16. - Trasformazione in persone giuridiche di diritto
privato
1.
Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o
l’ispirazione di cui all’articolo 5, comma 1, quelle per
le quali i criteri di cui all’articolo 5, comma 1 e il
presente decreto legislativo escludano la possibilità di
trasformazione in azienda di pubblica di servizi alla
persona, provvedono alla
loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto
privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni
di attuazione del medesimo, nel termine di due anni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie
finalità statutarie.
2.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni
nominano un commissario che provvede alla trasformazione;
per le IPAB che operano in più regioni la nomina è
effettuata d’intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei
mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che
le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario,
essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui
l’istituzione ha la sede legale.
3.
Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone
giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di
piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi
di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità
consentite dalla loro natura giuridica.
4.
La regione esercita, quale autorità governativa competente, il controllo e la vigilanza
ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
5.
Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità
giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni,
dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle
caratteristiche che consentono la trasformazione,
disciplinati dalle Regioni, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di
registrazione vanno allegati l’atto costitutivo o
istitutivo della istituzione e la deliberazione di
trasformazione contenente lo Statuto del nuovo ente.
Art.
17. - Revisione statutaria
1.
La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato,
nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei
fondatori, avviene mediante deliberazione assunta
dall’organo competente, nella forma di atto pubblico
contenente lo statuto, che può disciplinare anche:
a)
le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di
conservazione, valorizzazione e implementazione del
patrimonio;
b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica
dei componenti degli organi di amministrazione già prevista
dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di
amministrazione, che deve comunque comprendere le persone
indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di
loro particolari qualità, possa essere integrato da
componenti designati da enti pubblici e privati che
aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti
risorse patrimoniali o finanziarie;
d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra
gli amministratori le persone indicate nelle originarie
tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità,
a condizione che la maggioranza degli amministratori sia
nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio
di democraticità.
2.
Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i
beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e
dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini
istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per
l’adozione delle delibere concernenti la dismissione di
tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi
nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento
delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi
diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato,
rapportato ad attualità.
3.
Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia
attuata con modalità organizzative interne idonee ad
assicurare la sua separazione dalle altre attività
dell’ente.
Art.
18. - Patrimonio
1.
Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di
cui al presente Capo è costituito dal patrimonio esistente
all’atto della trasformazione e dalle successive
implementazioni. Ciascuna istituzione, all’atto della
trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione
dell’inventario, assicurando che sia conferita distinta
evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti
e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi
istituzionali.
2.
I beni di cui all’articolo 17, comma 2, restano destinati
alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle
volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o
vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti
disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all’articolo
17, comma 2.
3.
Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di
diritti reali su beni delle persone giuridiche private
originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle
finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove
ritengano la deliberazione in contrasto con l’atto
costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero
per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 23 del
codice civile.
Capo IV - Fusioni
Art.
19. - Rinvio
alla disciplina regionale
1.
Le
Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione
di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di
servizi alla persona di cui al presente decreto,
stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali
previamente individuati nelle sedi concertative di cui
all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di
contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.
2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le
Regioni possono disciplinare procedure semplificate di
fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo
nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una
quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge.
3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa
deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali
disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione
anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti
destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito
territoriale di riferimento.
4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che
una parte degli amministratori sono nominati dagli enti
locali sui quali l'azienda insiste.
5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e
l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla
persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.
Capo V - Disposizioni varie
Art.
20. - Poteri
sostitutivi
1.
Qualora
la Regione rilevi una accertata inattività che comporti
sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la
trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto
inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso,
decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto
medesimo, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
Art.
21. - Disposizione
transitoria
1.
A
norma dell’articolo 30 della legge, alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la
disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio
1980, n. 6972 e dai relativi provvedimenti di attuazione.
Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle
istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni
previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della
libertà dell’assistenza, con i principi della
legge e con le disposizioni del presente decreto
legislativo.
Art.
22. - Regioni a statuto speciale e
province autonome di Trento e Bolzano
1.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
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